ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11499

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 808 del 01/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: GIACOBBE ANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BASSO LORENZO PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 01/06/2017
Stato iter:
25/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/07/2017
Resoconto SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 25/07/2017
Resoconto BASSO LORENZO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/06/2017

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 25/07/2017

DISCUSSIONE IL 25/07/2017

SVOLTO IL 25/07/2017

CONCLUSO IL 25/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11499
presentato da
GIACOBBE Anna
testo presentato
Giovedì 1 giugno 2017
modificato
Martedì 25 luglio 2017, seduta n. 841

   GIACOBBE, BASSO. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   secondo quanto risulta all'interrogante, a seguito del mancato pagamento di una fattura a Enel Gas da parte di un utente, residente in Liguria, Enel Gas avrebbe incaricato Italgas di interrompere la fornitura;
   Italgas avrebbe inviato i propri tecnici a casa dell'interessato per effettuare il «taglio colonna»; essi avrebbero proceduto con il sigillo del contatore e la rimozione del misuratore;
   l'utente successivamente avrebbe pagato la fattura oggetto della morosità e chiesto ad Enel Gas il ripristino della fornitura;
   Enel, il 25 ottobre 2016, avrebbe comunicato all'utente un preventivo di spesa per «modifica impianto» necessaria al ripristino della fornitura di 1.256 euro, dichiarando che il preventivo è stato predisposto dal distributore, circostanza che non risulta confermata dalle comunicazioni dello stesso distributore. L'accettazione del preventivo è condizione per il ripristino della fornitura di gas;
   l'interessato avrebbe affidato alla Federconsumatori del proprio territorio l'incarico di intervenire verso Enel per contestare l'onerosità dell'intervento. Enel energia servizio clienti risponde, con nota 20 gennaio 2017: «non riscontrando il pagamento della fattura (...) abbiamo provveduto a richiedere la sospensione della fornitura alla società territorialmente competente. Il distributore, constatando l'impossibilità di procedere alla cessazione, ha, ritenuto opportuno interrompere tecnicamente l'alimentazione del punto di riconsegna»;
   Federconsumatori si sarebbe rivolta direttamente ad Italgas per chiedere quale fosse il costo per il ripristino della fornitura di gas, la quale avrebbe risposto che la sua richiesta per quel genere di ripristino era di 450 euro + Iva e che, nel caso specifico, avendo l'utente nel frattempo deciso di cambiare società fornitrice, quest'ultima società applicava un costo aggiuntivo di 550 euro;
   la deliberazione della autorità di regolazione 12 Dicembre 2013 574/2013/R/GAS, indica tra gli orientamenti definiti dall'Autorità, per quanto riguarda la qualità commerciale l'aggiustamento della disciplina riguardante il tempo di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità; inoltre, la deliberazione fa riferimento a standard sul tempo di preventivazione di lavori e standard sul tempo di riattivazione;
   il testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas definisce «riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità» il ripristino dell'alimentazione del punto di riconsegna che pone fine, a fronte del pagamento da parte del cliente finale moroso delle somme dovute, alla sospensione della fornitura effettuata dall'impresa distributrice nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità in particolare e dalle clausole contrattuali;
   l'articolo 45 del testo unico, dispone che il venditore sia tenuto all'invio immediato all'impresa distributrice, della richiesta di riattivazione della fornitura di un proprio cliente finale, al quale la fornitura sia stata sospesa per morosità dello stesso cliente finale, a seguito del pagamento da parte del cliente finale al venditore delle somme dovute;
   le deliberazioni dell'Autorità di regolazione non fanno dunque riferimento a criteri per la determinazione dei costi di riattivazione, salvo l'obbligo del cliente del «pagamento delle somme dovute»;
   molto spesso il ritardato pagamento delle bollette riguarda persone e famiglie in condizioni di difficoltà economica; trattasi dunque, in molti casi, di morosità incolpevole –:
   se non ritenga di assumere ogni iniziativa di competenza, anche normativa, affinché la definizione dei costi di riattivazione in caso di morosità sia sottoposta a precisi criteri, e a verifiche per tutelare il consumatore finale, a maggior ragione tenuto conto che si tratta in molti casi di morosità incolpevole;
   se non ritenga di valutare l'opportunità di assumere iniziative normative per considerare la fornitura di gas un servizio che, in determinate condizioni, non possa essere interrotto, pena il venire meno di condizioni di vivibilità minime per le famiglie. (5-11499)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 25 luglio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-11499

  Secondo quanto riportato dall'interrogante, a seguito del mancato pagamento di una fattura a Enel Gas da parte di un utente, residente in Liguria, Enel Gas avrebbe incaricato Italgas di interrompere la fornitura, cosa che Italgas ha effettuato con la rimozione del misuratore. A seguito di ciò l'utente ha pagato la fattura oggetto della morosità e chiesto ad Enel Gas il ripristino della fornitura per la quale la citata società ha comunicato all'utente un preventivo di spesa di 1.256 euro, dichiarando che tale preventivo è stato predisposto dal distributore che, tuttavia, non risulta abbia confermato tale circostanza.
  A seguito di ciò l'utente, ritenendo eccessivamente oneroso il preventivo, ha affidato alla Federconsumatori del proprio territorio l'incarico di contestare la citata spesa la quale si sarebbe rivolta direttamente ad Italgas per chiedere quale fosse il costo per il ripristino della fornitura di gas, la quale avrebbe risposto che per quel tipo di ripristino, prevedeva una spesa di 450 euro più Iva e che, nel caso specifico, avendo l'utente nel frattempo deciso di cambiare società fornitrice, quest'ultima società applicava un costo aggiuntivo.
  Su tali aspetti l'On. interrogante fa presente che le deliberazioni dell'Autorità non fanno riferimento ai criteri per la determinazione dei costi di riattivazione della fornitura, che sono variabili da caso a caso, ma prescrivono l'obbligo per il cliente finale del pagamento delle somme dovute, anche se molto spesso il ritardato pagamento delle bollette riguarda persone e famiglie in condizioni di difficoltà economica.
  Al riguardo, faccio presente che le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico prevedono già adesso standard di qualità per il servizio di distribuzione gas e, in particolare, anche tempistiche di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della fornitura per morosità (deliberazione 574/2013/R/gas) molto stringenti, pari a 2 giorni feriali; a fronte del mancato rispetto di tali standard i clienti finali possono ottenere degli indennizzi automatici, che variano in funzione della classe del misuratore e sono crescenti in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, nonché la condotta della società di distribuzione in violazione di tali standard può essere passibile di sanzione amministrativa.
  Inoltre, evidenzio che, la medesima Autorità prevede un iter ben definito (Delibera ARG/gas 99/11) per la sospensione e l'interruzione della fornitura di gas naturale, che garantisce il cliente finale, il quale, prima di essere distaccato, deve necessariamente essere costituito in mora, con specificazione del termine (non inferiore a 15/20 giorni solari) decorso il quale, in costanza di mora, l'utente del servizio di distribuzione provvederà ad inviare all'impresa di distribuzione la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. A tutela del cliente, tale richiesta può essere revocata dal richiedente entro le ore 14:00 del giorno lavorativo precedente l'intervento programmato.
  Nel caso in oggetto, non è stata eseguita la chiusura del punto ma un'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna a seguito della quale la fornitura può essere attivata solo tramite una richiesta di accesso per attivazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 138/04, configurandosi come una nuova attivazione. L'attivazione della fornitura è subordinata ad una richiesta di preventivo lavori per ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta che l'impresa di distribuzione fa all'utente della distribuzione, che a sua volta può rivalersi sul cliente finale o ritirare la richiesta di attivazione.
  Infine, rilevo che, oltre al caso dei clienti cd. non disalimentabili (es. clienti che per ragioni di sopravvivenza sono connessi a macchine salvavita, o clienti che svolgono funzioni di pubblica utilità), per il caso di clienti in situazioni di disagio economico, la vigente normativa già prevede meccanismi che agevolano la spesa per la fornitura di energia elettrica e gas (c.d. bonus elettrico e gas).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

distribuzione commerciale

consegna

gas naturale