Legislatura: 17Seduta di annuncio: 112 del 06/11/2013
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma POLVERINI RENATA IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/11/2013 FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE 06/11/2013 RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013 BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2013 TINAGLI IRENE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 06/11/2013 AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 06/11/2013
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 13/11/2013 GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO GOVERNO 13/11/2013 DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) INTERVENTO PARLAMENTARE 13/11/2013 DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 13/11/2013
APPROVATO IL 13/11/2013
CONCLUSO IL 13/11/2013
La XI Commissione,
premesso che:
il comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 (cosiddetta riforma Maroni) ha confermato, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità – in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni o di un'età pari o superiore a 57 anni, per le lavoratrici dipendenti, e a 58, per le autonome – nei confronti di quelle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del metodo contributivo;
l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto «decreto salva-Italia» (legge n. 214 del 2011), ha previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo continuino ad applicarsi, tra l'altro, alle lavoratrici contemplate dal sopracitato articolo 1 della cosiddetta riforma Maroni;
l'INPS, con la circolare numero 35 del 14 marzo 2012, ha interpretato la disposizione del citato articolo 24 nel senso che le lavoratrici possono esercitare l'opzione in esame, a condizione che il termine del 31 dicembre 2015 venga computato facendo riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico e non alla semplice maturazione dei requisiti; la disposizione in esame è stata interpretata come una deroga al regime generale introdotto dalla riforma pensionistica, in modo restrittivo e nell'ottica di un principio della minor spesa e del risparmio;
il decreto-legge n. 201 del 2011 non novella il comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 e pertanto le disposizioni in esso contenute rimangono valide e non costituiscono una deroga al nuovo regime pensionistico; casomai è da considerare illegittima l'introduzione della decorrenza temporale;
i firmatari del presente atto reputano il contenuto della circolare n. 35 nella parte concernente le lavoratrici in regime sperimentale contra legem;
anche nel corso di un'audizione del 6 novembre 2012, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali pro tempore Fornero, di fronte alla 11a Commissione del Senato, rispondendo ad alcuni quesiti sull'interpretazione contenuta nella circolare n. 35, aveva espresso dubbi in merito ai contenuti della circolare medesima, impegnandosi ad approfondire la questione presso i competenti uffici dell'INPS,
impegna il Governo
a sollecitare l'INPS, anche allo scopo di evitare contenziosi già avviati e futuri, a rivedere il punto 7.2 della circolare n. 35 concernente la liquidazione del trattamento pensionistico per le lavoratrici in regime sperimentale, nel senso che per tali lavoratrici non deve essere applicata la finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico né le aspettative di vita, ma resta valida la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, come peraltro chiaramente definito nella citata disposizione di cui all'articolo 24, comma 14.
(7-00159) «Gnecchi, Polverini, Fedriga, Rizzetto, Bechis, Tinagli, Airaudo».
SIGLA O DENOMINAZIONE:ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), L 2004 0243
EUROVOC :lavoro femminile
condizione di pensionamento
pensionato
salariato