ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11138

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 779 del 12/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: CAROCCI MARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COCCIA LAURA PARTITO DEMOCRATICO 12/04/2017
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 12/04/2017
ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 12/04/2017
CRIMI' FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 12/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 12/04/2017
Stato iter:
01/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/06/2017
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 01/06/2017
Resoconto CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/04/2017

DISCUSSIONE IL 01/06/2017

SVOLTO IL 01/06/2017

CONCLUSO IL 01/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11138
presentato da
CAROCCI Mara
testo di
Mercoledì 12 aprile 2017, seduta n. 779

   CAROCCI, COCCIA, GHIZZONI, ROCCHI e CRIMÌ. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo della legge n. 104 del 1992 stabilisce che la Repubblica:
    a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
    b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività (...);
    c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
    d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata;
   il «Bando accesso medici alle scuole di specializzazione A.A. 2015/2016» ha previsto, per i candidati con disabilità, l'utilizzo di ausili o misure compensative nello svolgimento della prova e l'organizzazione delle prove di esame al fine di adottare tutte le misure per far fronte alle singole esigenze dei candidati;
   in questo senso, nel bando è chiaro ed esplicito il riferimento all'articolo 20 della legge n. 104 del 1992 che stabilisce che, nelle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni, la persona handicappata sostiene le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap;
   tuttavia, nel summenzionato bando, non vi è – invece – alcun riferimento al successivo articolo 21 della legge n. 104 del 1992 che reca «Precedenza nell'assegnazione di sede» e per cui: la persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. E ancora, al comma successivo, i soggetti di cui sopra hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda;
   non introducendo la precedenza nell'assegnazione di sede delle persone disabili, si crea di fatto una discriminazione, perché un disabile che abbia totalizzato un punteggio che gli permetterebbe di entrare in una scuola di specializzazione, ma non nella propria città, si trova costretto a rinunciare, data l'oggettiva difficoltà di trasferimento in un'altra sede (difficoltà riconosciuta per tutte le altre professioni proprio dalla legge n. 104 del 1992);
   sono evidenti le ragioni per cui un trasferimento risulta impossibile per una persona disabile: difficoltà nel trovare una soluzione abitativa (presenza di barriere architettoniche), inaccessibilità di stazioni ferroviarie e mancanza di assistenza per salire sui treni (se non dopo una comunicazione di almeno 24 h prima), mancanza di servizi pubblici attrezzati, necessità per alcuni studenti disabili di trattamenti/visite mediche che devono essere effettuati dagli specialisti che li hanno già in cura;
   inoltre, se anche vi fossero le condizioni per trasferirsi, questo risulterebbe impossibile nei tempi previsti dal concorso: l'ultima graduatoria dopo i vari scorrimenti è stata emanata il 26 ottobre e per il 1o novembre (6 giorni dopo) è stato previsto l'inizio delle attività didattiche –:
   se non ritenga necessario considerare di inserire nel bando di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina per l'anno accademico 2017/2018 quanto già previsto dalla legge n. 104 del 1992 e valido anche per altre professioni, in modo da permettere a tutti di accedervi senza discriminazioni. (5-11138)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 1 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-11138

  Gli Onorevoli interroganti chiedono se il Ministero non ritenga necessario considerare di inserire nel bando di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina per l'anno accademico 2017/2018 quanto già previsto dalla legge n. 104 del 1992, in particolare introducendo la precedenza nell'assegnazione di sede delle persone disabili.
  Al riguardo, è opportuno anzitutto ricordare che l'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 prevede che «la persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili».
  Tale norma disciplina una fattispecie del tutto diversa da quella del concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione medica.
  Difatti, l'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 concerne esclusivamente il diritto di una persona disabile «assunta presso gli enti pubblici» come vincitrice di concorso o ad altro titolo, e quindi titolare di un rapporto di impiego con l'Ente pubblico di appartenenza, di scegliere in via prioritaria la propria sede fisica di servizio tra quelle disponibili.
  Il concorso in argomento mira, invece, a consentire l'ammissione dei medici ad un corso di studio universitario post-laurea presso una delle Scuole di specializzazione di area sanitaria istituite e attivate presso le varie Amministrazioni universitarie (cosiddette «sedi» universitarie), previo superamento di una selezione pubblica per titoli ed esami.
  Coloro i quali superano il concorso nazionale di ammissione alle Scuole di specializzazione universitaria, in primo luogo, non sono affatto «assunti» presso le Università, ma sono iscritti ad un corso di studi universitario post-laurea al fine di conseguire un titolo di studio universitario quale il Diploma di specializzazione.
  Nel caso del concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione si fa, quindi, riferimento ad una procedura di selezione, coordinata dal MIUR, finalizzata alla scelta e successiva iscrizione di soggetti in possesso di diploma di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo ad un Corso di studio universitario post-laurea ad accesso «contingentato» presso le singole Università che, come noto, sono esse stesse Enti pubblici e privati, distinti dal Ministero stesso.
  Inoltre, va rilevato che l'assegnazione alle diverse Università (ovverosia «sedi» universitarie) da parte del Ministero dei candidati utilmente collocatisi in graduatoria avviene in base al merito soltanto tra le Università che siano esse stesse state preventivamente scelte e indicate dal candidato al momento della domanda di iscrizione al concorso.
  Nel concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, infatti, all'esito della prova concorsuale è formata una graduatoria nazionale per ogni singola tipologia di scuola, all'interno della quale vengono collocati i candidati, sulla base del punteggio ottenuto (e quindi del merito), in relazione alle scelte preventivamente indicate dagli stessi in sede di domanda di iscrizione al concorso. Gli stessi candidati sono, pertanto, chiamati a scegliere prima dello svolgimento delle prove concorsuali le Università, ovvero le «sedi» universitarie presso le quali sono disponibili a svolgere il proprio percorso formativo in caso di superamento del concorso.
  Diversamente dai concorsi pubblici, cui fa riferimento la legge n. 104 del 1992, quindi, nel caso in questione non vi è un'Amministrazione che bandisce un concorso che destina i vincitori presso una o un'altra sede della propria struttura organizzativa sulla base delle disponibilità in pianta organica, ma vi è, invece, un candidato che sceglie liberamente e preventivamente, in sede di iscrizione al concorso nazionale di ammissione a un Corso di studi universitario, la propria potenziale «Amministrazione universitaria» di destinazione.
  Per quanto sopra esposto, concludendo, si ribadisce che l'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 disciplina una fattispecie del tutto diversa da quella in argomento, alla quale, dunque la medesima disposizione non può risultare in alcun modo applicabile.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

disabile

diritto alla giustizia

ente pubblico