ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00064

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: del 18/06/2014
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00276
Atto numero: 7/00327
Atto numero: 7/00330
Atto numero: 7/00336
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 18/06/2014
SANTERINI MILENA PER L'ITALIA 18/06/2014
COCCIA LAURA PARTITO DEMOCRATICO 18/06/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Stato iter:
18/06/2014
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 18/06/2014

APPROVATO IL 18/06/2014

CONCLUSO IL 18/06/2014

Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00064
presentato da
GHIZZONI Manuela
testo di
Mercoledì 18 giugno 2014 in Commissione VII (Cultura)

7-00276 Vacca: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari.
7-00327 Ghizzoni: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari.
7-00330 Santerini: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari.
7-00336 Fratoianni: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione VII della Camera dei deputati,
   premesso che:
    1. l'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l'abilitazione scientifica nazionale (ASN), volta ad attestare la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per essere ammessi a partecipare alle procedure di chiamata di professori di prima o di seconda fascia da parte delle università;
    2. l'ASN è conferita per ciascun settore concorsuale, distintamente per le due fasce, da un'unica commissione nazionale di durata biennale, formata per sorteggio da quattro professori ordinari in servizio presso università italiane nel medesimo settore e da un professore in servizio presso un'università di un paese dell'OCSE;
    3. le procedure per il conferimento dell'ASN sono indette dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con frequenza annuale inderogabile e si concludono entro cinque mesi dalla loro indizione;
    4. ai candidati che non conseguano l'ASN è preclusa la partecipazione alle due tornate annuali successive di ASN;
    5. il regolamento per l'ASN è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, e a questo sono seguiti il decreto ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012 e la delibera dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) n. 50 del 21 giugno 2012 con cui sono stati definiti i criteri, i parametri, gli indicatori e i valori di soglia da utilizzare da parte delle commissioni per la valutazione dei curricula dei candidati, salvo ulteriori indicazioni fornite successivamente dall'ANVUR in ordine alle modalità di calcolo degli indicatori;
    6. la prima tornata di abilitazioni scientifiche è stata bandita il 20 luglio 2012 con scadenza delle domande fissata per il 20 novembre 2012;
    7. per dirimere alcune questioni relative alla corretta interpretazione delle norme del DM 76/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota circolare n. 754 dell'11 gennaio 2013 rivolta in primo luogo alle commissioni giudicatrici, interveniva su alcuni aspetti applicativi delle norme per il conseguimento dell'ASN, in particolare quelle riguardanti l'uso degli indicatori quantitativi e delle relative mediane per il giudizio scientifico sui curricula dei candidati;
    8. la nota circolare n. 745 dell'11 gennaio 2014 esplicita che di norma l'abilitazione scientifica deve essere attribuita dalla commissioni esclusivamente ai candidati che abbiano soddisfatto le condizioni di merito di giudizio e il superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica. Infatti, rimandando a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76, esplicita che le commissioni possono discostarsi da tale regola generale e che quindi possono non attribuire l'abilitazione a candidati che superano le mediane per il settore di appartenenza, ma con giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l'abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con giudizio di merito estremamente positivo;
    9. i lavori delle commissioni giudicatrici della prima tornata si sono prolungati ben oltre i termini di legge, tanto che sono stati necessari ripetuti e complicati provvedimenti di proroga, sia generali sia di singole commissioni in autotutela;
    10. tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 sono stati finalmente pubblicati i risultati per tutti o quasi tutti i settori concorsuali;
    11. nel frattempo era stata bandita anche la seconda tornata di abilitazioni scientifiche, con scadenza delle domande fissata per il 31 ottobre 2013, ma sono state già disposte proroghe dei termini per i lavori delle commissioni fino al termine massimo di legge del 31 maggio 2014, dopo il quale si dovrebbe provvedere alla sostituzione delle commissioni;
    12. il termine del 31 maggio 2014 è risultato comunque insufficiente per la maggior parte delle commissioni in quanto sembra che gli indicatori personali dei candidati non siano stati resi disponibili dal Ministero fino a metà di maggio 2014;
    13. i risultati della prima tornata dell'ASN sono gravati da centinaia di ricorsi ai tribunali amministrativi, in buona parte motivati dall'intrico e dal sovrapporsi di norme e indicazioni non sempre chiare e univoche, nonché dalla loro applicazione da parte delle commissioni giudicatrici;
   considerato che:
    1. l'ASN era stata concepita dal legislatore sostanzialmente come una verifica ad personam della raggiunta produttività e maturità scientifica per poter ambire a ricoprire posti di professore universitario e quindi come condizione necessaria per poter partecipare ai concorsi banditi dalle università;
    2. si è invece ingenerato l'equivoco generalizzato che l'ASN sia un vero e proprio concorso di reclutamento e non una mera abilitazione ad personam, accentuato dal comportamento di alcune commissioni giudicatrici che hanno proceduto ad una valutazione scientifica essenzialmente comparativa, cioè concorsuale, dei candidati;
    3. la stessa pretesa oggettività degli indicatori quantitativi si è rapidamente rivelata illusoria per i singoli candidati, sia per i molti errori inevitabilmente contenuti in banche dati commerciali di dimensioni enormi, sia per la complessità interna dei settori concorsuali difficilmente riducibile a pochi indicatori generali;
    4. le commissioni si sono trovate spesso in difficoltà davanti ad una normativa irrituale, incerta e altalenante in merito all'uso degli indicatori quantitativi, in particolare per la presenza nello stesso decreto 76/2012 di valori di soglia, il cui superamento sembra essere condizione necessaria per il conseguimento dell'abilitazione, e contemporaneamente, all'articolo 6, c. 5, di possibili deroghe alle soglie da parte della stessa commissione;
    5. non sono poi mancati casi di serie difficoltà per la presenza di membri stranieri delle commissioni, come ad esempio quello del settore concorsuale 12/A1 (Diritto privato) in cui il membro straniero aveva comunicato di non conoscere la lingua italiana;
    6. in alcuni casi le commissioni hanno dichiarato non abilitati candidati con valori di indicatori di impatto alti, in quanto la produzione scientifica degli stessi era stata giudicata non pienamente pertinente al settore concorsuale pregiudicando, quindi, la produzione scientifica prodotta in ambito multidisciplinare;
    7. non va peraltro sottaciuto il problema di comportamenti delle commissioni giudicatrici tesi a far prevalere considerazioni di tipo accademico-corporativo su considerazioni prettamente scientifico-culturali, ottenendo risultati di abilitazione che sono apparsi talora contrari ai principi della qualità scientifica e del merito personale tanto da sollevare forti polemiche, con riflessi addirittura internazionali;
    8. vi è dunque il forte rischio che tutto il sistema si blocchi impedendo ancora una volta, dopo sei anni di effettiva sospensione dei concorsi di assunzione e promozione dei docenti, che il reclutamento dei professori assuma un andamento regolare nel tempo e nelle regole, condizione assolutamente imprescindibile per il corretto funzionamento degli atenei e per le legittime aspirazioni di carriera di chi si dedica alla didattica e alla ricerca nelle università. In assenza di tale regolarità si pregiudicherebbe la competitività della ricerca del nostro Paese, considerando che l'Italia è già costantemente agli ultimi posti in termini di finanziamenti, di personale, di laureati,
impegna il Governo a:
   1. predisporre urgentemente, informando costantemente le competenti commissioni parlamentari, quegli interventi legislativi e regolamentari necessari per migliorare e porre su basi certe la normativa dell'abilitazione scientifica in modo da rendere stabile il sistema nazionale di verifica della maturità scientifica raggiunta da coloro che intendono partecipare ai concorsi banditi dalle università per assumere professori ordinari o associati;
   2. evitare in ogni caso una sospensione in qualunque forma delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione e ad introdurre subito la presentazione «a sportello» delle domande dei candidati all'abilitazione, cioè non legate a scadenze temporali;
   3. rivedere le modalità di composizione e nomina delle commissioni giudicatrici dell'abilitazione, all'interno comunque di liste di professori ordinari selezionati secondo criteri scientifici oggettivi, valutando in particolare l'opportunità di rendere facoltativa la presenza di commissari stranieri;
   4. rendere le commissioni maggiormente rappresentative dei settori scientifico-disciplinari meno numerosi che fanno parte del settore concorsuale e di garantire una corretta valutazione dei candidati che sono cultori di discipline non rappresentate all'interno della commissione;
   5. chiarire le norme sulla base delle quali le commissioni attribuiscono l'abilitazione, precisando che i giudizi derogatori previsti dal comma 5 dell'articolo 6 del DM n. 76/2012 devono essere rigorosamente motivati;
   6. rivedere criteri, parametri e indicatori del DM 76/2012 tenendo conto dei pareri di CUN, ANVUR e CEPR, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 222/2011, nonché delle maggiori società scientifiche settoriali, in modo da ampliare l'analisi preventiva della significatività degli indicatori e il conseguente consenso su di essi e sulle relative soglie, eventualmente differenziandoli all'interno dei settori concorsuali molto articolati;
   7. garantire la massima trasparenza nella determinazione degli indicatori e della loro distribuzione statistica, sia quelli complessivi per ogni settore concorsuale, sia quelli particolari relativi a ciascun candidato, disponendo in particolare che gli indicatori personali siano resi noti all'interessato immediatamente e non al termine della procedura;
   8. coordinare con la normativa dell'abilitazione la procedura delle «chiamate dirette» di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
   9. valutare l'opportunità di alleggerire il contenzioso in atto sui risultati della prima tornata di abilitazione consentendo il riesame da parte delle commissioni dei curricula dei candidati non abilitati i cui indicatori personali siano risultati inesatti per errori e lacune presenti nelle basi dati internazionali utilizzate, nonché la loro ammissione alle nuove procedure di abilitazione «a sportello».
(8-00064) «Ghizzoni, Vacca, Santerini».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2010 0240

EUROVOC :

insegnante

concorso amministrativo

universita'

giurisdizione amministrativa