ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00714

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 450 del 25/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2015
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2015
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2015
GINATO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2015
GITTI GREGORIO PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2015
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2015
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2015
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2015
PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2015
RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2015
SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2015
ZOGGIA DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2015
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2015
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2015
CARBONE ERNESTO PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2015
CARELLA RENZO PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2015
CURRO' TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2015
DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 25/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 02/07/2015
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 02/07/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/07/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/07/2015

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00714
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Giovedì 25 giugno 2015, seduta n. 450

   La VI Commissione,
   premesso che:
    tra Italia e San Marino è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, modificata con un successivo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012;
    la Convenzione ed il Protocollo di modifica sono stati entrambi ratificati con legge 19 luglio 2013, n. 88, sono in vigore dal 3 ottobre 2013;
    l'articolo 18 della citata Convenzione disciplina la tassazione dei trattamenti pensionistici; in particolare, si fa riferimento alle pensioni e retribuzioni analoghe, pagate in relazione ad un cessato impiego non relativo a funzioni pubbliche (articolo 18, paragrafo 1), soggette a tassazione nel solo Stato di residenza del beneficiario del trattamento, e delle pensioni ed altri pagamenti analoghi ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale (articolo 18, paragrafo 3), soggetti a tassazione soltanto nello Stato della fonte;
    per l'individuazione dell'ambito applicativo delle citate disposizioni convenzionali risulta necessario definire la nozione di sicurezza sociale presente nel medesimo Trattato internazionale; secondo quanto previsto dal paragrafo 28 del commentario all'articolo 18 del Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni, la nozione di sicurezza sociale si riferisce ad un sistema di protezione obbligatoria istituita da uno Stato con l'obiettivo di garantire ai propri cittadini un livello minimo di reddito o di benefici pensionistici o di ridurre l'impatto finanziario di eventi quali disoccupazione, malattia o morte;
    la Segreteria di Stato Finanze e Bilancio della Repubblica di San Marino, recentemente, nella circolare n. 14227 del 2014 del 7 febbraio 2014 ha precisato che tutte le prestazioni pensionistiche, erogate a fronte di contributi obbligatori ai sensi della legislazione sanmarinese, rientrerebbero nell'ambito dell'articolo 18, paragrafo 3, del citato Trattato internazionale mentre nel paragrafo 1 del medesimo articolo rientrerebbero unicamente le pensioni erogate sulla base di contribuzioni volontarie da parte del lavoratore; in sostanza, dall'interpretazione fornita dalle Autorità sammarinesi consegue che l'insieme delle pensioni di vecchiaia, anzianità e reversibilità, erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale – ISS – di San Marino a residenti italiani dovrebbero essere assoggettate a tassazione esclusiva a San Marino;
    l'Agenzia delle entrate che, in sede di risposta ad un'istanza di interpello fornita dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna ad un residente italiano titolare di una pensione di fonte sanmarinese, afferma che le pensioni erogate al residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario, nel caso di specie in Italia, restando esclusa la possibilità di fruire del credito previsto dall'articolo 165 del TUIR per le imposte applicate a San Marino;
    a seguito dell'interrogazione 5-05751 svolta presso la VI Commissione dello scorso 9 giugno 2015, il sottosegretario delegato dal Ministro dell'economia ha prospettato, al fine di evitare casi di doppia imposizione, la necessità di addivenire ad un accordo di portata generale tra le Autorità competenti di Italia e San Marino, circa l'ambito applicativo dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 18 del predetto Trattato internazionale, facendo presente che, anche se la Convenzione non prevede, come nella generalità dei Trattati per evitare le doppie imposizioni in vigore nel nostro Paese, la costituzione di alcuna commissione tecnica deputata all'applicazione della stessa, la problematica in questione è stata oggetto di un tavolo tecnico bilaterale tra rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria italiana e rappresentanti dell'Amministrazione sanmarinese in esito al quale, non sussistendo elementi che possano fare escludere l'attuale imponibilità in Italia dei redditi in questione, le parti si sono riservate la possibilità di verificare eventuali nuove soluzioni in chiave prospettica;
    sarebbero circa 1.500 i titolari di pensione ISS che risiedono fuori del territorio della Repubblica di San Marino, per un totale di pensioni erogate mensilmente, pari a circa un milione di euro, che, a seguito delle interpretazioni contraddittorie e contrastanti delle amministrazioni finanziarie coinvolte, rischiano di dover pagare le imposte sia in Italia, sia nella Repubblica di San Marino,

impegna il Governo:

   a attivare urgentemente un tavolo tecnico di confronto bilaterale tra l'Amministrazione finanziaria italiana e quella sanmarinese al fine di addivenire, al più presto, a una soluzione chiara e dirimente in merito al regime di tassazione delle pensioni pagate dalla Repubblica di San Marino agli ex lavoratori frontalieri italiani;
   ad intervenire urgentemente, anche in via interpretativa, al fine di evitare la doppia imposizione, prevedendo che le pensioni di vecchiaia, anzianità e reversibilità erogate ai residenti italiani dall'Istituto per la sicurezza sociale – ISS – della Repubblica di San Marino siano assoggettate a tassazione esclusiva a San Marino dando quindi ai medesimi soggetti la possibilità di fruire del credito previsto dall'articolo 165 del TUIR.
(7-00714) «Causi, Arlotti, Capozzolo, Carbone, Carella, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

protezione del consumatore

sicurezza sociale