ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01260

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 798 del 17/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: RIBAUDO FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017
PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017
CURRO' TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017
BARBANTI SEBASTIANO PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017
BONIFAZI FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017
CARELLA RENZO PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017
COLANINNO MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017
DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017
GINATO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017
GITTI GREGORIO PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017
GUTGELD ITZHAK YORAM PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017
PINNA PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017
SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 17/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
28/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/05/2017
RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 13/06/2017
DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 13/06/2017
RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 13/06/2017
DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
PARERE GOVERNO 28/06/2017
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/05/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/05/2017

DISCUSSIONE IL 13/06/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 13/06/2017

ACCOLTO IL 28/06/2017

PARERE GOVERNO IL 28/06/2017

APPROVATO IL 28/06/2017

CONCLUSO IL 28/06/2017

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01260
presentato da
RIBAUDO Francesco
testo di
Mercoledì 17 maggio 2017, seduta n. 798

   La VI Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 30, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, prevede che il contribuente possa chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
    secondo l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria, ai fini della detrazione d'imposta e quindi del rimborso, è necessario che la spesa sostenuta riguardi beni strumentali i quali, utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall'imprenditore, siano da questo posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale e, in quanto tali, fiscalmente ammortizzabili: per cui deve trattarsi di immobilizzazioni materiali (articolo 102 del TUIR) o immateriali (articolo 103 del TUIR), ammortizzabili ai fini delle imposte dirette, mentre le spese incrementative su beni di terzi rientrano nella diversa categoria degli oneri pluriennali quali semplici spese relative a più esercizi (articolo 108, comma 3, del TUIR);
    l'amministrazione finanziaria si rifà quindi alla distinzione tra ammortamento dei beni materiali e immateriali, da un lato, e deduzione delle «spese relative a più esercizi», ricavando la conclusione che solo quelle ammortizzabili ai sensi del TUIR consentono il rimborso dell'IVA assolta per l'acquisto dei relativi beni materiali e immateriali, diversamente dai costi con utilità pluriennale che, sempre secondo il TUIR, sono deducibili ma non ammortizzabili;
    tuttavia la Corte di giustizia dell'Unione europea ha in più occasioni ribadito che, in forza del principio di neutralità dell'imposta, l'obbligo del fisco nazionale di rimborsare l'eccedenza dell'IVA si riconnette al diritto del contribuente all'immediato diritto alla detrazione (sentenza C-286/94 del 18/12/1997, Molenheide Bvba), secondo un meccanismo diretto a esonerare interamente l'imprenditore dall'IVA dovuta o pagata nell'ambito delle sue attività economiche (sentenza C-110/98 del 21 marzo del 2000, Gabalfrisa SL);
    in tale prospettiva si è affermato, nella dottrina italiana, che «le modalità stabilite dai Paesi membri in funzione del rimborso, ovvero del riporto, dell'eccedenza..., non possono violare il principio fondamentale della neutralità, mediante restrizioni poste all'immediatezza ed all'integralità della deduzione, in modo da far gravare sul soggetto passivo una parte degli oneri (anche di natura finanziaria) dell'IVA, mentre gli stessi dovrebbero gravare esclusivamente sul patrimonio del consumatore finale, al termine dalla catena produttiva e distributiva dei beni e dei servizi»;
    la Corte di Lussemburgo ha ribadito che, al fine di stabilire se sia detraibile, o meno, un'attività di acquisto o di ristrutturazione di un bene da adibire all'esercizio dell'impresa, deve aversi riguardo all'intenzione del soggetto passivo di imposta, confermata da elementi obiettivi, di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali: il che consente di determinare se, nel momento in cui procede all'operazione a monte, detto soggetto passivo agisca come tale, e debba dunque poter beneficiare del diritto a detrazione dell'IVA;
    la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6200 del 27 marzo 2015, ha sancito, respingendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate, la possibilità per il locatore di detrarre l'IVA per i lavori di ristrutturazione di un immobile non di proprietà costituente bene destinato all'esercizio dell'attività di impresa,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, nel più breve tempo possibile, per chiarire la normativa al fine di riconoscere il rimborso dell'IVA assolta sul costo dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condotto in locazione da parte del contribuente e costituente bene destinato all'esercizio dell'attività di impresa della stessa parte, in quanto si tratta di un'eccedenza formatasi in relazione a costi per migliorie di beni di terzi eseguite al fine di migliorare la redditività dell'impresa, uniformandosi in tal modo all'orientamento giurisprudenziale da ultimo ribadito dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 6200 del 27 marzo 2015.
(7-01260) «Ribaudo, Pelillo, Petrini, Fragomeli, Lodolini, Currò, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Colaninno, De Maria, Marco Di Maio, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Moretto, Pinna, Sanga».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

imposta diretta

rimborso