ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11397

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 799 del 18/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: VACCA GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2017
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2017
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2017
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2017
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2017
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 18/05/2017
Stato iter:
28/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/07/2017
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 28/07/2017
Resoconto GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/05/2017

DISCUSSIONE IL 28/07/2017

SVOLTO IL 28/07/2017

CONCLUSO IL 28/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11397
presentato da
VACCA Gianluca
testo di
Giovedì 18 maggio 2017, seduta n. 799

   VACCA, D'UVA, BRESCIA, DI BENEDETTO, MARZANA, SIMONE VALENTE e LUIGI GALLO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il 56,2 per cento del totale delle risorse economiche delle università statali è costituita dal Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). Tale fondo è distribuito tra gli atenei suddividendo una quota base (circa 4.725.922.155 di euro nel 2016) e una quota premiale (circa 1.605.000.000 di euro nel 2016); il 28 per cento della quota base è individuato in proporzione al peso di ciascuna università come risultante dal modello del costo standard di formazione per studente in corso;
   il meccanismo del costo standard è entrato in vigore nel 2014;
   con ordinanza dell'11 dicembre 2015 (r.o. n. 85 del 2016), il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis, solleva, tra le altre, anche la questioni di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
   il Tar è stato adìto dall'università di Macerata con due ricorsi per l'annullamento del decreto 9 dicembre 2014, n. 893 (determinazione del costo standard unitario di formazione per studenti in corso) e del decreto 4 novembre 2014, n. 815 (decreto criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università per l'anno 2014). Tali atti applicano per la prima volta il nuovo sistema di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO);
   con sentenza 11 maggio 2017, n. 104, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, limitatamente alle parole: «al costo standard per studente,»;
   tale sentenza cancella, di fatto, la percentuale del FFO da ripartire in relazione al costo standard per studente;
   come ricorda anche la Corte, «nelle determinazioni relative ai costi standard, i profili squisitamente tecnici – indubbiamente consistenti, delicati e mutevoli – sono frammisti ad altri, di natura politica: esulano dall'ambito meramente tecnico, ad esempio, le decisioni in merito al ritmo della transizione dal criterio della spesa storica a quello dei costi standard; o quelle relative all'identificazione e al peso delle differenze tra i «contesti economici, territoriali e infrastrutturali” in cui operano le varie università»;
   come evidenziato nella sentenza, la illegittimità costituzionale determinata esclusivamente da vizi dell'esercizio del potere legislativo delegato, non impedisce ulteriori interventi in merito del Parlamento e del Governo, sui quali comunque incombe la responsabilità di assicurare, con modalità conformi alla Costituzione, la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali –:
   alla luce di quanto riportato in premessa, se e quali siano state le conseguenze in termini di ripartizione del Ffo per le università statali a partire dall'introduzione del costo standard (2014) ad oggi;
   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative in tempi brevi in relazione agli effetti prodotti dalla sentenza;
   se e quali iniziative il Governo intenda avviare sul piano normativo per reintrodurre criteri di finanziamento legati al costo standard. (5-11397)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 28 luglio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-11397

  Come è noto, con sentenza della Corte Costituzionale n. 104 dell'11 maggio 2017 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e dell'articolo 10, comma 1 – limitatamente alle parole «al costo standard per studente» – del decreto legislativo n. 49 del 2012. Le norme impugnate erano state emanate dal Governo nell'esercizio della delega legislativa conferita dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 4, lettera f), della legge n. 240 del 2010, che ha attribuito ad un atto delegato il compito di individuare gli indici da utilizzare per il calcolo del costo standard di formazione per studente in corso e la conseguente percentuale del FEO (Fondo di finanziamento ordinario) da distribuire tra gli Atenei.
  È noto, altresì, che la Corte ha ritenuto che la declaratoria di incostituzionalità sia determinata esclusivamente da vizi del potere legislativo delegato e non impedisce ulteriori interventi in merito del Parlamento e del Governo, sui quali comunque incombe la responsabilità di assicurare, con modalità conformi a Costituzione, la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, indispensabili per l'effettività dei princìpi e dei diritti consacrati negli articoli 33 e 34 della Costituzione.
  Ciò posto, il Governo ed il Parlamento si sono fatti carico della questione, che è stata prontamente affrontata con l'adozione di una norma specifica inserita nell'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017. Tale norma consente sia di salvaguardare i finanziamenti già attribuiti alle università per gli anni 2014-2016 secondo il criterio del costo standard, sia di procedere celermente con l'attribuzione dell'FFO per l'anno 2017. La medesima norma, inoltre, introduce criteri migliorativi per le modalità di calcolo del costo standard per studente, attraverso una più puntuale definizione dello stesso direttamente con norma primaria.
  La scelta di intervento tramite decreto-legge è stata effettuata anche tenendo conto che sono decorsi i termini per l'esercizio della delega. Pertanto, occorre l'immediata adozione di una norma primaria per assicurare la continuità nella distribuzione dei finanziamenti, come indicato nella sentenza della Corte.
  Nello specifico, la norma si propone i seguenti obiettivi:
   disciplinare in modo coerente ed esaustivo la materia elevando a norma primaria i criteri che erano stati determinati con i decreti ministeriali n. 893 del 2014 e n. 635 del 2016;
   assicurare il mantenimento delle assegnazioni disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 agli atenei, i quali hanno approvato i bilanci e assunto obbligazioni anche sulla base delle stesse;
   consentire una rapida e integrale assegnazione delle risorse per l'anno 2017, mantenendo le stesse modalità di applicazione del costo standard del 2016;
   perfezionare, dal 2018, il modello di calcolo finora utilizzato introducendo ulteriori criteri e indici con riferimento soprattutto ai fattori di natura perequativa collegati a quelli di contesto economico-territoriale infrastrutturale.

  La legge di conversione del decreto-legge n. 91 è tutt'ora all'esame del Parlamento. L'Esecutivo continuerà ad adoperarsi per l'approvazione nei tempi prescritti al fine di dare corso alle prescrizioni impartite dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra citata in tempo utile per l'attribuzione delle risorse per l'anno 2017 agli Atenei.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ripartizione dell'aiuto

risorsa economica

studente