ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01246

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 782 del 20/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Data firma: 20/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 20/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
21/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/05/2017
SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 13/06/2017
BERNARDO MAURIZIO ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 21/06/2017
PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 21/06/2017
GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/05/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/05/2017

DISCUSSIONE IL 13/06/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 13/06/2017

DISCUSSIONE IL 21/06/2017

ACCOLTO IL 21/06/2017

PARERE GOVERNO IL 21/06/2017

APPROVATO IL 21/06/2017

CONCLUSO IL 21/06/2017

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01246
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Giovedì 20 aprile 2017, seduta n. 782

   La VI Commissione,
   premesso che:
    in tema di contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo, quest'ultimo acquista i diritti scaturenti dal contratto con la designazione da parte del contraente della polizza, diventando il beneficiario designato e titolare di un diritto proprio alla prestazione assicurativa; nei contratti in cui i beneficiari sono designati come «eredi legittimi o testamentari», si esplicita solo il criterio d'identificazione di coloro che rivestiranno, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità, mentre qualora il beneficiario sia indicato in un terzo identificato non legato al contraente/assicurato, ad esempio, da un vincolo di parentela, di mantenimento o di dipendenza economica, si presume venga designato per spirito di liberalità costituendo, quindi, una donazione indiretta;
    ai sensi dell'articolo 1920 del codice civile, il terzo beneficiario dell'assicurazione acquista un diritto in virtù di un atto inter vivos (il contratto di assicurazione) e potrà rivolgersi direttamente all'assicuratore per ottenere la prestazione, purché ne sia a conoscenza; infatti, l'individuazione dei beneficiari, seppur compiuta necessariamente al momento della morte dell'assicurato, non postula che i medesimi si identifichino a priori, proprio perché rientranti nella categoria degli eredi legittimi, mentre il terzo identificato beneficiario della prestazione assicurativa dovrebbe esserne consapevole all'atto della designazione;
    il Consiglio di Stato, d'altronde, nel parere reso nel febbraio 2005 su una versione non definitiva del testo del codice delle assicurazioni, aveva evidenziato l'opportunità di prevedere, proprio a salvaguardia della finalità previdenziale, che il termine di prescrizione del diritto del beneficiario decorresse soltanto a partire dal giorno dell'effettiva conoscenza da parte sua di un contratto di assicurazione sulla vita a suo vantaggio, anche con la previsione di un obbligo informativo in capo all'assicuratore: proprio la mancata espressa previsione, nell'articolo 1921 del codice civile, di un obbligo di informazione al beneficiario può produrre il rischio che egli possa non essere a conoscenza della designazione o che lo scopra tardivamente; uno spunto in tal senso è comunque rintracciabile dalla lettura di detto articolo, desumendosi, nella previsione della dichiarazione del terzo di voler profittare del beneficio, che sia sottesa una sorta d'informativa al terzo per l'accettazione dei benefici di polizza: questa implicita previsione deve essere resa esplicita anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1411 del codice civile in cui, se il vantaggio si produce in capo al terzo per effetto della sola stipula del contratto e senza la sua accettazione, di converso, è prevista la facoltà di rifiuto del terzo, che deve, quindi, esserne a conoscenza;
    l'esistenza di un obbligo di informare il beneficiario consentirebbe, inoltre, il rispetto dei princìpi di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, princìpi valorizzati anche dalla stessa Corte di cassazione (Cass. civ., 1o aprile 2003, n. 4917) al fine di evitare un indebito arricchimento delle imprese assicuratrici, ipotizzando la sussistenza di un obbligo informativo anche in capo all'assicuratore;
    giova, infine, ricordare che con il decreto-legge n. 79 del 2012 (convertito dalla legge n. 221 del 2012), sono stati estesi a 10 anni i termini di prescrizione per tutti i beneficiari delle polizze vita che hanno maturato un diritto dopo tale data; per cui, se, da un lato, si è consentito di avere più tempo per la riscossione dei capitali assicurati prima del trasferimento, per prescrizione, al «Fondo a favore delle vittime delle frodi finanziarie», dall'altro diviene necessario che il beneficiario debba essere informato dell'esistenza di una polizza vita a suo favore e che debba accettarla o rifiutarla al momento della ricevuta notizia,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per modificare la normativa primaria e secondaria di riferimento affinché:
   a) il beneficiario designato « ad personam» di una polizza vita venga informato, da parte dell'impresa di assicurazione, della stipula della stessa ricevendone copia conforme, e debba comunicarne l'accettazione o il rifiuto all'impresa stessa;
   b) in caso di rifiuto della prestazione assicurativa da parte del beneficiario, si preveda che l'impresa di assicurazione, annulli il contratto restituendo il premio di polizza pagato per il periodo assicurativo non goduto al contraente/assicurato (escluse le imposte di legge), ovvero debba ricevere dal contraente/assicurato una nuova designazione del beneficiario per dare continuità alla polizza stipulata;
   c) per i beneficiari designati quali «eredi legittimi o testamentari» ed al fine di evitare il fenomeno delle «polizze vita dormienti», l'IVASS realizzi un'anagrafe centralizzata nazionale consultabile dalle imprese, anche tramite collegamento con le anagrafi comunali, al fine d'informare i beneficiari della prestazione assicurativa;
   d) per l'eventuale revoca della designazione del beneficiario di cui all'articolo 1922 del codice civile da parte del contraente/assicurato o del suo legale rappresentante in caso di incapacità sopravvenuta, si preveda che le imprese di assicurazione ne diano notizia al beneficiario comportandosi negli stessi termini previsti alla lettera b).
(7-01246) «Sottanelli, Pelillo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assicurazione sulla vita

contratto assicurativo

compagnia d'assicurazioni