ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00347

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 849 del 13/09/2017
Abbinamenti
Atto 1/01542 abbinato in data 13/09/2017
Atto 1/01549 abbinato in data 13/09/2017
Atto 1/01565 abbinato in data 13/09/2017
Atto 1/01582 abbinato in data 13/09/2017
Atto 1/01610 abbinato in data 13/09/2017
Atto 1/01641 abbinato in data 13/09/2017
Atto 1/01672 abbinato in data 13/09/2017
Atto 1/01684 abbinato in data 13/09/2017
Atto 1/01688 abbinato in data 13/09/2017
Atto 1/01690 abbinato in data 13/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: PALESE ROCCO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 13/09/2017


Stato iter:
13/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 13/09/2017
Resoconto GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 13/09/2017
Resoconto CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI MISTO-DIREZIONE ITALIA
Resoconto GALGANO ADRIANA MISTO-CIVICI E INNOVATORI PER L'ITALIA
Resoconto RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto CAPELLI ROBERTO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto ABRIGNANI IGNAZIO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Resoconto FASSINA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Resoconto ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto RICCIATTI LARA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Resoconto LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto DONATI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto BIANCONI MAURIZIO MISTO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 13/09/2017

DISCUSSIONE IL 13/09/2017

RITIRATO IL 13/09/2017

CONCLUSO IL 13/09/2017

Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00347
presentato da
PALESE Rocco
testo di
Mercoledì 13 settembre 2017, seduta n. 849

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 26 marzo 2010. n. 59, ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE cosiddetta direttiva Bolkestein, approvata il 12 dicembre 2006 dal Parlamento europeo, e dal Consiglio dell'unione europea al fine di facilitare la creazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo;
    l'entrata in vigore della direttiva sui servizi n. 2006/123/CE istituisce un quadro giuridico generale per un'ampia varietà di servizi nel mercato interno, con l'obiettivo di assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri, e si applica ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio;
    la direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, integrato dal decreto legislativo n. 147 del 2012. L'articolo 12 della direttiva prevede che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. In tali casi l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;
    gli Stati membri possono, però, tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario;
    tra le categorie commerciali, per le quali è prevista l'applicazione della direttiva in Italia, rientra quella delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative la cui disciplina risulta essere molto complessa, a causa dei numerosi interventi normativi che si sono succeduti negli anni; interventi, oltretutto, che si sono intrecciati, con la normativa e con le procedure di contenzioso aperte in sede europea, che hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, oltre la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente: il cosiddetto diritto di insistenza;
    nelle ultime due legislature, si è intervenuti sulla disciplina legislativa di tali concessioni, da ultimo con la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012);
    nel nostro Paese, il settore dell'attività turistico-balneare conta oltre 30.000 imprese, soprattutto medio e piccole, con circa 300.000 persone occupate lungo tutto l'arco della penisola, ai quali vanno aggiunti gli occupati dell'indotto, ovvero degli esercizi pubblici e commerciali che vivono a stretto contatto con gli stabilimenti balneari. In sostanza, si tratta di imprese di tipo familiare, che hanno effettuato notevoli investimenti economici al fine di migliorare i servizi offerti ed elevando, in tal modo, gli standard qualitativi dell'accoglienza turistica a livelli di eccellenza, dando vita ad una realtà di fondamentale importanza per la creazione di ricchezza e di sviluppo turistico che si coniuga con un totale rispetto per l'ambiente ed il territorio;
    risulta evidente che in un quadro legislativo confuso le imprese del settore, da tempo, chiedano certezze normative e tutela dei lavoratori e degli investimenti;
    la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 25 marzo 2015, ha approvato un documento sulla revisione e sul riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime (12/22/CR09/C5), documento che riconosce la necessità di adeguare il quadro normativo italiano in materia di demanio marittimo ai principi comunitari in materia di trasparenza, non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi in modo da riformare l'intera materia per contemperare, al tempo stesso, anche le legittime esigenze delle varie categorie economiche che operano sul demanio marittimo;
    il documento, inoltre, contiene una serie di richieste, tra le quali: chiarezza con la Commissione europea sulla possibilità di un regime transitorio delle attuali concessioni demaniali marittime, così come già accaduto in altri Paesi europei dove le concessioni demaniali marittime sono state prolungate di 75, 50 o 30 anni, a seconda della tipologia (Spagna), oppure sono state mantenute forme di preferenza in favore del concessionario uscente (Portogallo);
    entrando nello specifico, in Spagna e Portogallo, sono state approvati provvedimenti che non tengono conto della direttiva 2006/123/CE; in Spagna, infatti, le attività degli stabilimenti balneari (denominati chiringuitos) hanno goduto di una lunga proroga delle concessioni e, nonostante ciò, la Spagna non ha subito, a differenza del nostro Paese, alcuna procedura d'infrazione. Con l'articolo 2, comma 3, della ley de Costas n. 2 del 29 maggio 2013, la Spagna ha modificato la legge n. 22 del 1988 prevedendo una proroga delle concessioni demaniali in essere di un massimo di 75 anni per quelle scadute o in scadenza nel 2018, prevedendo, inoltre, la possibilità di trasmissione delle stesse, oltre che per mortis causa, anche tra i viventi, il tutto con il tacito assenso dell'Unione europea. Il Portogallo, invece, nel 2007 ha emanato una disciplina che accorda al concessionario uscente il diritto di prelazione in caso di riassegnazione della concessione;
    l'Unione, in questi anni, non ha mai inteso riconoscere la specificità del caso italiano mantenendo l'intenzione di applicare la direttiva servizi agli stabilimenti balneari italiani;
    la medesima situazione di incertezza patita dai titolari degli stabilimenti balneari riguarda anche gli operatori del commercio ambulante, tenuto conto che il recepimento della direttiva «Bolkestein», nell'ambito dei mercati ambulanti, introduce non solo limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ma comporta anche l'apertura del settore a nuove imprese straniere e multinazionali, comprese le società di capitali, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni e l'assegnazione degli spazi pubblici tramite bandi con lo specifico divieto di favorire il prestatore uscente, in base a quanto previsto dagli articoli 11,16, comma 4, e 70, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010;
    in tal modo, oltre 200.000 piccole imprese italiane, soprattutto a conduzione familiare, attive nel settore dei venditori ambulanti nei mercati rionali, verrebbero messe a forte rischio perché obbligate a competere con le grandi società di capitali, le società di cooperative e le multinazionali dotate di un ovvio e fortissimo vantaggio competitivo, fiscale e organizzativo;
    tale situazione costituirebbe, inoltre, un forte rischio anche per l'esistenza stessa dei tradizionali mercati rionali che costituiscono parte dell'offerta e dell'immagine turistico-culturale di moltissime città italiane e che impiegano circa 500.000 addetti a livello nazionale,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative volte ad una revisione del decreto legislativo n. 59 del 2010 in modo che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative siano del tutto escluse dall'applicazione della «direttiva Bolkestein» o, in alternativa, vengano prorogate quelle in essere per almeno trent'anni a partire dal 2020, in considerazione degli ingenti investimenti sostenuti dagli attuali concessionari e, dall'altro lato, vengano affidate le nuove concessioni attraverso procedure ad evidenza pubblica, confermando, in sostanza, la possibilità di attivare un «doppio binario» che distingua le concessioni attualmente in vigore da quelle nuove, con una proroga di congrua durata per le prime, volta a tutelare gli investimenti sostenuti, e procedure di evidenza pubblica, di immediata applicazione, per le seconde;
2) ad attuare ogni iniziativa utile, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e libertà di stabilimento al fine di garantire l'esercizio, lo sviluppo, la valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti del settore turistico-balneare-ricreativo, anche al fine di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali;
3) ad assumere iniziative per riconoscere al concessionario attuale le competenze e la professionalità acquisite nell'esercizio dell'attività turistico-ricreativa;
4) a valutare, con la Commissione europea, le motivazioni del differente trattamento riservato al nostro Paese con riferimento alle concessioni demaniali marittime, soprattutto in rapporto a quanto verificatosi in altri Paesi europei nei quali le concessioni demaniali marittime sono state prolungate di 75, 50 e 30 anni, a seconda della tipologia, oppure sono state mantenute forme di preferenza in favore del concessionario uscente senza che ciò abbia comportato l'apertura di alcuna procedura di infrazione per mancato rispetto della direttiva sui servizi;
5) con riferimento al settore del commercio su aree pubbliche, ad adottare iniziative volte ad assicurare il rigoroso rispetto della proroga dei termini di attuazione della direttiva e ad attivare un tavolo di confronto con le parti interessate finalizzato a definire condizioni di applicazione della norma che, pur nel rispetto delle direttive europee, garantisca alle aziende già operanti la continuità e la necessaria agibilità economica ed occupazionale, non senza aver verificato, in ogni caso, la possibilità di escludere del tutto la categoria del commercio ambulante dall'applicazione della direttiva sui servizi.
(6-00347) «Palese».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

libera prestazione di servizi

applicazione del diritto comunitario

potere di controllo