ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00976

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 610 del 20/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: PELILLO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNARDO MAURIZIO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 20/04/2016
BARBANTI SEBASTIANO PARTITO DEMOCRATICO 20/04/2016
SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 21/04/2016
VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2016
ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2016
AMODDIO SOFIA PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2016
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
24/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/05/2016
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 03/05/2016
BERNARDO MAURIZIO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO GOVERNO 03/05/2016
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 03/05/2016
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 24/05/2016
ZANETTI ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/05/2016
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 21/04/2016

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 27/04/2016

DISCUSSIONE IL 03/05/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 03/05/2016

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 18/05/2016

DISCUSSIONE IL 24/05/2016

APPROVATO IL 24/05/2016

CONCLUSO IL 24/05/2016

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00976
presentato da
PELILLO Michele
testo presentato
Mercoledì 20 aprile 2016
modificato
Martedì 24 maggio 2016, seduta n. 630

   La VI Commissione,
   premesso che:
    la situazione debitoria di molti contribuenti, persone fisiche, ditte individuali, imprese e società è stata da tutti avvertita come una vera e propria emergenza sociale e ha indotto il legislatore ad introdurre la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo fino a un massimo di dieci anni (la rateizzazione ordinaria prevede un massimo di 72 rate mensili, mentre la rateizzazione straordinaria estende il numero delle rate fino ad un massimo di 120 mensili);
    secondo i dati forniti dalla stessa Equitalia, le dilazioni di pagamento hanno rappresentato, negli ultimi anni, un fenomeno in costante crescita: dal 2008 ad oggi sarebbero state gestite circa 5,6 milioni di istanze di rateizzazione, per un valore di oltre 107 miliardi di euro e quasi la metà delle riscossioni avverrebbe mediante il pagamento dilazionato;
    si tratta, quindi, di un valido strumento adatto a sostenere la ripresa: il legislatore, non a caso, invero, è già più volte intervenuto sull'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con la finalità di snellire il procedimento di accesso alla rateizzazione del debito e di rendere maggiormente fruibile la ripartizione del pagamento in rate;
    in particolare, per ben due volte, nel corso dell'anno 2014, il legislatore ha emanato, peraltro, disposizioni di carattere eccezionale per consentire ai soggetti decaduti da un piano di dilazione di riprendere nuovamente a pagare a rate (l'articolo 11-bis del decreto-legge n. 66 del 2014 e l'articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014): in base a tali disposizioni, i debitori decaduti dal beneficio della rateazione entro e non oltre il 31 dicembre 2014 sono stati riammessi, a richiesta, al pagamento rateale;
    con l'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2015, il legislatore ha nuovamente concesso ai debitori decaduti nei 24 mesi antecedenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, la possibilità di rimettersi in regola, presentando apposita richiesta entro 30 giorni dalla suddetta data e di ottenere fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, senza la necessità di pagare le rate scadute;
    sempre con il decreto legislativo n. 159 del 2015 è stato, inoltre, previsto che, in caso di decadenza dai piani di ammortamento concessi a decorrere dal 22 ottobre 2015, i debitori in difficoltà possano ottenere, a differenza del passato, un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, le rate del precedente piano – già scadute a tale data – vengano integralmente saldate;
    i debitori che hanno ottenuto un piano di rateizzazione prima del 22 ottobre 2015, per i quali la decadenza continuerà a verificarsi solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, anziché 5 (previste per i piani accordati dal 22 ottobre 2015), una volta decaduti, non potranno, invece, essere più riammessi al beneficio;
    coloro che, in caso di peggioramento della propria situazione economica, non abbiano chiesto tempestivamente una proroga del piano in essere, ovvero la relativa conversione in un piano straordinario, saranno, quindi, esposti alle azioni cautelari ed esecutive di Equitalia;
    le imprese che dovranno fronteggiare tale situazione, non potendo ottemperare ai propri debiti, saranno esposte al rischio del fallimento;
    il rischio di fallimento rappresenta una realtà concreta per molte imprese italiane, aggravato, in molti casi, dal mancato pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei crediti maturati per somministrazioni, forniture ed appalti;
    mediamente, infatti, secondo i dati disponibili, un'impresa che fornisce merci o servizi alla pubblica amministrazione è arrivata, negli ultimi anni, ad attendere un tempo eccessivamente lungo prima di ricevere il dovuto pagamento;
    da più parti è stato evidenziato come una percentuale rilevante dei fallimenti delle aziende sarebbe dovuta proprio al ritardo nei pagamenti di interesse;
    a sostegno del tessuto imprenditoriale, il legislatore è, tuttavia, anche in questo caso, intervenuto a più riprese, prevedendo la possibilità di compensare le cartelle di pagamento con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione debitamente certificati, inizialmente introdotta dall'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, inserito dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
    per dare concreta attuazione al meccanismo della compensazione, sono stati, nel tempo, emanati appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ossia, rispettivamente:
    il decreto ministeriale 22 maggio 2012 (come modificato dal decreto ministeriale 24 settembre 2012), che ha disciplinato le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
    il decreto ministeriale 25 giugno 2012 (come modificato dal decreto ministeriale 19 ottobre 2012), che ha disciplinato le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
    l'ulteriore decreto ministeriale 25 giugno 2012, che ha disciplinato le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;
    il decreto ministeriale 19 ottobre 2012, che ha disciplinato le modalità di compensazione con le somme iscritte a ruolo anche dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
    il decreto ministeriale 24 settembre 2014 (di concerto con il Ministero dello sviluppo economico), che ha fissato le modalità di compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, notificate entro il 31 marzo 2014, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato (cosiddetta disciplina speciale anno 2014): specificamente, il decreto ministeriale in questione è stato emanato in attuazione dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013, che aveva demandato ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle «modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione» e certificati secondo le modalità previste dai rispettivi decreti ministeriali in materia;
    il decreto ministeriale 13 luglio 2015, con il quale è stato stabilito che le disposizioni previste dal decreto ministeriale del 24 settembre 2014 si applicano, con le medesime modalità, anche per l'anno 2015, con riferimento alle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2014, sempre qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato (cosiddetta disciplina speciale anno 2015): il decreto del 2015 costituisce attuazione dell'articolo 1, comma 19, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) il quale ha previsto che le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, sopra richiamato, «si applicano anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma»;
    con l'articolo 1, comma 129, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016) il legislatore ha stabilito, da ultimo, la compensazione, anche per l'anno 2016, dei medesimi crediti e debiti, prevedendo l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del quale si è in attesa;
    la procedura di compensazione ha ridato, in qualche modo, ossigeno alle imprese, permettendo loro di fruire dei crediti accumulati ma mai utilizzati;
    la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 134 a 138, della legge n. 208 del 2015) consente anche ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di essere riammessi, a specifiche condizioni, al piano originario di dilazione; in particolare, il predetto beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, per i quali la riammissione è effettuata al piano di rateazione inizialmente concesso, riguarda il solo versamento delle imposte dirette ed è condizionata alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta;
    la tutela del contribuente deve essere piena e tutte le iniziative necessarie per mitigare gli effetti della congiuntura economica attraversata dal Paese negli anni scorsi devono essere adottate, ma una volta soddisfatta tale primaria esigenza, se permane l'inadempienza, anche l'interesse fiscale deve ricevere adeguata tutela e la riscossione coattiva deve trovare la massima accelerazione in presenza di crediti iscritti a ruolo;
    un corretto rapporto con i cittadini iscritti a ruolo richiede, infatti, di fornire agli stessi tutti i chiarimenti possibili anche sulla notifica degli atti che precedono la fase di iscrizione a ruolo del credito da parte dei vari enti impositori;
    è inoltre necessario assicurare la conoscibilità da parte degli agenti della riscossione dell'esistenza di provvedimenti di autotutela totale o parziale, nonché di provvedimenti giurisdizionali di sospensione o annullamento della pretesa iscritta a ruolo emessi in procedimenti nei quali lo stesso agente non sia parte, al fine di consentire l'immediato blocco delle azioni di riscossione;
    ai fini della notifica degli atti della riscossione di fondamentale importanza risulta il progetto «Anagrafe nazionale della popolazione residente» (Anpr) finalizzato all'integrazione di tutte le basi dati anagrafiche esistenti  alla relativa centralizzazione;
    non tutte le banche dati di interesse per l'attività di recupero coattivo (che viene avviata dopo la notifica dei suddetti atti, qualora il debitore non paghi neppure in forma rateale le somme dovute) sono disponibili per accessi mirati e massivi da parte degli agenti della riscossione;
   in particolare, allo scopo di consentire che, nel superiore interesse della riscossione, siano intraprese azioni di recupero puntuali ed efficaci, sarebbe importante accordare alle società del Gruppo Equitalia la piena fruibilità di informazioni aggiornate sui rapporti di lavoro dipendente e pensionistici;

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per apportare alla disciplina in materia di riscossione, anche attraverso i decreti integrativi e correttivi previsti dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 23 del 2014, recante delega per la riforma del sistema fiscale, modifiche volte:
    a) a prevedere che i contribuenti decaduti, alla data di entrata in vigore della nuova norma, dai piani di rateizzazione concessi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in data precedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2015, possano ottenere, a semplice richiesta, da presentare entro 60 giorni dalla stessa data, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione ai sensi dello stesso articolo 19, senza necessità di pagare le rate scadute;
    b) a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si applichino anche ai piani di dilazione concessi ai sensi dello stesso articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2015, per i quali, alla data di entrata in vigore della nuova norma, non si sia già verificata la decadenza, saldando, contestualmente alla presentazione di una richiesta apposita, tutte le rate precedentemente scadute;
    c) a prevedere che i contribuenti decaduti dai piani di rateazione in data successiva al 15 ottobre 2015, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi, alla data di entrata in vigore della nuova norma possano ottenere, a semplice richiesta, da presentare entro 60 giorni dalla stessa data, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione, senza necessità di pagare le rate scadute;
    d) a sostituire il primo periodo del comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con il seguente: «I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono essere compensati con le somme, di qualunque importo, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la notifica della cartella di pagamento».;
    e) a prevedere l'obbligo per gli enti impositori di fornire, in fase di affidamento del carico agli agenti della riscossione, dati che permettano agli stessi di verificare che il credito iscritto a ruolo non sia prescritto e quindi pienamente esigibile, prima di porre la pretesa in riscossione, nonché elementi idonei a fornire al debitore un'adeguata motivazione della richiesta di pagamento;
    f) a individuare meccanismi idonei ad assicurare la conoscibilità, da parte degli agenti della riscossione, dell'esistenza di provvedimenti di autotutela totale o parziale, nonché di provvedimenti giurisdizionali di sospensione o annullamento della pretesa iscritta a ruolo emessi in procedimenti nei quali lo stesso agente non sia parte, al fine di consentire l'immediato blocco delle azioni di riscossione;
    g) ad agevolare le modalità di accesso da parte di Equitalia alle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale riguardanti i rapporti di lavoro dipendente e pensionistici;
   a verificare lo stato di attuazione del progetto «Anagrafe nazionale della popolazione residente» (ANPR), assumendo le necessarie iniziative di impulso affinché lo stesso venga portato a termine nel minor tempo possibile, al fine di semplificare l'attività di notifica degli atti della riscossione.
(7-00976) «Pelillo, Bernardo, Barbanti, Sottanelli, Vico, Antezza, Amoddio, Fregolent».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

fallimento

servizio sanitario nazionale

concessione di servizi