ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00544

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 349 del 12/12/2014
Abbinamenti
Atto 7/00542 abbinato in data 16/12/2014
Atto 7/00547 abbinato in data 18/12/2014
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00095
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO SANDRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 12/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FAENZI MONICA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/12/2014
CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/12/2014
DI STEFANO FABRIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/12/2014
GALLO RICCARDO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/12/2014
RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/12/2014
GIORGETTI ALBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/12/2014
LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/12/2014
ROMANO FRANCESCO SAVERIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
18/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 16/12/2014
DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 16/12/2014
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
FAENZI MONICA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
PAGANO ALESSANDRO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/12/2014
PAGANO ALESSANDRO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
FAENZI MONICA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 18/12/2014
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 16/12/2014

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 16/12/2014

DISCUSSIONE IL 16/12/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/12/2014

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 18/12/2014

DISCUSSIONE IL 18/12/2014

IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 18/12/2014

PARERE GOVERNO IL 18/12/2014

VOTATO PER PARTI IL 18/12/2014

IN PARTE APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 18/12/2014

CONCLUSO IL 18/12/2014

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00544
presentato da
SAVINO Sandra
testo di
Venerdì 12 dicembre 2014, seduta n. 349

   La VI Commissione,
   premesso che:
    la decisione del Governo di rinviare il pagamento dell'imposta municipale unica — IMU, sui terreni agricoli montani, a seguito della rivolta corale delle associazioni agricole e degli operatori del settore, rileva, nel complesso, l'acuirsi di uno stato confusionale particolarmente evidente da parte del Governo Renzi, nell'ambito delle politiche fiscali per gli locali, che conferma anche le contraddizioni riferite all'orientamento di semplificare l'ordinamento tributario e l'accorpamento del numero complessivo delle imposte che gravano sui contribuenti;
    l'annuncio interlocutorio del Sottosegretario per l'economia e le finanze Baretta, reso noto la scorsa settimana, relativo alle intenzioni di sospendere il pagamento previsto il prossimo 16 dicembre dal decreto interministeriale del 28 novembre 2014, (come stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che individua i comuni nei confronti dei quali, si applica il regime di esenzione dell'IMU per i terreni agricoli), denota infatti il disordine con il quale l'Esecutivo in carica disciplina le misure di carattere fiscale, alimentando la distanza di collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente;
    se il termine di pagamento dell'IMU sui terreni montani non più esenti, inizialmente previsto per il 16 dicembre 2014, sembrava in un primo momento dovesse essere differito al giugno 2015, come riportato dal Sole 24 Ore (il 4 dicembre 2014), con un articolo pubblicato il 5 dicembre il medesimo quotidiano, nel confermare il rinvio del pagamento dell'IMU sui terreni montani, evidenzia tuttavia come il differimento non potrà protrarsi fino al prossimo giugno, a causa delle regole di contabilità europea, che non permettono di accertare nell'anno in corso un'entrata destinata a diventare effettiva così tardi, ipotizzando pertanto il differimento del termine al prossimo 26 gennaio 2015, data del resto confermata dalle dichiarazioni rese dal Sottosegretario per l'economia e le finanze Zanetti nella seduta della Commissione finanze del 10 dicembre 2014;
    la scadenza dei termini di pagamento dell'IMU sui terreni montani non più esenti dovrebbe dunque essere fissata al 26 gennaio 2015 (senza spostare tuttavia la scadenza del saldo IMU sui terreni agricoli che già pagavano l'imposta secondo le regole precedenti);
    tale scadenza ravvicinata, evidenziata anche dalla Ragioneria generale dello Stato, stabilita per rivedere l'intera disciplina fiscale in materia e distinguere con criteri più razionali i terreni agricoli paganti da quelli esenti (il cui riordino potrebbe essere retroattivo), avrebbe la conseguenza che i pagamenti di gennaio potrebbero tuttavia essere considerati «provvisori» o che successivamente si potrebbe procedere con i rimborsi (o conguagli) una volta decisi i criteri definitivi;
    la richiamata decisione di rinvio, intrapresa per evitare una serie di evidenti difficoltà che si sarebbero manifestate per una vasta platea di soggetti contribuenti agricoli proprietari terrieri, non sembra tuttavia essere in grado di portare a una conclusione definitiva dell'annosa questione, ancor più a seguito delle intenzioni iniziali del Governo, che si sono tuttavia scontrate con le regole contabili, di stabilire una proroga finora a giugno;
    la riscrittura dei parametri di esenzione IMU per i terreni agricoli montani, che causerebbe la perdita dell'esenzione totale per i terreni ubicati in oltre 2.000 comuni, risulta infatti necessaria per recuperare una cifra pari a 350 milioni di euro, che lo Stato ha già utilizzato a coperture del cosiddetto «bonus-IRPEF» disposto dal citato decreto legge n. 66 del 2014;
    il nuovo obbligo di pagamento, pertanto, si trasformerebbe in una riduzione del trasferimento del medesimo importo per gli stessi enti locali, impegnati a recuperare le risorse dai nuovi soggetti agricoli contribuenti ai fini IMU;
    a tal fine, la proroga potrebbe rinviare il pagamento ma non il taglio dei trasferimenti operato sui comuni, che altrimenti determinerebbe uno squilibrio nei conti pubblici; conseguentemente, le amministrazioni comunali dovrebbero poter iscrivere nel bilancio in modo «convenzionale» un'entrata che si manifesterebbe solo successivamente;
    come riporta il citato articolo di stampa, il suesposto meccanismo contabile prevederebbe che i comuni imputino al loro bilancio 2014 il maggior gettito, derivante dal nuovo regime di esenzione IMU dei terreni agricoli montani, incassato entro il prossimo mese di gennaio, per consentire che il gettito derivante da tale entrata fiscale sia considerato nel bilancio consolidato che l'Italia presenterà in sede europea;
    tale procedura risulta peraltro analoga a un precedente, avvenuto di recente, riconducibile alla cosiddetta «mini-IMU» e alla maggiorazione TARES, i cui pagamenti furono richiesti ai contribuenti nel gennaio del 2014, in quanto la relativa entrata era stata contabilizzata nell'anno precedente;
    tale vicenda conferma, anche in questa occasione, la confusione procedurale e le contraddizioni, complessità e ambiguità del sistema tributario e degli adempimenti fiscali, riconducibile sia alla continua introduzione di nuovi tributi, sia, in particolare, al fatto che il decreto interministeriale contenente i criteri impositivi e la scadenza per il pagamento da parte dei contribuenti soggetti all'IMU sui terreni montani è stato pubblicato in tempi talmente ravvicinati alla scadenza stessa da disorientare in modo inaccettabile gli stessi soggetti su cui grava l'imposta;
    si pone inoltre il problema di quale sia dell'aliquota applicabile ai terreni agricoli montani non più esenti, nei tanti comuni che non l'hanno mai fissata in precedenza (in quanto i terreni agricoli montani rientranti nel perimetro geografico di loro pertinenza erano esenti), e se in questi casi sia applicabile l'aliquota standard del 7,6 per mille;
    il quadro d'incertezza complessivamente esposto rileva pertanto l'esigenza di procedere in tempi rapidi e certi a una complessiva rivisitazione della normativa fiscale sui terreni agricoli precedentemente esentati dall'IMU, evitando di procedere in merito solo sulla base dell'esigenza di «fare cassa», colpendo un settore, l'agricoltura, particolarmente rilevante per la crescita del prodotto interno lordo;
    appaiono a tal fine quanto mai urgenti e necessarie correzioni normative in materia, sia nei riguardi dell'ampia platea di proprietari terrieri e agricoltori direttamente interessati dal pagamento dell'IMU (i quali dopo circa un ventennio di esenzione dovranno versare l'imposta alle amministrazioni locali coinvolte), sia nei confronti dei 3.524 comuni, fino ad oggi considerati «montani», i cui terreni agricoli sono esenti dall'IMU, sia nei riguardi di alcune aree dei 652 comuni ritenuti invece, «parzialmente montani»;
    nell'attuale congiuntura negativa, caratterizzata dalla persistente crisi economica e finanziaria nel Paese, dalla crescita irrilevante, dalla domanda interna estremamente debole, l'introduzione di un'ulteriore imposta nei confronti del settore agricolo, già interessato negativamente da decisioni normative penalizzanti introdotte nel 2014, risulta pertanto iniqua oltre che irragionevole, considerato che violerebbe ancora una volta il principio stabilito dallo «Statuto del contribuente» in base al quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata prima del sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse previsti;
    a tal fine occorre rivedere l'intero impianto normativo introdotto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che individua i comuni nei confronti dei quali, si applica il regime di esenzione dell'IMU per i terreni agricoli montani, prevedendo misure compensative in favore dei comuni, nonché sopprimendo in via definitiva il medesimo tributo nei confronti di tali aree agricole, che determinerebbe riflessi economici e produttivi particolarmente dannosi,

impegna il Governo:

   a prevedere in tempi rapidi iniziative dirette alla sospensione, del versamento dell'imposta municipale propria per l'anno 2014, prevista per il 16 dicembre 2014, per i soggetti individuati sulla base delle disposizioni previste dal decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2014;
   ad assumere iniziative per abrogare l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, introducendo di conseguenza misure di compensazione volte ad attribuire il minor gettito complessivo derivante dall'entrata tributaria pari a 350 milioni di euro, in favore dei 3.524 comuni considerati montani i cui terreni a destinazione agro-silvo-pastorale rientrano nell'elenco predisposto dall'ISTAT, e sono attualmente esentati dal pagamento dell'IMU, nonché per i 652 comuni considerati invece come «parzialmente montani»;
   ad assumere iniziative per prevedere, in caso contrario, una revisione dei criteri di applicazione dell'esenzione dall'IMU per le aree agricole montane e collinari interessate, rendendoli più equi ed equilibrati, attraverso l'eliminazione della scelta dell'altimetria della casa comunale quale unico criterio di distinzione, che penalizza gravemente i terreni, ed in particolare quelli collinari e montani, caratterizzati da rilevanti dislivelli.
(7-00544) «Sandra Savino, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta locale

terreno agricolo

regione agricola