Legislatura: 17Seduta di annuncio: 169 del 07/02/2014
Primo firmatario: BUSINAROLO FRANCESCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/02/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/02/2014 CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 07/02/2014 TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2017
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 09/05/2017
Le Commissioni II e XII,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del recente decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, reca misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria e contiene disposizioni concernenti l'estensione temporale a quattro anni della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale;
l'articolo 4 del suddetto decreto contiene disposizioni concernenti l'introduzione della misura della liberazione anticipata speciale;
con circolare n. 3645/6095 dell'11 giugno 2013 il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha stabilito le regole del «nuovo» contratto di convenzione tra gli istituti dell'amministrazione penitenziaria e gli esperti di psicologia e criminologia clinica prevedendo – tra l'altro – la durata di un anno dell'incarico non rinnovabile per più di quattro anni dalla data della sua sottoscrizione;
nella predetta circolare l'amministrazione sottolinea «l'utile apporto sinergico degli esperti in parola» la cui collaborazione capillare soprattutto nel front office istituzionale si connota quale sostegno o verifica costante del comportamento dei detenuti o internati;
la figura dell'esperto psicologo, prevista dall'articolo 80 della legge n. 354 del 1975, rappresenta un tassello fondamentale nel trattamento e nell'osservazione comportamentale del detenuto; l'esperto psicologo è il fulcro per la realizzazione degli obiettivi delineati dall'articolo 27 della Costituzione in tema di rieducazione del condannato e del diritto fondamentale alla salute del detenuto;
l'esperto psicologo – in base alla normativa vigente – è coinvolto – in maniera primaria – nell'ambito delle attività di osservazione comportamentale del detenuto, nelle procedure di valutazione per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione e a tutti i benefìci premiali penitenziari dei detenuti, nell'ambito degli uffici di esecuzione penale esterna (cosiddetti UEPE) per lo svolgimento delle attività di osservazione nei confronti di soggetti libero-sospesi, nonché nelle attività trattamentali nei confronti delle persone in misura alternativa, nelle procedure di osservazione psicologica svolgendo la valutazione psicologica di tutti i nuovi ingressi (nuovi giunti);
a ciò si aggiunga che recentemente il Governo anche con il decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, approvato dal Senato della Repubblica il 24 luglio 2013, all'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), ha previsto, tra i compiti del commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie, il «mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto»;
tali provvedimenti normativi sono segno evidente della volontà del legislatore di considerare – in maniera forte – l'importanza della rieducazione e inserimento sociale del detenuto e del trattamento rieducativo anche intramurario dello stesso quale strumento per realizzare gli obiettivi della Carta costituzionale (articolo 27 della Costituzione) e per dare una risposta anche al gravissimo problema del sovraffollamento delle carceri e dei suicidi dei detenuti che nelle carceri italiane hanno raggiunto livelli preoccupanti;
essenziale è dunque la figura dell'esperto psicologo e criminologo ex articolo 80 ordinamento penitenziario anche quale figura di mediazione tra il detenuto e il personale di polizia penitenziaria nonché quale «ausiliario» del tribunale e del magistrato di sorveglianza per la concessione di tutti i provvedimenti attinenti le misura alternative e di lavoro all'esterno;
i recenti provvedimenti normativi hanno aumentato sensibilmente il carico di lavoro per il suddetto personale che già oggi soffre la incertezza e la precarietà lavorativa;
tale volontà legislativa tuttavia deve corrispondere un uguale risposta in termini di dotazione di risorse finanziarie e di personale;
infatti, proprio gli esperti psicologi – figure cardine per il trattamento, l'osservazione, il sostegno psicologico, la prevenzione del rischio auto lesivo e suicidano del detenuto, nonché nelle procedure di ammissione alle misure alternative e a tutti i benefici premiali penitenziari – oggi vengono confinati in una posizione di incertezza professionale e instabilità lavorativa;
l'esperto psicologo è soggetto a un monte ore che può arrivare a 64 ore mensili ma nei fatti non supererebbe le 20 ore mensili, svolge l'attività lavorativa in giorni feriali, festivi o notturni (senza alcuna maggiorazione retributiva), non è coperto da rischio professionale, maternità e altro, è privo di qualsiasi strutturazione del servizio fornito ai detenuti, e infine deve sopportare un carico di lavoro (per rapporto tra numero detenuti e numero degli esperti) non tollerabile;
da ultimo la circolare del Dipartimento amministrazione penitenziaria n. 3645/6095 dell'11 giugno 2013 ha stabilito che l'incarico degli esperti in psicologia e criminologia clinica ha la durata di un anno non rinnovabile per più di quattro anni dalla data della sua sottoscrizione con l'effetto di escludere e «tagliare fuori» numerosissimi esperti psicologi e criminologi qualificati e con una esperienza straordinaria anche ventennale nel settore e che – esauriti quattro anni – non vedranno più rinnovarsi l'incarico e che comunque già oggi non hanno ottenuto il rinnovo dell'incarico perché la suddetta circolare non ha riconosciuto loro – quali titolo utile – l'esperienza e professionalità già maturata;
è necessario valorizzare e riconoscere la professionalità maturata di tutti gli esperti psicologi e criminologi ex articolo 80 ordinamento penitenziario che vengono quotidianamente coinvolti nelle procedure di valutazione del detenuto in funzione del perseguimento degli obiettivi di rieducazione e cura previsti dalla legge e dalla normativa europea,
impegnano il Governo:
ad intervenire con idonee iniziative normative al fine di assicurare la continuità lavorativa degli esperti psicologi e criminologi ex articolo 80 dell'ordinamento penitenziario riconoscendone la professionalità e l'esperienza maturata;
a prorogare le convenzioni stipulate nel 2013 con gli esperti psicologi e criminologi al fine di realizzare in maniera adeguata gli obiettivi previsti dall'articolo 27 della Costituzione in tema di rieducazione del detenuto e così come previsto dalla recente normativa anche europea;
ad adottare ogni iniziativa normativa – anche in termini di disciplina del rapporto di lavoro e/o di investimento di maggiori risorse finanziarie – idonea a valorizzare e riconoscere l'esperienza, la professionalità, il ruolo e l'apporto degli esperti psicologi e criminologi anche in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 27 della Carta costituzionale in tema di rieducazione e salute del detenuto così come previsto dalla legislazione vigente, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla normativa europea.
(7-00257) «Businarolo, Grillo, Ciprini, Tripiedi».
EUROVOC :detenuto
diritto alla salute
esecuzione della sentenza
personale carcerario
reinserimento sociale
esecuzione della pena