ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 8 del 09/04/2013
Abbinamenti
Atto 6/00003 abbinato in data 09/04/2013
Firmatari
Primo firmatario: INVERNIZZI CRISTIAN
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 09/04/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/04/2013
BRAGANTINI MATTEO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/04/2013
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 09/04/2013


Stato iter:
09/04/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/04/2013
Resoconto PATRONI GRIFFI FILIPPO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 09/04/2013
Resoconto CAPELLI ROBERTO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
Resoconto DI SALVO TITTI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto ROSSI DOMENICO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto SALTAMARTINI BARBARA IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto AMICI SESA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 09/04/2013

NON ACCOLTO IL 09/04/2013

PARERE GOVERNO IL 09/04/2013

DISCUSSIONE IL 09/04/2013

RESPINTO IL 09/04/2013

CONCLUSO IL 09/04/2013

Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00002
presentato da
INVERNIZZI Cristian
testo di
Martedì 9 aprile 2013, seduta n. 8

   La Camera,
   udite le comunicazioni del Governo ed esaminato il testo, con modificazioni, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante «Ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale»;
   premesso che:
    il termine di scadenza della delega per l'adozione in via definitiva dei decreto legislativo in esame è fissato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, in tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 61 del 2012;
    in considerazione di un termine di delega così ampio, evidenti ragioni di correttezza istituzionale avrebbero dovuto indurre il Governo dimissionario a lasciare che la questione fosse valutata e decisa dal nuovo Esecutivo, che dovrà essere formato sulla base dei risultati elettorali; il Governo dimissionario, invece, dopo lo scioglimento delle Camere e nell'imminenza dello svolgimento delle elezioni politiche, ha adottato, il 18 gennaio 2013, il testo dello schema di decreto legislativo correttivo, peraltro non coerente con il parere reso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;
    a conferma della palese inopportunità di tale scelta, il testo dei Governo, pur essendo stato adottato il 18 gennaio 2013, ha potuto essere trasmesso al Parlamento soltanto il 21 marzo scorso, dopo che le nuove Camere, risultanti dalle elezioni, si erano costituite;
    sotto il profilo del merito, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sullo schema di decreto legislativo correttivo prevedeva l'inserimento di disposizioni che attribuiscono al Comune di Roma poteri e prerogative speciali, oltre che risorse aggiuntive, che non rientrano nell'ordinamento generale dei comuni; per questa ragione il gruppo della Lega Nord aveva espresso la più netta contrarietà su tale parere;
    il testo, con modificazioni, dello schema di decreto legislativo correttivo, trasmesso dal Governo, pur limitando e precisando la formulazione delle disposizioni contenute nel parere della Commissione, mantiene l'attribuzione al Comune di Roma di poteri e prerogative speciali in materia di ordinanze del sindaco e di erogazione diretta di finanziamenti statali relativi al trasporto pubblico locale, in contrasto con il sistema generale per cui tali finanziamenti sono attribuiti alla Regione, che provvede al riparto tra tutti i comuni del proprio territorio;
    il testo proposto dal Governo non può pertanto ritenersi soddisfacente; occorre infatti sopprimere interamente le speciali attribuzioni sopra richiamate e dare puntuale attuazione alle norme di delega recate dalla legge n. 42 del 2009, che prevedono la definizione dell'ordinamento transitorio di Roma capitale, da applicarsi fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, per tener conto delle funzioni che Roma è tenuta a svolgere in quanto capitale dello Stato;
    al contrario, le norme di delega in questione sono state utilizzate, prima con il decreto legislativo n. 61 del 2012 e poi con il decreto legislativo correttivo in esame, per stabilire, anche per effetto di sollecitazioni provenienti direttamente dai vertici del Comune, uno status ed un ordinamento del Comune di Roma che differiscono dall'ordinamento generale di tutti i comuni italiani, con la conseguenza di creare un ente anomalo; l'anomalia per taluni aspetti è tanto evidente da risultare in contrasto con la ripartizione di competenze tra Comuni, Province, Regioni e Stato dettata dalla Costituzione e da comportare una lesione delle attribuzioni costituzionali spettanti agli altri livelli istituzionali;
    occorre pertanto che nello schema di decreto legislativo in esame siano interamente soppresse le previsioni in materia di ordinanze del sindaco di Roma, anche in considerazione del fatto che il potere di ordinanza è per sua natura un potere straordinario, per cui non vi è ragione di estenderlo esclusivamente a favore del sindaco di un solo comune;
    nello schema di decreto legislativo devono altresì essere abrogate, in conformità con il testo iniziale del suddetto schema, le disposizioni del decreto legislativo n. 61 in base alle quali al Comune di Roma sono direttamente erogati i finanziamenti statali relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e agli obiettivi di servizio; al tempo stesso devono essere interamente soppresse anche le misure, introdotte mediante una condizione del parere della Commissione per il federalismo fiscale, che prevedono l'erogazione diretta al Comune di Roma dei finanziamenti statali per il trasporto pubblico locale; sia le disposizioni del decreto legislativo n. 61, sia la condizione contenuta nel parere della Commissione risultano infatti in contrasto con il dettato costituzionale, in base al quale lo Stato può attribuire direttamente ai Comuni soltanto finanziamenti con finalità perequativa, non riferibili al normale esercizio delle funzioni, mentre, nelle materie di competenza regionale, come il trasporto pubblico locale, sono le regioni a dover esercitare funzioni di programmazione e di riparto dei fondi tra i comuni;
    occorre infine che il decreto legislativo correttivo disponga l'abrogazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 61 del 2012, che attribuiscono al Comune di Roma, in contrasto con l'ordinamento generale dei comuni, funzioni, prerogative e poteri speciali, concernenti, in particolare, l'assegnazione al Comune di funzioni amministrative dello Stato e della Regione, l'istituzione di un'apposita sessione nella Conferenza unificata per il raccordo istituzionale tra Comune, Provincia, Regione e Stato e la partecipazione diretta del sindaco di Roma alla Conferenza unificata, speciali poteri in materia di organizzazione e disciplina del personale; a maggior ragione devono essere abrogate le disposizioni del decreto legislativo n. 61 che, sul versante finanziario, pongono il Comune di Roma in una ancor più evidente condizione di anomalia e di privilegio, prevedendo particolari procedure per la programmazione pluriennale e il finanziamento degli interventi di sviluppo infrastrutturale e, per quanto concerne il patto di stabilità interno, introducendo la possibilità, soltanto per questo Comune, di concordare direttamente con il Ministero dell'economia e delle finanze il proprio contributo e di escludere dai vincoli del patto importanti categorie di spesa;
    sulla base degli indirizzi sopra illustrati, è opportuno definire un ordinamento transitorio del Comune di Roma, che, pur tenendo conto delle specifiche funzioni di capitale dello Stato, risulti conforme con il dettato della Costituzione e con le caratteristiche essenziali dell'ordinamento generale di tutti i Comuni;
   tutto ciò premesso,
    non approva le comunicazioni del Governo e

impegna il Governo

a ritirare il testo, con modificazioni, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante: «Ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale», trasmesso alle Camere.
(6-00002) «Invernizzi, Busin, Matteo Bragantini, Gianluca Pini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

comune

sistema di finanziamento

finanziamento pubblico

politica fiscale

commissione parlamentare

governo