ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11948

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 840 del 24/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: POLVERINI RENATA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/07/2017
Stato iter:
03/08/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/08/2017
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 03/08/2017
Resoconto POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/07/2017

DISCUSSIONE IL 03/08/2017

SVOLTO IL 03/08/2017

CONCLUSO IL 03/08/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11948
presentato da
POLVERINI Renata
testo di
Lunedì 24 luglio 2017, seduta n. 840

   POLVERINI e LAFFRANCO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   lo statuto dell'Enpaia, Ente nazionale di previdenza e assistenza degli impiegati agricoli, prevede che il consiglio di amministrazione, con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti, assume il direttore generale e stabilisce il relativo trattamento normativo ed economico;
   posto che, nel concetto di trattamento normativo, rientra senza dubbio anche la cessazione del rapporto di lavoro, appare evidente che la decisione sull'interruzione del rapporto di lavoro debba essere adottata a maggioranza qualificata del consiglio di amministrazione;
   orbene, in data 13 luglio 2017, il consiglio di amministrazione di Enpaia avrebbe licenziato il direttore generale adottando, a giudizio degli interroganti in violazione delle disposizioni statutarie richiamate, una delibera a maggioranza semplice;
   la delibera poi assegnerebbe, seppure temporaneamente, al presidente dell'ente le funzioni di direttore generale, creando una sovrapposizione dei ruoli apicali non prevista dalle norme statutarie e, ad avviso degli interroganti, non compatibile con la ripartizione di competenze stabilita dallo stesso statuto e dal regolamento di contabilità della Cassa di previdenza;
   ciò vale soprattutto nella materia degli investimenti dove al direttore generale spetta la funzione di proposta, mentre il presidente ha i poteri decisori. Orbene, in data 18 luglio 2017, il presidente, a quanto consta agli interroganti, avrebbe convocato per il 26 luglio 2017 l'apposita commissione sugli investimenti, concretizzando così il rischio di danno per gli interessi patrimoniali dell'ente;
   sempre a quanto risulta agli interroganti tale deliberazione sarebbe stata assunta con l'astensione del consigliere di amministrazione nominato in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale non solo non avrebbe eccepito il vizio, ma avrebbe anche sostenuto le ragioni del licenziamento del direttore generale, licenziamento che sembrerebbe presentare non trascurabili vizi di legittimità e di merito, che rischiano, nel caso di un possibile contenzioso giudiziario, di arrecare un danno al patrimonio dell'ente, patrimonio destinato all'erogazione delle prestazioni previdenziali agli iscritti;
   la delibera è stata, peraltro, assunta dinanzi al collegio sindacale dell'ente presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto anche da un membro del Ministero dell'economia e delle finanze, i quali, a quanto consta agli interroganti, non hanno formulato alcuna osservazione in merito a quella che appare una violazione dello statuto dell'ente –:
   quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di ripristinare la legalità all'interno della Cassa di previdenza, assicurare una corretta amministrazione delle risorse destinate alla soddisfazione di finalità di natura pubblicistica, nonché garantire il corretto ed imparziale svolgimento della funzione di vigilanza cui sono preposti i rappresentanti ministeriali in seno al collegio sindacale dell'ente e dell'operato degli stessi in seno all'organo di amministrazione. (5-11948)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 agosto 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-11948

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Polverini ed altri concernente il controllo sugli atti adottati dalla Fondazione ENPAIA, rappresento quanto segue.
  Preliminarmente, voglio ricordare che il quadro normativo definisce gli enti privati di previdenza obbligatoria dotati di autonomia contabile, gestionale e organizzativa, e gli ambiti della vigilanza statale attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Tale vigilanza, in particolare, si sostanzia nella la nomina dei rappresentanti ministeriali nei collegi sindacali; nella trasmissione da parte degli enti dei documenti contabili e delle delibere concernenti criteri direttivi generali sui quali i Ministeri possono soltanto esprimere motivati rilievi e nella approvazione delle delibere, in materia previdenziale, assistenziale, statutaria ed organizzativa.
  Inoltre, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, è previsto un potere di commissariamento degli enti previdenziali, attribuito al Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in caso di disavanzo economico-finanziario rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico nonché nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione e della fondazione. Il potere di commissariamento è, altresì, previsto anche nei casi di mancata adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine sulla base delle risultanze dei bilanci tecnici.
  Ciò posto, relativamente alle problematiche sollevate dagli onorevoli interroganti, il Ministero ha provveduto ad interpellare il collegio dei sindaci acquisendo anche specifica relazione del Presidente dell'ENPAIA. Il collegio dei sindaci si è limitato a dire che l'articolo 9 dello statuto prevede che per la sola validità di determinati atti sia necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata. «Conseguentemente, dalla mancata espressa previsione di analoga deroga relativamente al quorum strutturale e deliberativo per le ipotesi di scioglimento anticipato del rapporto contrattuale con il direttore generale, il Collegio ritiene debba farsi discendere l'applicazione della regola di validità generale prevista per tutte le altre delibere del CdA ovvero la maggioranza semplici».
  Riguardo alla compatibilità allo statuto dell'attribuzione al Presidente dell'Ente delle deleghe relative ai compiti dell'organo di Direttore generale, il Collegio dei sindaci non ha ravvisato, nei caso di specie, profili di illegittimità sulla base di una serie di considerazioni:
   l'affidamento temporaneo e del tutto straordinario delle deleghe al Presidente si era verificato in altre analoghe situazioni di improvvisa vacatio dell'ufficio di direzione generale;
   l'incarico è stato comunque finalizzato alla fissazione di una seduta ravvicinata del Consiglio di amministrazione per l'individuazione di un sostituto ad interim dell'incarico di direttore generale;
   nessun atto gestionale è stato adottato medio tempore dal Presidente.

  Preso atto di quanto rappresentato dal Collegio dei sindaci e tenuto conto della funzione che il codice civile attribuisce a tale organo con particolare riguardo alla legittimità degli atti deliberativi degli enti di previdenza privata, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti al fine di poter chiarire le questioni sollevate dagli onorevoli interroganti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenziamento

rischio sanitario

cessazione d'impiego