ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00116

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: del 10/06/2015
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00679
Firmatari
Primo firmatario: DE ROSA MASSIMO FELICE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 10/06/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 10/06/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/06/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 10/06/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/06/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 10/06/2015
CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 10/06/2015
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 10/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
10/06/2015
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 10/06/2015

APPROVATO IL 10/06/2015

CONCLUSO IL 10/06/2015

Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00116
presentato da
DE ROSA Massimo Felice
testo di
Mercoledì 10 giugno 2015 in Commissione VIII (Ambiente)

7-00679 De Rosa: Sulle certificazioni dei sistemi di gestione dei RAEE.

RIFORMULAZIONE APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE

   L'VIII Commissione,
   premesso che:
    i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici (talvolta citati anche semplicemente con l'acronimo RAEE), sono rifiuti di tipo particolare che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata, o obsoleta e dunque destinata all'abbandono;
    in Italia la materia è regolamentata dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
    al capo I del decreto legislativo 49 del 2014, «Sistemi di gestione dei RAEE», la formulazione attuale del comma 3 dell'articolo 9 («I sistemi individuali») e del comma 10 dell'articolo 10 («I sistemi collettivi») è poco chiara, e potrebbe quindi creare qualche dubbio interpretativo. La ratio della norma è quella di prevedere un'adeguata certificazione che garantisca la correttezza dell'operato dei sistemi: sebbene l'interpretazione corretta sia quindi quella di prevedere una sola certificazione (ISO o EMAS o altro sistema), l'attuale formulazione potrebbe determinare qualche incertezza tra i soggetti interessati;
    non esplicitando in maniera chiara che una certificazione esclude le altre, qualora fosse attuata in modo erroneo (nel senso cioè di imporre ai sistemi collettivi o individuali sia le certificazioni ISO 9001 e 14001 sia la registrazione EMAS), questa disposizione comporterebbe un inutile aggravio di costi e procedure, essendo ciascuno dei due sistemi di certificazione, da solo, sufficiente a garantire il raggiungimento dei requisiti richiesti dal decreto,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di chiarire il dubbio interpretativo, relativamente alle certificazioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 49 del 2014, nell'ambito di una circolare già in corso di predisposizione da parte degli uffici ministeriali.
(8-00116) «De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Carrescia, Realacci».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

materiale elettrico

applicazione del diritto comunitario