ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00970

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 607 del 13/04/2016
Abbinamenti
Atto 7/00933 abbinato in data 19/04/2016
Atto 7/00957 abbinato in data 19/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: SANTERINI MILENA
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 13/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 19/04/2016
TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 19/04/2016
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 19/04/2016
TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 27/04/2016
PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 03/05/2016
SANTERINI MILENA DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO
PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 02/08/2016
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 03/08/2016
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO GOVERNO 03/08/2016
D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 12/10/2016
MALPEZZI SIMONA FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 19/04/2016

DISCUSSIONE IL 19/04/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/04/2016

DISCUSSIONE IL 27/04/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/04/2016

DISCUSSIONE IL 03/05/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 03/05/2016

DISCUSSIONE IL 02/08/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/08/2016

DISCUSSIONE IL 03/08/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 03/08/2016

DISCUSSIONE IL 12/10/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/10/2016

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00970
presentato da
SANTERINI Milena
testo di
Mercoledì 13 aprile 2016, seduta n. 607

   La VII Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha delegato al Governo il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria;
    il citato comma 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015 disciplina in particolare un nuovo sistema per il reclutamento dei docenti nella scuola secondaria statale che prevede – previo il superamento di un concorso, al quale si accede con la laurea magistrale, o con un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali coerente con la classe disciplinare del concorso – l'ammissione dei vincitori, sulla base di un contratto a tempo determinato triennale retribuito e l'inserimento in una istituzione scolastica o in una rete di istituzioni scolastiche, ad un meccanismo di formazione e apprendistato professionale. Il primo anno del triennio a tempo determinato i vincitori del concorso conseguono un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario, e per i successivi due anni, svolgono tirocini formativi che possono comportare anche la sostituzione di docenti assenti. A conclusione del periodo di formazione e lavoro i vincitori del concorso sono assunti a tempo indeterminato a seguito di una positiva valutazione del periodo di tirocinio;
    la disposizione ha lo scopo, nel quadro complessivo della riforma, di rendere funzionale il sistema di formazione iniziale ed accesso ai ruoli alla valorizzazione sociale e culturale della professione, disincentivando – altresì – il fenomeno del precariato;
    i principi e i criteri direttivi in base ai quali la delega relativa al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria, indicati ai numeri da 1 a 8 della lettera b), del comma 181 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, sia pure nella loro puntualità, lasciano irrisolte, secondo il presentatore del presente atto di indirizzo, alcune questioni tra cui se e come venga rilasciata un'abilitazione all'insegnamento, come garantire la necessaria formazione pedagogico-didattica e metodologica che costituisce il fondamento della professione docente e come sia possibile realizzare una connessione tra saperi disciplinari e competenze trasversali, dato che il sistema attuale prevede non una interconnessione ma una successione lineare tra laurea magistrale e contratto retribuito a tempo determinato;
   i principi di delega prevedono che la nuova disciplina affidi i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
    in questo quadro, la formazione iniziale dovrebbe comprendere oltre ad un titolo accademico non finalizzato anche una cultura psico-pedagogico-didattica, competenza da verificare nella fase di selezione attraverso il concorso nazionale;
    si segnala, altresì, che viene prevista la possibilità, ai sensi del punto 3.4 della lettera b), del comma 181 della suddetta legge n. 107 del 2015, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al citato numero 2, di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3,1, rischiando così di vanificare la selezione operata con il concorso stesso;
    si ritiene opportuno salvaguardare la possibilità di dare una formazione organica nel sistema universitario che coniughi «fare e sapere», ovvero le conoscenze specifiche della disciplina di insegnamento, con una cultura psico-pedagogico-didattica e che tale obiettivo può essere assicurato rafforzando le competenze dei vincitori dei concorso nel percorso di formazione in ingresso con le attività di specializzazione e formazione nel triennio a tempo determinato;
    in mancanza di una decisa azione in sede universitaria, la formazione potrebbe essere incentrata solo sulle discipline di studio con il rischio di mancare l'obiettivo di selezionare i migliori insegnati in coerenza con gli indirizzi europei, mentre occorre demandare al sistema universitario, oltre alle intrinseche responsabilità formative, anche il raccordo tra i soggetti in formazione e il mondo della scuola;
    in tale contesto si segnala, altresì, che l'8 luglio 2015 – in sede di approvazione definitiva della citata legge 13 luglio 2015, n. 107 – è stato accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2994-B/2, a filma della presentatrice del presente atto di indirizzo, il quale impegnava il Governo a comprendere nei requisiti per l'accesso al concorso nazionale un adeguato numero di crediti formativi relativi alle competenze antropo-psico-pedagogico-didattiche e metodologiche anche oltre il numero minimo previsto dalla legge, e una specifica verifica sulle conoscenze didattiche in sede concorsuale, a garantire nel secondo biennio di inserimento a tempo determinato una efficace integrazione tra aspetti teorici e pratici per affiancare alla sperimentazione attiva l'osservazione riflessiva attraverso una supervisione pedagogico-didattica assicurata dall'università, ad assicurare – altresì – elevati standard nazionali per la valutazione del periodo di apprendistato per quanto riguarda le competenze antropo-psico-pedagogico-didattiche e metodologiche»,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni idonea iniziativa di competenza per assicurare regolarità ai concorsi nazionali per:
    l'assunzione in considerazione dell'alto numero di docenti già abilitati all'insegnamento il cui numero è superiore ai posti messi a concorso con il decreto n. 106 del 23 febbraio 2016, a cui si dovranno aggiungere gli abilitati che hanno concluso il terzo ciclo di tirocinio formativo attivo (Tfa);
    prevedere di vincolare il conseguimento del titolo del concorso al superamento di prove di didattica, come la simulazione di lezioni, che permettano in particolare di accertare, attraverso adeguato punteggio, le capacità e le abilità dei candidati nell'insegnamento;
    consentire un rapido adeguamento degli ordinamenti universitari, specificando in particolare un limite minimo di ventiquattro crediti formativi nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, «conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi» e che tali crediti vadano previsti all'interno del curricolo del corso per evitare che dopo una laurea quinquennale i candidati al concorso debbano ricorrere a una formazione extracurricolare in questi campi a loro spese;
    chiarire se e in quale punto del percorso formativo venga previsto il conseguimento di una «abilitazione»;
    prevedere nei concorsi un test psico-attitudinale che consenta di preselezionare, anche dal punto di vista della personalità dei docenti, il personale immesso nella scuola;
    assumere iniziative per ammettere ai percorsi di specializzazione a loro spese coloro che non hanno partecipato a concorsi o non sono risultati vincitori, vanificando così la selezione operata con i concorsi;
    chiarire le modalità di realizzazione dei tirocini formativi, garantendo, sia nel primo anno, finalizzato al conseguimento di un diploma di specializzazione, sia nel successivo biennio di tirocinio, i ruoli diversi ma interconnessi delle università e della scuola, assicurando altresì un reale collegamento tra formazione teorica e formazione pratica;
    prevedere, nel corso del primo anno di contratto, in particolare, una formazione attiva basata su laboratori didattici, impartita da esperti di didattiche disciplinari, evitando la riproposizione di una formazione teorica, già acquisita nei cinque anni di frequenza universitaria necessari per poter accedere al concorso;
    destinare risorse alle scuole e alle università per retribuire la supervisione e il tutoring dei docenti in formazione.
(7-00970) «Santerini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

formazione professionale

insegnante

insegnamento