ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00097

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 77 del 13/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 13/09/2013
BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 13/09/2013
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 13/09/2013
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 13/09/2013
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/09/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00097
presentato da
PESCO Daniele
testo di
Venerdì 13 settembre 2013, seduta n. 77

   La VI Commissione,
   premesso che:
    il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il codice delle assicurazioni private, stabilisce, all'articolo 138, la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, nonché, all'articolo 139, la predisposizione, con la medesima procedura, di una specifica tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità;
    la finalità degli articoli 138 e 139 del citato decreto legislativo, e dei successivi provvedimenti attuativi, è pertanto la fissazione in maniera univoca, ai fini del risarcimento del danno in sede assicurativa della responsabilità civile automobilistica, dei valori economici e medico-legali per la valutazione del danno alla persona derivante da lesioni che abbiano determinato macrolesioni e lesioni di lieve entità;
    il Ministro della salute ha istituito, il 26 maggio 2004, una commissione di studio, composta dai rappresentanti del medesimo Ministero, dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, della giustizia, dell'Inail, dell'Ania e da esperti in medicina legale, e successivamente integrata con rappresentanti delle associazioni familiari e vittime della strada e dell'osservatorio della Lega italiana dei diritti dell'uomo;
    i lavori della commissione di studio si sono conclusi con la redazione di uno schema di tabella, oggetto di una valutazione preliminare del Consiglio dei ministri, il 3 agosto 2011, e successivamente del parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, l'8 novembre 2011; il 7 giugno 2011, tuttavia, era intervenuta in materia la sentenza della Corte di cassazione n. 12408, la quale aveva stabilito che, nella liquidazione del danno alla persona, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'articolo 1226 del codice civile deve garantire non solo l'adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile ed iniquo che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché le relative controversie sono decise da differenti uffici giudiziari; dall'affermazione del generale principio di uguaglianza, la Corte di cassazione aveva tratto la conclusione che, sempre in assenza dei criteri stabiliti dalla legge e in virtù dei suoi compiti di indicazione ai giudici di merito di criteri uniformi, i criteri per la liquidazione del danno alla persona fossero individuati nelle cosiddette «tabelle» di riferimento per la stima del danno alla persona elaborate dal tribunale di Milano, trattandosi del criterio più diffuso sul territorio nazionale;
    gli effetti distorsivi derivanti dalla differenziazione territoriale dei risarcimenti dei danni non patrimoniali sono stati rilevati anche nel citato parere del Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che l'esigenza di porre rimedio a tali distorsioni «appare sicuramente condivisibile e coerente con le esigenze ordinamentali di parità di trattamento tra situazioni analoghe, nonché in linea con i più recenti arresti giurisprudenziali della Corte di cassazione», tra i quali viene ricordata proprio la sentenza della Corte di cassazione, sezione III, 7 giugno 2011, n. 12408; se lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, datato marzo 2013 ed avente ad oggetto il regolamento recante le tabelle delle menomazioni all'integrità psicofisica ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 sembrerebbe, pertanto, risolvere in via definitiva il problema relativo all'adozione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale dei risarcimenti, dal confronto con le tabelle del tribunale di Milano emerge una riduzione dei valori risarcitori che ha suscitato molte proteste da parte delle associazioni delle vittime di sinistri stradali, che lo hanno considerato «fortemente lesivo della dignità umana e non rispondente alle esigenze di solidarietà consolatorie, riparatorie e satisfattive del danno da r.c. auto»;
    va considerato che il danno alla persona è composto da due componenti: il danno patrimoniale, calcolabile oggettivamente, e il danno non patrimoniale, non calcolabile oggettivamente, ma attribuito «equamente» dai tribunali o dalle tabelle, a sua volta distinto tradizionalmente in danno biologico, ossia il valore della perdita della funzionalità biologica dovuta alla lesione, il danno morale, variabile da caso a caso, tra il 25 ed il 50 per cento del danno biologico, e il danno esistenziale, molto soggettivo e variabile;
    la tabella unica è difficilmente comparabile con le tabelle del tribunale di Milano, poiché queste regolamentano tutto il danno non patrimoniale, inglobando accanto al danno biologico anche il danno morale con riferimento ad una liquidazione congiunta complessiva dei danni riconosciuti, mentre la tabella unica prevista nello schema di decreto del Presidente della Repubblica regolamenta il solo danno biologico «standard», ferma restando la necessità di determinazione aggiuntiva dell'eventuale danno morale, poiché, ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, gli importi possono essere aumentati nella misura massima del 30 per cento per le macrolesioni e del 20 per cento per le lesioni lievi, quando la menomazione incida su aspetti dinamico relazionali della persona; indubbiamente, ragionare sulla congruità dell'ammontare dei risarcimenti è un esercizio difficile, perché attiene a un valore non monetizzabile;
    sul citato schema di decreto hanno espresso un parere fortemente contrario sia il Consiglio di Stato (parere n. 4209 del 17 novembre 2011, adunanza generale dell'8 novembre 2011), sia il Parlamento attraverso un'apposita mozione approvata a larga maggioranza (atto n. 1-00740 – seduta 24 ottobre 2011, n. 540);
    per il massimo organo di giustizia amministrativa, la sequenza dei coefficienti moltiplicatori della tabella formulata dal Governo «non sembra rispettare il criterio della crescita più che proporzionale rispetto all'aumento dei punti di invalidità» e «un eventuale scostamento del testo regolamentare dal criterio previsto espressamente dalla legge autorizzativa provocherebbe con molta probabilità la disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria, con, conseguente inutilità dell'esercizio della potestà normativa in esame». Il Consiglio di Stato suggerisce poi di adottare, a livello normativo, l'estensione per analogia dei parametri economici anche ad altre discipline risarcitorie quando vengano lesi diritti alla persona sostanzialmente sovrapponibili, ma determinati da fatti diversi dalla circolazione stradale. Se si limitasse l'applicazione ai soli incidenti stradali, «infatti, analoghe conseguenze sul piano lesivo verrebbero ad ottenere differenti trattamenti risarcitori, a seconda del solo fatto che la lesione sia avvenuta nell'ambito della circolazione stradale o meno»;
    in tale articolato contesto la Camera dei deputati, nella seduta del 25 giugno 2013, ha approvato alcune mozioni ed una risoluzione su tale tematica, con le quali si è impegnato il Governo, sostanzialmente, a valutare con attenzione la problematica nel suo complesso prima di emanare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente le tabelle per la quantificazione del risarcimento di tali danni, evitando lesioni dei diritti dei danneggiati, prendendo a riferimento le tabelle elaborate in materia dal tribunale di Milano, favorendo una riduzione dei premi assicurativi, nonché prevedendo che il predetto decreto del Presidente della Repubblica sia adottato solo successivamente ad un esame della materia da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
    in data 28 maggio 2013 il Movimento5Stelle ha presentato una proposta di legge, a prima firma del deputato Bonafede (A.C. 1063), tendente a introdurre nuovi elementi legislativi in materia di danno non patrimoniale, con il duplice obiettivo di porre una base normativa più avanzata e rispondente al moderno concetto giurisprudenziale di tale specifico danno alla persona e, al contempo, di fornire in maniera omogenea ed esaustiva i necessari parametri per la quantificazione, in sede giudiziaria, del risarcimento dello stesso. Il presente atto di indirizzo costituisce appunto lo strumento attraverso il quale il Parlamento, nella sede propria per competenza materiale, costituita dalla Commissione finanze, intende formulare alcuni indirizzi con cui orientare meglio l'attività regolamentare del Governo su queste complesse tematiche, definendo un punto di equilibrio soddisfacente tra le esigenze sussistenti in materia,

impegna il Governo:

   a elaborare delle tabelle sulle lesioni macropermanenti e più possibili aderenti a quelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile in seno al tribunale di Milano, già dichiarate congruenti ad un pieno riconoscimento costituzionalmente legittimo del danno alla persona dalla Corte di cassazione, modificando altresì le già emanate tabelle delle lesioni micropermanenti;
   a coniugare l'obiettivo di ridurre complessivamente i costi gravanti sulla collettività e sul sistema assicurativo, con l'esigenza imprescindibile di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a vedersi pienamente riconosciuto il risarcimento per il danno biologico subìto, prestando la massima attenzione affinché ci sia un indirizzo chiaro volto a favorire in prima istanza l'assicurato e non le assicurazioni, in quanto, come da statistiche dell'Ania, presentate nell'ultima relazione annuale, non risulta direttamente correlato il risparmio delle compagnie assicurative per quanto riguarda i risarcimenti con la riduzione dei relativi premi assicurativi tenendo inoltre conto che sarebbe utile considerare, in un tal processo di confronto, anche gli utili delle compagnie assicurative che, nell'ultimo anno, vendendo anche un servizio obbligatorio per gli automobilisti, quali le polizze RC auto, hanno generato un utile pari a quasi 6 miliardi di euro con un costo pro-capite pari a 262 euro a famiglia;
   a valutare attentamente i rilievi espressi sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica al Consiglio di Stato, richiamati in premessa, apportando le necessarie correzioni ed integrazioni al testo;
   per quanto riguarda gli altri aspetti che contribuiscono alla determinazione dei prezzi elevati delle assicurazioni responsabilità civile auto in Italia, a intervenire mediante apposite iniziative, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
    a) prevedere l'utilizzo delle tabelle del tribunale di Milano, riconosciute concordemente a livello giurisprudenziale, sia per il risarcimento delle lesioni cosiddette micropermanenti, sia per quelle cosiddette macropermanenti, al fine di garantire un giusto risarcimento non solo alle vittime che subiscono gravi handicap psicofisici, ma anche ai familiari delle vittime della strada;
    b) prevedere efficaci misure per aumentare la trasparenza sui prezzi praticati dalle imprese di assicurazione, cercando, da un lato, di allineare le rilevazioni in materia dell'ANIA, dell'ISTAT e dell'IVASS (che spesso forniscono ai consumatori dati disomogenei, non permettendo un reale confronto sull'andamento delle tariffe) e, dall'altro, di potenziare gli strumenti di confronto tariffario e gli obblighi di trasparenza da parte delle imprese;
    c) procedere con la massima urgenza all'organizzazione della struttura antifrode presso l'IVASS, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, basata sull'utilizzo di un archivio informatico integrato connesso con numerosissime banche dati ed in stretto contatto con le imprese e con gli organi inquirenti;
    d) valutare l'inserimento di nuovi strumenti di controllo per ridurre i fenomeni di frode assicurativa;
    e) adottare altre misure utili a favorire la riduzione delle tariffe delle assicurazioni responsabilità civile auto.
(7-00097) «Pesco, Pisano, Barbanti, Colletti, Ruocco, Villarosa».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0179

EUROVOC :

danno

frode

assicurazione automobilistica

assicurazione privata

automobile

premio d'assicurazione

aiuto alle vittime

protezione del consumatore

ribasso dei prezzi