ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00140

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 444 del 17/06/2015
Abbinamenti
Atto 6/00141 abbinato in data 17/06/2015
Atto 6/00142 abbinato in data 17/06/2015
Atto 6/00143 abbinato in data 17/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: CARIELLO FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015
CASTELLI LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015
BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015
CASO VINCENZO MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015
D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015
SORIAL GIRGIS GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015


Stato iter:
17/06/2015
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 17/06/2015

DICHIARATO PRECLUSO IL 17/06/2015

CONCLUSO IL 17/06/2015

Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00140
presentato da
CARIELLO Francesco
testo di
Mercoledì 17 giugno 2015, seduta n. 444

   La Camera,
   premesso che:
    con la sentenza n. 70 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS. A seguito della citata sentenza si prevede un aumento della spesa pensionistica, nel 2015 nonché negli anni successivi, per 17,6 miliardi di euro, ovvero circa un punto di PIL, derivante dall'obbligo di pagamento degli arretrati relativi al triennio 2012-2014, in relazione al recupero del meccanismo di indicizzazione delle pensioni;
    ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge di contabilità (legge 196 del 2009), il Governo, a seguito del verificarsi di eventi eccezionali, che rendono necessario l'aggiornamento degli obiettivi programmatici del Documento di economia e finanza, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare;
    con la relazione predisposta dal Governo ai sensi del citato articolo 10-bis, comma 6, della legge di contabilità (196 del 2009), tuttavia, non viene rispettato il dettato della legge di contabilità in quanto non vengono forniti i necessari elementi per valutare gli scostamenti degli andamenti di finanza pubblica a seguito della citata sentenza della Consulta, rispetto ai medesimi obiettivi fissati con il DEF e non vengono neanche definiti i criteri e le modalità in base ai quali il Governo adotti i necessari provvedimenti per rispettare la sentenza della Consulta e restituire ai pensionati quanto loro sottratto indebitamente;
   considerato altresì che:
    la sentenza n. 70 del 2015 ha ritenuto che la norma dichiarata illegittima sulla sospensione della perequazione automatica sia lesiva dei «diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma, Cost.)». Quest'ultimo diritto, afferma la sentenza, «è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, Cost.»;
    più in particolare, la sentenza ha osservato che la mancata attribuzione per due anni della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull'importo della pensione e che i trattamenti oggetto della norma sono di importo notevolmente inferiore a quelli oggetto di un'altra misura di sospensione della perequazione, riconosciuta legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 316 del 5 ottobre 3 novembre 2010. Quest'ultima ha dichiarato legittima la norma di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha escluso, per l'anno 2008, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS. I trattamenti oggetto di quest'esclusione, secondo la citata sentenza n. 316, «per il loro importo piuttosto elevato» presentavano «margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo». La sentenza n. 70 in esame ha ravvisato una diversità di tale fattispecie rispetto ai trattamenti oggetto della norma dichiarata illegittima (la quale ha, peraltro, disposto il blocco della perequazione per due anni, anziché per un solo anno, come stabilito dalla norma valutata dalla precedente sentenza n. 316). Sempre secondo la sentenza n. 70, sono stati «valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento» pensionistico;
    la Corte ribadisce che «l'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata» evidenziando che «tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio»;
    la decisione della Corte costituzionale costituisce, in ordine di tempo, solo l'ultima delle gravi questioni che riguardano il sistema pensionistico italiano. La cosiddetta «riforma Fornero» ha creato l'emergenza sociale dei lavoratori «esodati» (sono già state approvati sei provvedimenti di salvaguardia ed attualmente la Commissione XI della Camera dovrà cominciare a discutere su ulteriori disegni di legge in materia), ha creato iniquità e disparità di trattamento, non prevedendo alcuna gradualità nella sua applicazione innalzando l'età pensionabile in un sol colpo anche per periodi di 7 o 10 anni;
   rilevato altresì che:
    il Governo, con l'adozione del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, ha disposto una parziale e definitiva restituzione degli arretrati correlati alla sospensione dell'indicizzazione delle pensioni di cui al citato decreto-legge 201 del 2011, e, modificando la normativa di riferimento, chiude le drammatiche conseguenze della sentenza della Corte costituzionale, restituendo dei 17,6 miliardi di oneri, al netto degli effetti fiscali, nel 2015 solo una quota pari a 2,180 miliardi, utilizzando il margine di miglioramento tendenziale, cosiddetto «tesoretto»;
    anche se le suddette scarse risorse sono state redistribuite per due terzi a favore dei pensionati della classe con importo compreso tra tre e quattro volte, la restituzione per tutti i soggetti coinvolti dal decreto-legge 65 del 2015 sono di importo estremamente ridotto, secondo il meccanismo per classi di cui al decreto-legge 65 del 2015, sia per il periodo 2012-2013, sia per il periodo 2014-2015;
    restano, peraltro, assolutamente insoddisfatti e senza un minimo di restituzione tutti i pensionati con pensioni superiori a sei volte il trattamento minimo dell'INPS, nonostante la sentenza della Corte;
    con tale soluzione il Governo, utilizzando esclusivamente il margine di miglioramento tendenziale, pari o superiore ad uno 0,1 punto percentuale di PIL, non altera il rapporto programmatico tra l'indebitamento netto e il PIL nel 2015, che resta al 2,6 per cento;
    diversamente, con l'integrale restituzione delle spettanze riconosciute dalla Corte costituzionale, il deficit per il 2015 si attesterebbe al 3,6 per cento del PIL, a seguito della contabilizzazione integrale del maggior onere per restituzione nel 2015;
    peraltro il Governo nel decreto-legge restituisce parzialmente gli arretrati correlati al 2012-2013 come «una tantum», al fine di non incidere sull'andamento dell'indebitamento netto strutturale;
   ritenuto che:
    si ritiene inaccettabile la soluzione proposta dal Governo, che lascia insoddisfatti i diritti della maggioranza dei pensionati aventi diritto come dalla sentenza citata e che comporta una consistente e definitiva perdita di reddito personale;
    rispetto ai 17,6 miliardi netti, si ritiene equo disporre una maggiore restituzione, non inferiore ai seguenti criteri:
     a) restituzione del 100 per cento del dovuto per la indicizzazione 2012-2013 ai beneficiari di trattamenti pensionistici tra 3 e 4 volte il trattamento minimo dell'INPS;
     b) restituzione del 100 per cento del dovuto alle pensioni oltre 4 volte e fino a 8 volte il trattamento minimo, anche se dilazionato in cinque anni per non aggravare i saldi di cassa del bilancio dello Stato;
    l'intervento proposto costerebbe circa 13 miliardi, rispetto ai 17,6 miliardi previsti dalla sentenza della Corte costituzionale, in quanto si escluderebbero le restituzioni ai percettori di trattamenti pensionistici superiori a 8 volte la pensione minima;
    tale soluzione comporterebbe la contabilizzazione di 13 miliardi di maggiore spesa nei saldi 2015, infatti le regole europee stabiliscono che gli effetti finanziari delle sentenze sono imputati nell'anno in cui vi è stata la pronuncia;
    si ritiene necessario che, nell'immediato, il Governo adotti subito provvedimenti idonei a compensare con la razionalizzazione della spesa pubblica e la lotta alla corruzione, l'onere suddetto, e aggiornare il quadro programmatico con le suddette misure in occasione della presentazione della Nota di aggiornamento al DEF 2015 nel mese di settembre;
    peraltro nella suddetta Nota è necessario che il Governo confermi il margine di miglioramento tendenziale (c.d. «tesoretto») previsto nel DEF 2015, indicato nella Relazione del Governo, strettamente collegato alle condizioni economico-finanziarie favorevoli correlate alla riduzione dello spread e dei prodotti petroliferi, dunque non «certo» in caso di inversione dei citati fenomeni, come rilevato anche dalla Corte dei conti, da Banca d'Italia e dall'Ufficio parlamentare di bilancio e le eventuali problematiche connesse alla bocciatura del «reverse charge»,

impegna il Governo:

   a restituire gli arretrati per mancata indicizzazione delle pensioni per un importo non inferiore a 13 miliardi di euro, al lordo delle somme già restituite con il decreto-legge n. 65 del 2015, secondo la ripartizione proposta in premessa;
   ad adottare provvedimenti per reperire le necessarie risorse pari agli ulteriori 11 miliardi di euro occorrenti, adottando provvedimenti di razionalizzazione della spesa pubblica e migliore allocazione delle risorse disponibili secondo le seguenti priorità:
    a) interventi immediati di potenziamento degli acquisti centralizzati di beni e servizi da parte della PA, potenziando le funzioni della Consip, al fine di conseguire maggiori risparmi;
    b) immediati interventi di spending review per la razionalizzazione e la lotta alle duplicazioni di funzioni e agli sprechi nello svolgimento delle funzioni pubbliche;
    c) destinazione di eventuali margini di miglioramento dell'indebitamento netto, ovvero di eventuali maggiori entrate fiscali al ristoro dei diritti riconosciuti dalla sentenza n. 70 della Corte costituzionale;
    d) a promuovere la rivisitazione dei trattati internazionali, in particolare il «Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nella Unione europea», al fine di svincolare le decisioni di politica economica del Paese per il rilancio dell'economia dall'obbligo del vincolo dell'obiettivo di medio termine, soprattutto nelle circostanze quali l'emergenza finanziaria conseguente alla sentenza n. 70 in premessa, causata proprio dagli inopportuni tagli di spesa drammatici, operati dal Governo Monti, per ottemperare al rispetto dei parametri del Patto di stabilità europeo.
(6-00140) «Cariello, Cominardi, Castelli, Brugnerotto, Caso, Ciprini, Colonnese, D'Incà, Sorial».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

prodotto interno lordo

esazione delle imposte