ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00045

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 156 del 21/01/2014
Abbinamenti
Atto 6/00043 abbinato in data 21/01/2014
Atto 6/00044 abbinato in data 21/01/2014
Atto 6/00046 abbinato in data 21/01/2014
Atto 6/00047 abbinato in data 21/01/2014
Atto 6/00048 abbinato in data 21/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: TURCO TANCREDI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2014


Stato iter:
21/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 21/01/2014
Resoconto CANCELLIERI ANNA MARIA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 21/01/2014
Resoconto DI LELLO MARCO MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto PISICCHIO PINO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto CIRIELLI EDMONDO FRATELLI D'ITALIA
Resoconto GITTI GREGORIO PER L'ITALIA
Resoconto MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE
Resoconto MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto COSTA ENRICO NUOVO CENTRODESTRA
Resoconto FARINA DANIELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 21/01/2014

ACCOLTO IL 21/01/2014

PARERE GOVERNO IL 21/01/2014

DISCUSSIONE IL 21/01/2014

APPROVATO IL 21/01/2014

CONCLUSO IL 21/01/2014

Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00045
presentato da
TURCO Tancredi
testo di
Martedì 21 gennaio 2014, seduta n. 156

   La Camera,
   udite le comunicazioni e preso atto della relazione presentata dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 3 gennaio 1941 n. 12 come modificato dall'articolo 2, comma 29, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150;
   preso atto che:
    relativamente alla materia dell'ordinamento giudiziario, soggetta ad una riserva di legge, sancita dalla Costituzione, posta a salvaguardia del principio di separazione dei poteri ed in particolare dell'indipendenza del potere giudiziario da quello esecutivo, il reiterato ricorso da parte del Governo all'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza desta notevoli perplessità, in quanto i limitatissimi tempi del procedimento parlamentare di conversione di un decreto-legge non sono idonei a garantire un'adeguata discussione e ponderazione dei delicati interessi in conflitto;
    a tal proposito, pur ravvisando la necessità inderogabile di poter affrontare i nodi legislativi, procedurali e finanziari che attengono ad una sostanziale rivisitazione complessiva delle norme legate al funzionamento della funzione giurisdizionale nel nostro Paese, è necessario che le misure d'iniziativa governativa relative alla giustizia debbano sempre essere sottoposte all'esame del Parlamento nelle forme ordinarie, rispettose della funzione legislativa che la Costituzione riconosce al Parlamento;
    la rapidità dell'accertamento delle responsabilità penali e la predisposizione di norme e riforme anche strutturali tali da garantire la certezza del diritto e la certezza della pena, idonee tra l'altro a garantire la conclusione dei processi prima del decorso del termine prescrizionale, e quindi l'efficientamento dell'intero sistema giudiziario e lo snellimento delle regole procedurali dei processi, sia penali sia civili, debbono necessariamente rappresentare una priorità dell'azione governativa;
    il settore della giustizia – al contrario – nel corso degli ultimi anni, non è stato oggetto di alcuna significativa riforma strutturale, relativamente ad un disegno strategico e organico di rilancio della sua funzionalità, ma anzi è stato sottoposto a disomogenei interventi che, lungi dall'apportare reali benefìci, ne hanno, invece, concretamente limitato la funzionalità e la efficacia;
    il sistema giustizia ha subito progressivamente modifiche legislative del quadro normativo sul piano delle politiche finanziarie, delle politiche delle risorse umane delle dotazioni infrastrutturali, tali da generare un sistema del tutto asfittico;
    in particolare, nel corso di questo avvio di legislatura, il Governo ha sottoposto all'esame del Parlamento numerosi atti, prevalentemente attraverso lo strumento del decreto-legge, i quali, oltre che, secondo i firmatari del presente atto, incostituzionali, sotto il profilo del metodo, hanno avuto un impatto assolutamente negativo sul duplice fronte della garanzia del diritto all'accesso per il cittadino alla giustizia e dell'effettività della certezza della pena per i condannati;
    a tale proposito si debbono ricordare, quali esempi di normazione disorganica ed inefficace: il decreto-legge 69 del 2013, «Decreto del fare», – che ha recato modifiche al diritto processuale – segnatamente con riferimento alle modalità di accesso al processo civile e alla reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione – che incidono sulla tutela del diritto costituzionale alla difesa in giudizio;
    il decreto-legge n. 78 del 2013 «Decreto carceri», che non ha previsto, a fronte di un aumento dei flussi in uscita, adeguati stanziamenti volti alle attività per il reinserimento sociale e professionale per gli ex detenuti;
    il decreto-legge n. 93 del 2013 «Decreto sul femminicidio», che con l'introduzione di meccanismi – peraltro inapplicabili – orientati al solo versante della repressione e non alla prevenzione, ha rappresentato una preziosa opportunità sprecata dal Governo per contrastare con successo il fenomeno della violenza sulle donne, preferendo colpevolmente un approccio al problema di tipo esclusivamente comunicativo, mascherando inoltre, nelle pieghe di un decreto dedicato ad un grave ed attualissimo problema, alcune materie che ne erano del tutto avulse;
    gli interventi sul riordino della geografia giudiziaria, scevri da criteri oggettivi di revisione e non funzionali all'attuale assetto demografico ed economico del Paese, oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione da parte di nove consigli regionali che ne hanno richiesto un referendum abrogativo;
    la legge di stabilità 2014, dove, in assenza di appositi stanziamenti per il settore giustizia si è peraltro inteso mortificare l'istituto del gratuito patrocinio sottraendo ad esso risorse fondamentali, effettuando altresì un aumento indiscriminato del contributo forfettario per l'iscrizione al ruolo delle cause. Aumento che ha frapposto un emblematico ulteriore filtro fra la giustizia ed il cittadino, assolutamente in contrasto con l'articolo 111 (comma 6) della Costituzione;
    il più recente decreto-legge 146 del 2013, cosiddetto «Svuota Carceri», recante, secondo i firmatari del presente atto, un vero e proprio indulto mascherato estraneo alla Costituzione, omogeneo alle politiche messe in atto sino ad oggi dal Governo per alleggerire la densità all'interno delle carceri. Politiche che non sono ispirate dal senso di responsabilità istituzionale teso a salvaguardare il principio della funzione rieducativa della pena bensì essenzialmente volte all'unico fine di evitare allo Stato le gravose ripercussioni economiche derivanti l'applicazione della «sentenza Torregiani», quantificabili in circa 100.000 euro per ciascuno dei già tremila detenuti che dal 28 maggio 2013 potranno nuovamente essere ammessi e adire alla Corte europea dei diritti dell'uomo per farsi risarcire dallo Stato le inumane condizioni detentive cui sono sottoposti;
    il disegno di legge delega al Governo collegato alla legge di stabilità sulla giustizia civile, col quale si intende negare il diritto all'appello prevedendo il rilascio delle motivazioni della sentenza di primo grado previo pagamento di un ulteriore contributo unificato. Pregiudizio del diritto alla difesa che si concretizza altresì mediante la preoccupante previsione della condanna solidale dell'avvocato in caso di pronuncia ex articolo 96 c.p.c) nella quale il magistrato può anche decidere se una causa è «temeraria», o meno, a scapito di un avvocato che si vedrebbe costretto a pagarne economicamente le conseguenze;
    appare evidente ai firmatari del presente atto che i recenti interventi apportati alla materia della giustizia, non siano stati determinati dalla ponderata predisposizione di un piano organico di riforme atte a migliorare il comparto dell'ormai farraginosa giustizia sia penale sia civile, quanto piuttosto dettate dalle contingenze immediate evidenziate dal clamore di alcune notizie, assurte al clamore della cronaca per il notevole riverbero mediatico;
    la produzione dei ricordati interventi legislativi, di scarso respiro, è stata costantemente dettata dall'esigenza di sfruttare politicamente il clamore suscitato dalla stampa di fronte a casi eclatanti che hanno sensibilizzato l'opinione pubblica, dando luogo ad esili e lacunose riforme rappresentate come intervento urgente e necessario ad arginare ciò che di volta in volta occupava il dibattito sui media;
    è in tale contesto che si è volutamente rinunciato ad attuare ben più ampi e ponderati progetti che avrebbero potuto incidere positivamente su vari aspetti sistematici, preferendo invece interventi di carattere disorganico, accantonando in tal modo l'opportunità di intervenire con lungimiranza sull'ordinamento, restituendo efficacia ed efficienza ad un servizio fondamentale per la democrazia e per la legalità;
    si auspica che l'attuale fase politico-parlamentare, possa trovare, perlomeno sui temi della giustizia, spazi utili per efficaci quanto durature riforme strutturali in favore di un settore strategico, che può e deve rappresentare un asset fondamentale per lo sviluppo del Paese, con l'attrazione di investimenti stranieri, attraverso un reale snellimento del procedimento penale ed una drastica riduzione dei tempi di accertamento dei diritti in ambito civile tale da allinearsi agli standard europei;
    tale auspicio dovrà tuttavia concretizzarsi in provvedimenti, nel metodo e nel merito, radicalmente diversi a quelli presentati sino ad oggi da parte del Governo nella parte iniziale della legislatura in corso;
    uno dei più gravosi problemi che affligge la giustizia italiana concerne patologicamente la mancanza di una effettiva volontà di razionalizzazione e rilancio del comparto giustizia, sia dal punto di vista quantitativo, in termini di mancanza di adeguati investimenti nelle strutture ed infrastrutture, sia dal punto di vista qualitativo a causa della mancanza di strumenti volti ad una pianificazione della formazione e valorizzazione della professionalità delle risorse umane impiegate negli uffici giudiziari;
    il perdurare di tale situazione ed anzi l'aggravarsi continuo delle condizioni di svolgimento dell'attività giudiziaria si riverbera inevitabilmente sulla funzionalità ed efficacia del servizio reso al cittadino, a cominciare dalla ragionevole durata del processo;
    un altro aspetto negativo del cattivo funzionamento della giustizia penale e dei problemi più impellenti che affliggono la giustizia italiana concerne la ragionevole durata del processo, in applicazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo concernente il diritto ad un processo equo, in presenza di oltre 5 milioni di processi civili e 3 milioni di processi penali e di tempi medi di definizione che nel civile sono pari ad oltre 7 anni e nel penale a circa 5 anni nel civile;
    in tale contesto sarebbe, quindi, forse il caso di adeguare gli uffici giudiziari alle nuove tecnologie di comunicazione ed archiviazione telematica, ed attuare pertanto un profondo processo di digitalizzazione e di informatizzazione degli apparati operativi, con rapidità e metodo, per velocizzare finalmente il sistema giudiziario italiano;
    l'aumento dei costi per l'accesso alla giustizia associato all'introduzione di filtri obbligatori preventivi prima del radicamento del procedimento civile stesso, sembra rappresentare un approccio fortemente inidoneo a coniugare l'intento deflattivo del carico civile con la certezza del diritto;
    con riferimento agli strumenti deflattivi, si ricorda la malaugurata scelta dell'introduzione della mediazione obbligatoria con decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 fortunatamente dichiarata incostituzionale, dalla sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 della Corte costituzionale con sua conseguente disapplicazione, ma nuovamente introdotta con insignificanti modifiche, a scapito dell'effettività dell'accesso alla giustizia;
    la relazione, nell'ambito degli interventi volti alla razionalizzazione del processo, non dedica particolare rilievo né all'introduzione di adeguate riforme strutturali, né alle problematiche concernenti il personale dell'amministrazione giudiziaria e alle conseguenti iniziative da assumere in materia. E che, a tal riguardo, non possono certamente essere considerati interventi strutturali e risolutivi l'arruolamento, al fine di smaltire l'arretrato civile, di stagisti, giovani neolaureati che reclutati dal Ministero della giustizia, senza alcun compenso né alcuna copertura assicurativa sugli infortuni, e l'inserimento in via straordinaria e provvisoria di giudici ausiliari retribuiti a cottimo;
    occorrerebbe riconsiderare positivamente il ruolo del giudice di pace in quanto, organo giudicante di primo grado in materia civile e penale, definisce annualmente oltre due milioni di procedimenti i quali hanno una durata che si attesta in tempi inferiori ad un anno, ovvero un terzo del tempo necessario per la definizione dei giudizi innanzi ai tribunali, rispettando il principio costituzionale della ragionevole durata del processo;
    sul tema del sovraffollamento carcerario le soluzioni sin qui proposte dal Ministro, sul piano quantitativo, sono improntate a provvedimenti unicamente correttivi che non sono in grado di incidere significativamente al miglioramento delle condizioni detentive nei penitenziari e che, nell'immediato, se si osserva ad esempio il più recente decreto cosiddetto «svuota carceri», sono tese ad alleggerimento del tutto insufficiente della popolazione carceraria di sole 1700 unità a fronte di 17.000 presenze oltre la capienza consentita;
    nell'ambito del medesimo provvedimento, la misura della stabilizzazione dell'esecuzione della pena ai domiciliari per pene fino a 18 mesi pensata nel 2010 per pene fino a 12 mesi – poi innalzate a 18 mesi nel 2011 – come temporanea e solo fino alla «completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2013», rappresenta a tutti gli effetti la sanatoria di un regime straordinario emergenziale in scadenza in una condizione ordinaria e permanente a scapito della sicurezza sociale;
    l'annoso ed ormai drammatico problema del sovraffollamento carcerario rappresenta una questione di legalità perché nulla è più disastroso che far vivere chi non ha recepito il senso di legalità e, quindi, ha commesso reati, in una situazione di palese non corrispondenza tra quanto normativamente definito e quanto attuato e vissuto;
    con riferimento alle problematiche della situazione carceraria, non si può non rilevare il permanere di condizioni assolutamente paradossali, come quella di strutture terminata da molti anni e non ancora entrate in funzione, talune delle quali si presentano già obsolete, o come quella dei braccialetti elettronici, per la cui fornitura e gestione lo Stato ha speso nell'arco di dieci anni circa 110 milioni di euro, e che sono rimasti sostanzialmente inutilizzati ed il cui attuale utilizzo risulta precluso dalle riscontrate irregolarità riscontrate in sede amministrativa sugli appalti assegnati;
    fra le questioni si ritengono prioritarie in materia di contrasto all'illegalità ed alla criminalità organizzata appare indispensabile valutare una più attenta gestione del 41-bis, relativamente ai circuiti
informativi paralleli che nascono dentro gli istituti penitenziari: effettuare un puntuale monitoraggio degli enormi patrimoni confiscati ai mafiosi: nonché alzare il livello di guardia nei confronti delle rilevate infiltrazioni mafiose nell'ambito degli appalti relativi all'imminente Expo 2015;
    ricordato che, nel 2012, La Corte dei conti ha affermato che la corruzione costa allo Stato italiano 60 miliardi di euro, e che l'Ong «Transparency International» colloca il nostro Paese al 69esimo posto su 117 Paesi posto in coabitazione con Romania e Kuwait, una delle questioni cruciali per il nostro Paese, anche dal punto di vista economico, è rappresentata dalla risposta che il sistema giustizia è in grado di offrire al fenomeno della corruzione, che, oltre a determinare sacche di illegalità in ambiti pubblici e privati, costituisce una vera e propria «zavorra» per il sistema economico con effetti devastanti sulle medie e piccole imprese in termini di mancata concorrenza;
    è evidente che una risposta al problema della corruzione non può essere circoscritta al piano giudiziario; tuttavia occorre rilevare che il Consiglio d'Europa ha più volte sottolineato criticamente come la prescrizione dei reati incida pesantemente, nel nostro Paese, sui processi per corruzione, invocando riforme che consentano di addivenire alle sentenze;
    la corruzione ha sin qui trovato terreno fertile dal fatto che molteplici strumenti normativi siano stati depressi o distrutti o non ancora introdotti, come la sostanziale depenalizzazione del falso in bilancio che consente a vile prezzo le uscite «in nero» dalle casse di imprese pubbliche e private;
    nessun procedimento di riorganizzazione può sperare di funzionare omettendo un corretto riconoscimento delle professionalità del personale dell'amministrazione giudiziaria, il cui sviluppo di carriera è rimasto da lungo tempo bloccato, nonché un adeguato accesso di personale qualificato dall'esterno;
   considerato, infine, che:
    ogni ipotesi di amnistia o di indulto rappresenta una sconfitta per il principio di legalità, per il principio di effettività della pena e per le tante vittime che hanno aspettato e sperato nel funzionamento della giustizia;
    il ricorso a surrettizi provvedimenti indulgenziali, slegati dall'apposito percorso previsto dall'articolo 79 della Costituzione e privi di un impatto generalizzato, rischiano di dar luogo a meccanismi in base ai quali lo sconto di pena cresce con il crescere della pena consentendo proprio ai soggetti più pericolosi, si sul piano criminale di poter uscire dal carcere;
    considerato infine essenziale il perseguimento del principio di legalità e valutata l'ineludibilità dell'efficienza del sistema giudiziario per il contrasto prioritario alla criminalità organizzata, alla corruzione ed all'evasione fiscale e, quindi, per il progresso socio-economico del Paese;
    ciò premesso, preso atto delle comunicazioni del Ministro della Giustizia invita il Governo, in materia di amministrazione della giustizia, ad assumere iniziative per: porre il servizio giustizia che lo Stato rende al cittadino, basilare per il recupero di competitività del Paese, al centro della propria azione politica e progettuale, individuando adeguate e perduranti risorse economiche tese a conseguire efficienza ed efficacia per il funzionamento dell'amministrazione della giustizia sia mediante un significativo incremento di personale per l'intero comparto, sia giudicante che amministrativo, che attraverso la predisposizione di risolutive strategie di informatizzazione e digitalizzazione degli uffici e dei procedimenti con particolare riferimento al sistema delle comunicazioni e delle notificazioni per via telematica;
    provvedere, per l'anno in corso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di almeno 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari;
    intraprendere la strada di una riforma coerente e positiva di sistema, proposta mediante l'esclusivo strumento del disegno di legge, che intervenga sulla struttura del procedimento penale per eliminare gli ostacoli alla sua celere celebrazione, tale da risolvere definitivamente i problemi della giustizia legati alla ragionevole durata del processo e sul procedimento civile, da rivedere nel senso di poter conseguire un rito unico;
    rimuovere ostacoli economici e procedurali che si frappongono tra il cittadino e l'esercizio del proprio diritto alla giustizia a partire da:
     una valorizzazione dell'istituto del gratuito patrocinio ed alla riduzione generalizzata delle spese di giustizia a carico dei cittadini (contributo unificato, marche da bollo, anticipazioni e altro), a partire dalla soppressione delle misure di innalzamento dell'anticipazione forfettaria per le notificazioni nei procedimenti giurisdizionali e di riduzione di un terzo degli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato nei casi di patrocinio a spese dello Stato;
     l'abolizione di qualsiasi carattere di obbligatorietà, onerosità e consequenzialità sulle decisioni giudiziali dell'istituto della mediazione;
     la cancellazione della previsione dell'introduzione di una motivazione a pagamento tale da limitare la possibilità per una vittima di poter ricorrere contro una sentenza sbagliata, se non pagando ulteriormente per la tutela di un diritto;
    rivedere, tenendo presente l'istanza di referendum abrogativo avanzata da nove regioni, l'attuale provvedimento di riordino degli uffici giudiziari, sospendendone l'attuazione ed implementando strumenti più adeguati per ottenere gli attesi obiettivi di risparmio ed efficienza;
    sostenere altresì l'esame e l'approvazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare in tema di:
     revisione dell'impianto normativo e depenalizzazione dei reati connessi alla coltivazione, cessione e consumo della cannabis; depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina; inasprimento per le pene legate ai reati di corruzione ed alla loro prevenzione; revisione della prescrizione nel processo penale; riciclaggio, autoriciclaggio e detenzione di attività finanziarie all'estero; determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale; riforma dello strumento dell'azione di classe; reformatio in peius nel processo d'appello in caso di proposizione dell'impugnazione da parte del solo imputato; protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico; divorzio breve; delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale;
   con riferimento al sistema carcerario impegna, altresì, il Governo;
    a mettere in campo un'incisiva opera di depenalizzazione sia sul fronte del reato di clandestinità, che sugli inasprimenti dei reati sugli stupefacenti introdotti dalla legge cosiddetta Fini-Giovanardi;
    a reperire le necessarie risorse finanziarie per l'edilizia penitenziaria prevedendo, nel rispetto della normativa vigente, la realizzazione di nuove strutture solo ove necessario e, con priorità, l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle esistenti che siano adattabili, assicurando anche l'attuazione dei piani e dei programmi a tal fine previsti, evitando il ricorso a procedure straordinarie in deroga alla normativa sugli appalti di lavori pubblici:
    ad assumere le opportune iniziative volte ad incentivare – nel pieno rispetto dei diritti riconosciuti alle persone detenute e delle norme nazionali ed internazionali di carattere pattizio – il trasferimento delle persone straniere detenute che abbiano subito condanna definitiva, assicurando a tal fine una più ampia ed efficace applicazione della convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 e favorendo altresì la conclusione di appositi accordi in tal senso con altri paesi, in modo da consentire ad un maggior numero di persone di scontare la condanna nel paese d'origine;
    a garantire il principio della certezza della pena, ponendo fine all'emanazione di norme emergenziali recanti sconti di pena generalizzati a scapito della sicurezza dei cittadini;
    ad assumere iniziative per istituire un Garante per i diritti dei detenuti che sia concretamente slegato ed indipendente, sia sul piano formale che sostanziale, dall'Esecutivo:
    ad assumere iniziative per lo stanziamento di fondi necessari per completare l'organico degli operatori, compresi psicologi ed educatori, previsti dalla pianta organica attualmente vigente presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
(6-00045) «Turco, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Sarti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

accesso alla giustizia

diritto alla giustizia

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