ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00052

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 182 del 04/03/2014
Abbinamenti
Atto 6/00049 abbinato in data 04/03/2014
Atto 6/00050 abbinato in data 04/03/2014
Atto 6/00051 abbinato in data 04/03/2014
Atto 6/00053 abbinato in data 04/03/2014
Atto 6/00054 abbinato in data 04/03/2014
Atto 6/00055 abbinato in data 04/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 04/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MELONI GIORGIA FRATELLI D'ITALIA 04/03/2014


Stato iter:
04/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/03/2014
Resoconto COSTA ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 04/03/2014
Resoconto CIRIELLI EDMONDO FRATELLI D'ITALIA
Resoconto MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE
Resoconto GITTI GREGORIO PER L'ITALIA
Resoconto MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto LEONE ANTONIO NUOVO CENTRODESTRA
Resoconto FARINA DANIELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 04/03/2014

NON ACCOLTO IL 04/03/2014

PARERE GOVERNO IL 04/03/2014

DISCUSSIONE IL 04/03/2014

RESPINTO IL 04/03/2014

CONCLUSO IL 04/03/2014

Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00052
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Martedì 4 marzo 2014, seduta n. 182

   La Camera,
   premesso che:
    lo scorso 8 ottobre il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio alle Camere, ai sensi dell'articolo 87, comma secondo della Costituzione, sulla questione carceraria, stigmatizzando sia la necessita che essa sia affrontata «per imperativi pronunciamenti europei», sia il fatto che essa attiene «a quei livelli di civiltà e dignità che il nostro Paese non può lasciar compromettere da ingiustificabili distorsioni e omissioni della politica carceraria e della politica per la giustizia»;
    il messaggio prende spunto dalla pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, che con la sentenza dell'8 gennaio 2013 ha contestato all'Italia la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea che, sotto la rubrica «proibizione della tortura», pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti a causa della situazione di sovraffollamento carcerario, ed ha fissato il termine di un anno, al prossimo 28 maggio, perché l'Italia si conformi alla sentenza, sospendendo, in pendenza di detto termine, le procedure relative agli altri, numerosissimi, ricorsi proposti;
    lo stesso messaggio, inoltre, ha ripreso le considerazioni svolte in merito all'indagine condotta su «l'assistenza e la rieducazione dei detenuti» dalla Corte dei conti, la quale ha osservato come il sovraffollamento carcerario incida in modo assai negativo sulla possibilità di assicurare effettivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei detenuti, di fatto frustrando il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena;
    nel messaggio del Presidente, il richiamo ai principi posti dagli articoli 27 e 117 della nostra Carta fondamentale qualifica come costituzionale il dovere di tutti i poteri dello Stato di far cessare la situazione di sovraffollamento carcerario entro il termine posto dalla Corte europea, imponendo interventi che riconducano comunque al rispetto della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti umani;
    posto che, come rilevato dal Capo dello Stato, «la cessazione degli effetti lesivi si ha, innanzitutto, con il porre termine alla lesione del diritto e, soltanto in via sussidiaria, con la riparazione delle conseguenze della violazione già verificatasi», e che da qui «deriva il dovere urgente di fare cessare il sovraffollamento carcerario», nel messaggio sono indicate diverse «strade, da percorrere congiuntamente» per risolvere la questione del sovraffollamento, in primo luogo con interventi di natura strutturale, e, in secondo luogo con rimedi di carattere eccezionale;
    tra i primi figurano una serie di innovazioni e modifiche normative volte a ridurre il numero complessivo dei detenuti, nonché le misure per l'aumento della capienza complessiva degli istituti penitenziari, mentre, tra i rimedi straordinari figurano l'adozione, peraltro congiunta, di provvedimenti di clemenza quali l'amnistia e l'indulto;
    in relazione a quest'ultimo punto il Capo dello Stato ha ricordato come dal 1990 ad oggi sia stato adottato un solo provvedimento di clemenza, l'indulto del 2006, anche a causa di una «“ostilità agli atti di clemenza” diffusasi nell'opinione pubblica», ma che ora, a suo avviso, «di fronte a precisi obblighi di natura costituzionale e all'imperativo – morale e giuridico – di assicurare un “civile stato di governo della realtà carceraria”, sia giunto il momento di riconsiderare le perplessità relative all'adozione di atti di clemenza generale», affidandone al Parlamento la «perimetrazione», «ferma restando la necessità di evitare che essa incida su reati di rilevante gravità e allarme sociale»;
    tra i vantaggi derivanti dall'adozione dei due atti di clemenza il Presidente della Repubblica ha evidenziato la capacità dell'indulto di ridurre in breve tempo e in maniera considerevole la popolazione carceraria, laddove l'amnistia consentirebbe, invece, di definire immediatamente numerosi procedimenti per reati minori, permettendo ai giudici di dedicarsi ai procedimenti per reati più gravi e con detenuti in carcerazione preventiva;
    la relazione della Commissione Giustizia sulle tematiche oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, presentata alla Presidenza della Camera in data 29 novembre 2013, è volta ad esaminare nel dettaglio le soluzioni ipotizzate dal Presidente, indicando, con riferimento alle questioni di carattere strutturale, quali tra queste siano già in itinere o già approvate dal legislatore;
    tra queste figurano l'introduzione del meccanismo di messa alla prova, previsto dalla proposta di legge recante «Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», che contiene anche una delega per la riforma della disciplina sanzionatoria, il potenziamento dell'applicazione di misure volte a consentire l'espiazione della pena fuori dal carcere, la riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere;
    tuttavia, le misure previste dai provvedimenti, peraltro adottati prevalentemente con atti di decretazione d'urgenza del Governo, non solo non appaiono condivisibili ma intervengono solo sull'aspetto della facilitazione della scarcerazione di soggetti condannati in via definitiva o sulla loro mancata incarcerazione ab initio, concentrandosi, quindi, solo su uno degli aspetti sollevati dal messaggio del Presidente della Repubblica;
    nulla è stato fatto, infatti, ad esempio, su quanto attiene all'espiazione della pena dei detenuti di origine straniera nei propri Paesi di provenienza, che ammontano ad un terzo dell'intera popolazione carceraria;
    alla stessa stregua, troppo timido è stato l'intervento normativo sull'istituto della carcerazione preventiva, il quale dovrebbe essere rivisto nel senso di condizionare le esigenze cautelari all'evidenza delle prove e ad acclarate condotte e, quindi, ancorate alla flagranza di reato, perché se è evidente la violazione dei diritti umani del condannato ristretto in condizioni degradanti, questa appare ancor più grave laddove è inflitta a persone che successivamente dimostreranno la propria innocenza;
    il ricorso alla misura cautelare in carcere, infatti, congiunta alla eccessiva durata dei processi – altra anomalia tipicamente italiana, costringe alla detenzione centinaia di migliaia di presunti innocenti, che ammontano a circa il 40 per cento dell'intera popolazione carceraria, quasi la metà dei quali sarà assolta all'esito del processo;
    al contrario, invece, tra i provvedimenti approvati dal Governo e finalizzati alla cosiddetta deflazione della popolazione carceraria, figurano numerosi interventi che incidono sulla liberazione anticipata dei condannati e sul loro mancato ingresso in carcere, addirittura in favore dei soggetti recidivi, nei confronti dei quali è stata eliminata la preclusione all'accesso alla detenzione domiciliare;
    per quanto attiene, invece, all'aumento della capienza degli istituti penitenziari si rileva come l'attuazione del Piano straordinario per l'edilizia penitenziaria, varato dal Governo ben quattro anni fa, sia ad oggi largamente inattuato;
    il Piano prevedeva, a partire dal 2011, la realizzazione di diciotto nuove carceri «flessibili», vale a dire di prima accoglienza e a custodia attenuata, destinate a detenuti con pene lievi, otto delle quali sarebbero dovute sorgere in aree strategiche, portando complessivamente alla creazione di 21.709 nuovi posti negli istituti penitenziari e al raggiungimento di una capienza totale di ottantamila detenuti, mentre allo stato i nuovi posti realizzati sono appena 750;
    peraltro, il temporaneo potenziamento, fino al 31 dicembre 2014, delle funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, previsto dal decreto-legge 78 del 2013, dovrà avvenire comunque nei limiti delle risorse già disponibili sull'apposito capitolo di bilancio;
    a tale riguardo è opportuno ricordare che sono numerose le strutture carcerarie distribuite su tutto il territorio nazionale già edificate ma mai messe in funzione a causa della carenza negli organici degli agenti di custodia;
    infine, con riferimento alla prospettata ipotesi dell'adozione di provvedimenti di clemenza, va innanzitutto rilevato come è stato altresì ampiamente dimostrato che i provvedimenti di clemenza non producono alcun effetto strutturale;
    in base al rapporto dell'Istat sulle carceri pubblicato appena un anno fa, infatti, dopo l'ultimo provvedimento di indulto nel 2006 la popolazione carceraria era scesa sotto le 40.000 unità, ma già nel 2008 aveva nuovamente superato quota 60.000 con il reingresso in carcere della stragrande maggioranza dei detenuti che aveva usufruito dell'atto di clemenza e che, appena fuori, aveva tranquillamente ripreso la propria «attività ordinaria»;
    il «carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento carcerario» in Italia contestatoci dalla Corte europea dei diritti umani, ci impone di agire nel senso della risoluzione proprio delle criticità strutturali, prescindendo da provvedimenti eccezionali, quali l'amnistia e l'indulto, cui uno Stato dovrebbe ricorrere solo per risolvere problematiche altrimenti irrisolvibili;
    i provvedimenti di clemenza, inoltre, incidendo sulla questione fondamentale della certezza della pena, mettono in discussione quel patto sociale in base al quale i cittadini rinunciano a farsi giustizia da soli, affidandosi allo Stato per la riparazione dei torti subiti,

impegna il Governo

   ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad affrontare e risolvere in tempi congrui la gravosa situazione di sovraffollamento carcerario del nostro Paese, attraverso interventi di natura strutturale e volti a ridurre il numero dei detenuti in attesa di giudizio, stipulare accordi internazionali affinché i detenuti stranieri possano scontare la pena nei propri Paesi di origine, a potenziare il numero dei posti detentivi disponibili, sia attraverso l'implementazione delle strutture esistenti, sia attraverso la messa in funzione degli istituti di pena già edificati ma mai resi operativi, sia, infine, attraverso l'edificazione di nuove carceri;
   in questo quadro, a dare avvio all'assunzione dei duemila nuovi agenti di Polizia Penitenziaria, così come previsto dal cosiddetto terzo pilastro del Piano carceri;
   ad adottare le misure necessarie a consentire ai detenuti di seguire dei percorsi di riabilitazione in carcere volti alla loro rieducazione e reinserimento sociale, con ciò ottemperando al dettato costituzionale della finalità rieducativa della pena, nonché a garantire ai soggetti che si trovino in carcere di essere raggruppati e separati in base alle previsioni di cui all'ordinamento penitenziario;
   a favorire, nell'ambito delle proprie competenze, la costituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare al fine di accertare le responsabilità del mancato adeguamento, negli ultimi venti anni, degli istituti penitenziari, sia sotto il profilo della capienza, sia sotto il profilo del miglioramento dei percorsi individuali atti a favorire la risocializzazione dei detenuti, portando, al contrario, il sistema carcerario italiano al collasso;
   a non dare impulso a provvedimenti di clemenza, lavorando, al contrario, affinché sia garantito il principio della certezza della pena.
(6-00052) «Cirielli, Giorgia Meloni».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

diritti umani

reinserimento sociale

stabilimento penitenziario

detenuto

regime penitenziario

reato