ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00230

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 597 del 29/03/2016
Abbinamenti
Atto 6/00228 abbinato in data 29/03/2016
Atto 6/00229 abbinato in data 29/03/2016
Atto 6/00231 abbinato in data 29/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: CARIELLO FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 29/03/2016
FANTINATI MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/03/2016
DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 29/03/2016
CASTELLI LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 29/03/2016


Stato iter:
31/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/03/2016
Resoconto OLIVERO ANDREA VICE MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 31/03/2016
Resoconto PASTORELLI ORESTE MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto PARISI MASSIMO MISTO-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Resoconto CIRACI' NICOLA MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto CATANIA MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto GAROFALO VINCENZO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto BORDO FRANCO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto CARIELLO FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/03/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/03/2016

NON ACCOLTO IL 31/03/2016

PARERE GOVERNO IL 31/03/2016

DISCUSSIONE IL 31/03/2016

RESPINTO IL 31/03/2016

CONCLUSO IL 31/03/2016

Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00230
presentato da
CARIELLO Francesco
testo presentato
Martedì 29 marzo 2016
modificato
Giovedì 31 marzo 2016, seduta n. 599

   La Camera,
   premesso che:
    il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha espresso parere favorevole alla relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo nella seduta del 17 settembre 2015, ha collaborato in maniera propositiva allo svolgimento dell'indagine e ne ha condiviso il contenuto finale, ritiene pertanto necessario puntare l'attenzione sugli aspetti ritenuti determinanti per il contrasto al fenomeno rilevato;
    l'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari di qualità a denominazione di origine e a indicazione geografica, a testimonianza del legame tra territorio ed eccellenza. La tracciabilità dell'origine geografica dei prodotti agroalimentari rappresenta un aspetto importante per la loro tutela, sono perciò necessari strumenti operativi che ne consentano la distintività rispetto alle imitazioni ed ai prodotti che si riferiscono in modo improprio o fraudolento alle produzioni nazionali ed ai prodotti tipici;
    in tale contesto, il tema della contraffazione assume una particolare rilevanza nel settore dell'olio d'oliva a causa del suo impatto dal punto di vista economico e della complessità dei fenomeni di contraffazione e frode in essere;
    l'olio italiano, infatti, derivando da cultivar pregiati che si attestano su una fascia di mercato alta (nella quale il livello più elevato del prezzo è coerente con la maggiore qualità intrinseca, anche organolettica, del prodotto base) è particolarmente attenzionato dalla criminalità in quanto consente di lucrare ampi margini di guadagno attraverso l'attribuzione illecita della qualità di extravergine o vergine di un'origine nazionale ad un olio meno pregiato e con caratteristiche organolettiche di qualità inferiori;
    si tratta, inoltre, di varietà di olio che si differenziano dal resto delle produzioni mondiali, non solo per la ricchezza degli attributi qualitativi, ma anche e soprattutto per le loro caratteristiche salutari. Va ricordato al riguardo che sugli oli extravergine può essere apposta, ai sensi del Regolamento (CE) 1924/2006, un health claim, ossia l'indicazione salutistica autorizzata dalla Commissione europea (Regolamento UE 432/2012) «I polifenoli dell'olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo» accompagnata dalla seguente frase: «L'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 20 g di olio d'oliva». Questa indicazione può essere impiegata solo per l'olio d'oliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio d'oliva (250mg/1000 g);
    la relazione ha evidenziato come le frodi e le contraffazioni più frequenti nel settore dell'olio riguardino la trasformazione di oli non extravergine in oli extravergine, attraverso tecniche chimiche di laboratorio che consentono l'acquisizione delle caratteristiche organolettiche di tale prodotto d'eccellenza, ovvero miscelando materie prime scadenti e non commercializzabili come olio extravergine;
    attraverso la tecnica della deodorazione un olio di oliva viene reso tale tramite operazioni che consistono nell'arricchimento e nella manipolazione di oli vergini d'oliva o oli lampanti raffinati o sottoposti a distillazione blanda e poi commercializzato come olio extravergine di oliva;
    rispetto a tali tecniche, la relazione, a seguito dell'audizione della procura di Bari, fornisce precise indicazioni di indagini in corso riferite a casi di miscelazione tra oli di diversa provenienza geografica ai fini dell'ottenimento della denominazione made in Italy o a casi di miscele tra oli di diverse categorie merceologiche in seguito venduti come extravergini secondo cui la vendita come «olio extravergine di oliva» di un olio frutto di miscelazione «configura un comportamento di tipo ingannevole da parte del produttore ai danni del consumatore il quale, nella convinzione di acquistare un extravergine “puro”, acquista viceversa un prodotto non rientrante in tale categoria commerciale, in quanto originato dalla combinazione di oli di categorie e qualità diverse, artificiosamente miscelati in modo da ottenere un prodotto rientrante solo nei meri parametri chimici dell'extravergine. Trattasi, in pratica, di un olio che dell'extravergine possiede il solo parametro chimico, peraltro non originario, cioè non ottenuto direttamente, bensì da un processo di miscelazione, quindi, sostanzialmente creato in laboratorio»;
    tutto ciò implica l'adeguamento degli standard di certificazione su basi scientifiche, superando di fatto un approccio prevalentemente documentale per la tracciabilità e rintracciabilità dell'origine ed integrandolo con strumenti di tracciabilità scientifica. A riguardo sono state sviluppate recenti metodologie per l'analisi delle caratteristiche degli oli extravergini d'oliva monovarietali e multivarietali, quali la spettroscopia della risonanza magnetica nucleare, tali da consentire una appropriata classificazione del prodotto atta a garantirne l'autenticità su scala molecolare, definendone le peculiarità legate al territorio d'origine e alle caratteristiche proprie della cultivar;
    tali risultanze, qualora si addivenga alla definizione ufficiale di un metodo di analisi, potrebbero essere acquisite da banche dati di confronto rappresentative delle produzioni di oli extra vergini di oliva e delle relative rese ottenute nelle varie aree geografiche del Paese utilizzando le metodologie fornite dalla comunità scientifica per la caratterizzazione e tipizzazione degli oli extravergini di oliva;
    il settore dell'olio d'oliva, al pari dei prodotti di eccellenza del settore agroalimentare, è oggetto di un altro fenomeno di contraffazione rappresentato dal cosiddetto Italian sounding che consiste nella falsa evocazione dell'italianità del prodotto, utilizzando nomi, simboli, colori, o attraverso l'imitazione di denominazioni geografiche o l'utilizzo di immagini ed etichette che ingannano i consumatori circa l'italianità dei luoghi di origine della materia prima, senza tuttavia realizzare una fraudolenta utilizzazione o falsificazione di segni distintivi di prodotti di aziende italiane o dei marchi collettivi DOP e IGP;
    per contrastare tali fenomeni, la relazione ha rimarcato come i controlli «a valle» siano stati sostanzialmente inefficaci a causa dell'elevato livello di tecniche di sofisticazione adottate citando al contrario la efficace esperienza dei controlli a monte. Tutto questo senza mai citare la evidente responsabilità del Ministero che non ha sviluppato a riguardo una chiara strategia di intervento e solo da poche settimane è stato finalizzato un Piano olivicolo nazionale;
    l'articolo 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, interviene in materia di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini al fine di incoraggiare e agevolare l'attività delle industrie di esportazione comunitarie, consentendo di importare senza pagare dazi o prelievi agricoli, merci destinate ad essere perfezionate nella Comunità e quindi riesportate al di fuori di essa, sotto forma di prodotti compensatori, allo stato non risulta che tale disposizione sia stata applicata da parte dell'Amministrazione, come rimarcato nel corso dell'audizione del 26 marzo 2015 dal Presidente del comitato scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, Caselli;
    l'articolo 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, concernente «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini» emanata con la finalità di tutelare e valorizzare la produzione nazionale dell'olio extra-vergine, tutelare il consumatore e per garantire il corretto funzionamento del mercato e della concorrenza, attribuendo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il potere di vigilare sull'andamento dei prezzi ed adottare atti idonei a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese finalizzate ad ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini, attraverso pratiche di determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto, si deve purtroppo rilevare la presenza di forti concentrazioni di potere commerciale sovranazionale nei confronti delle quali non risulta che l'AGCM abbia sviluppato sinora un'attività specifica di controllo delle condizioni contrattuali e di organizzazione della filiera come rilevato nel corso dell'audizione del 26 marzo 2015 dal Presidente del comitato scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, Caselli, per cui si rileva la necessita di intervenire con una specifica attività di controllo del settore;
    a riguardo, maggior considerazione e attenzione dovrebbero essere rivolte alle informazioni sulla presenza di cartelli sovranazionali fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche da parte del Ministero stesso,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni utile iniziativa, anche di tipo normativo volta a contrastare la presenza di forti «concentrazioni sovranazionali» di potere commerciale, peraltro rilevate dalla stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli nel corso delle audizioni, che alterano la concorrenza ed il mercato nel settore oleario attraverso specifiche attività di controllo del settore;
   ad adottare misure volte a sensibilizzare, sul medesimo tema, gli operatori del settore sulla necessità di sviluppare una più incisiva attività di controllo delle condizioni contrattuali e di organizzazione della filiera;
   ad adoperarsi per una puntuale applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 legge 14 gennaio 2013, n. 9, in materia di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini, soprattutto attraverso una verifica delle autorizzazioni preventive da parte dei Ministeri competenti, per l'ammissione al regime di perfezionamento attivo avente per oggetto oli di oliva vergini;
   ad adottare iniziative volte al miglioramento non solo dei controlli sulla produzione dell'olio extravergine, ma anche quelli in fase di commercializzazione ed importazione al fine di garantire il rispetto dei disciplinari di produzione e la salvaguardia delle caratteristiche organolettiche di tale olio d'eccellenza;
   a promuovere la creazione di database di riferimento su base regionale e nazionale utili a certificare l'origine geografica dell'olio extravergine mediante l'utilizzo di tecniche chemiometriche basate su metodologie analitiche avanzate quale la risonanza magnetica nucleare, riconoscendo, nelle more della loro costituzione, quelle eventualmente prodotte, su base volontaria, da singoli produttori o loro organizzazioni. Una volta costituite favorirne il riconoscimento a livello europeo in accordo con quanto previsto dagli obiettivi della specifica call del programma quadro Horizon 2020 SFS-14a-2014 «Authentication of olive oil». Favorire, altresì la sinergia delle istituzioni di ricerca facenti capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con gli altri enti di ricerca, in particolare Università e CNR, presenti sul territorio per la creazione delle banche dati citate ed in generale per la tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva;
   a prevedere, qualora venga garantito il riconoscimento del valore probatorio, in sede processuale, dell'analisi organolettica sull'olio d'oliva, che il panel test sia associato alle tecniche di tutela dell'autenticità sviluppate dalla ricerca scientifica;
   ad adottare provvedimenti, anche di natura normativa, volti a prevedere ed evidenziare nell'etichettatura degli olii extravergine di oliva la apposizione della health claim, ossia l'indicazione salutistica autorizzata dalla Commissione europea (Regolamento (UE) 432/2012).
(6-00230) «Cariello, Gallinella, Fantinati, Dell'Orco, Castelli».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

settore agricolo

coltura oleaginosa

concorrenza