Legislatura: 17Seduta di annuncio: 821 del 27/06/2017
Primo firmatario: VALLASCAS ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 29/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 19/09/2017 VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO PARLAMENTARE 05/10/2017 GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE GALGANO ADRIANA MISTO-CIVICI E INNOVATORI PER L'ITALIA DICHIARAZIONE GOVERNO 05/10/2017 BELLANOVA TERESA ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) PARERE GOVERNO 18/10/2017 GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) INTERVENTO GOVERNO 18/10/2017 GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) INTERVENTO PARLAMENTARE 18/10/2017 GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 29/06/2017
DISCUSSIONE IL 19/09/2017
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/09/2017
DISCUSSIONE IL 05/10/2017
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 05/10/2017
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 18/10/2017
ACCOLTO IL 18/10/2017
PARERE GOVERNO IL 18/10/2017
DISCUSSIONE IL 18/10/2017
APPROVATO IL 18/10/2017
CONCLUSO IL 18/10/2017
La X Commissione,
premesso che:
tra i principi che l'Unione europea pone a fondamento del suo operato, acquistano particolare rilevanza le misure volte a tutelare la salute dei suoi cittadini, così come ribadito nella stessa Carta dei diritti fondamentali;
la tutela della salute si esplica, tra le altre cose, attraverso la libera circolazione dei prodotti di consumo sicuri, principio stesso del mercato unico e fonte di fiducia per i consumatori al momento dell'acquisto dei beni;
al fine di garantire la piena sicurezza dei prodotti commercializzati nel mercato interno, assume carattere di urgenza la necessità di introdurre misure e procedimenti che garantiscano l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti lungo la catena della produzione;
le citate misure consentirebbero una più agevole identificazione degli operatori economici e, conseguentemente, l'adozione di misure di contrasto come l'eventuale ritiro mirato delle merci;
le merci dovrebbero conseguentemente riportare le informazioni, necessarie all'identificazione dei produttori e, nel caso, degli importatori, quali paese d'origine, nome e indirizzo dell'impresa produttrice;
i dati citati consentirebbero un'immediata identificazione dell'origine delle produzioni, con la conseguente adozione di misure di contrasto alla diffusione di prodotti non sicuri, in un contesto in cui sarebbero molteplici, oggi, i casi di produttori che, per errore nelle comunicazioni o per volontà, risulterebbero irrintracciabili ovvero di indirizzi forniti difformi da quelli effettivi di produzione;
le citate informazioni, che si inserirebbero in un trasparente ed efficiente sistema di tracciabilità dei prodotti, darebbero un significativo contributo alle autorità di vigilanza dei mercati nelle attività di individuazione dei siti di produzione effettivi, oltre che rendere possibile una migliore collaborazione e un più efficace scambio di dati con le autorità del Paese d'origine, nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei prodotti di consumo, al fine di intraprendere eventuali azioni di monitoraggio;
l'articolo 7 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo COM(2013)78, in discussione a Bruxelles, prevede l'obbligo, a carico di fabbricanti e importatori, dell'indicazione dell'origine dei prodotti, secondo quanto dispone il codice doganale comunitario;
è il caso di rilevare che il dibattito attorno al citato articolo 7 della proposta di regolamento avrebbe fatto emergere alcune criticità e alcuni ritardi;
in particolare, c’è da segnalare che, nonostante un primo voto favorevole dell'europarlamento nel 2014, il Consiglio «competitività», presieduto, tra l'altro, dal Governo italiano, deliberò di procedere ad uno studio tecnico sui costi/benefici dell'obbligo di indicazione dell'origine;
al fine di superare questa fase di stallo nell'esame del provvedimento, situazione determinata dalla posizione assunta da alcuni Stati membri, sono state avanzate, senza però alcun seguito, diverse proposte sia per quanto concerne l'eventualità di applicare temporaneamente e settorialmente l'articolo 7, sia per quanto riguarda il raggiungimento di un compromesso sull'introduzione dell'etichettatura obbligatoria, riguardante un periodo limitato di 3 anni e solo in cinque settori manifatturieri (calzaturiero, tessile, abbigliamento, ceramica, legno arredo e oreficeria), ovvero quei settori che trarrebbero più vantaggi dall'introduzione del «made in» obbligatorio;
il progetto di un marchio ad uso volontario noto come «contrassegno made in Italy», in discussione presso il Ministero dello sviluppo economico, pur presentando indubbi profili positivi, non può in alcun modo ovviare alla mancanza di una norma comunitaria sull'indicazione dell'origine;
in materia di indicazione dell'origine, la sensibilità degli Stati membri sono molto diverse, tanto che, un numero significativo di essi si è sempre dichiarato a favore dell'introduzione del made in Italy e considerato che l'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea prevede la possibilità di instaurare una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione;
con la dichiarazione di Roma adottata il 25 marzo 2017, gli Stati membri hanno ribadito il loro impegno a continuare ad agire congiuntamente, ma se necessario a ritmi e con intensità diversi, procedendo nella stessa direzione, in linea con i Trattati e lasciando la porta aperta a coloro che desidereranno associarsi successivamente,
impegna il Governo
a verificare con urgenza la disponibilità di altri Stati membri ad instaurare una cooperazione rafforzata, aperta a tutti gli altri, nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo, con l'obiettivo di introdurre l'obbligo dell'indicazione dell'origine nei settori delle calzature, del tessile-abbigliamento, della ceramica, del legno per arredo e dell'oreficeria e di avanzare in tal senso formale richiesta alla Commissione europea, a norma dell'articolo 329 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(7-01298) «Vallascas, Gallinella».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):denominazione di origine
bene di consumo
sicurezza del prodotto