ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10509

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 738 del 08/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: MENORELLO DOMENICO
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 08/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/02/2017
Stato iter:
30/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 30/03/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 30/03/2017
Resoconto MENORELLO DOMENICO CIVICI E INNOVATORI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/02/2017

SOLLECITO IL 28/02/2017

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 30/03/2017

DISCUSSIONE IL 30/03/2017

SVOLTO IL 30/03/2017

CONCLUSO IL 30/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10509
presentato da
MENORELLO Domenico
testo presentato
Mercoledì 8 febbraio 2017
modificato
Giovedì 30 marzo 2017, seduta n. 770

   MENORELLO, ROSTELLATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   a causa di un mancato raccordo tra la normativa fiscale e quella previdenziale, le aziende che hanno debiti previdenziali anche di modesta entità potrebbero decidere di non aderire, non trovandolo conveniente, all'istituto della «rottamazione» delle cartelle esattoriali disciplinato dal decreto-legge n. 193 del 2016;
   infatti, ad oggi l'adesione alla sanatoria blocca il rilascio alle imprese, fino al pagamento della prima rata, previsto per luglio, del documento unico di regolarità contributiva (durc) da parte di Inps e Inail, indispensabile per partecipare a gare e appalti banditi dalla pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi;
   pertanto, molte imprese, non potendo ottenere il rinnovo del durc fino al pagamento della prima rata, saranno indotte a rinunciare alla possibilità di «rottamazione» delle cartelle esattoriali, optando per la normale rateazione, che però è meno conveniente per il contribuente e comporta per lo Stato incassi in un tempo molto più lungo, visto che si possono chiedere fino a centoventi rate;
   tale avvertimento arriva dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, che ha recentemente inviato una nota in tal senso all'Inps e ad Equitalia;
   in particolare, i consulenti del lavoro chiedono di anticipare l'effetto della sanatoria nel senso che Inps e Inail potrebbero modificare le loro procedure informatiche per far equivalere l'accettazione dell'istanza di rottamazione da parte di Equitalia come un primo pagamento; in questo modo, considerando che la risposta di Equitalia all'istanza deve arrivare entro maggio, si anticiperebbero di almeno due mesi i tempi procedurali, con la possibilità di veder rilasciato il durc;
   altra questione ancora aperta è la definizione degli «interessi» che devono essere corrisposti, in caso di debito contributivo con Inps e Inail, assieme al capitale, al fine di legittimare la rottamazione. Avendo le sanzioni previdenziali natura di risarcimento civilistico, con distinzione a seconda se si tratti di omissione o evasione, è opportuno definire la questione in tempi rapidi per consentire all'agente della riscossione di avere tutti gli elementi utili per calcolare il quantum realmente dovuto –:
   quali iniziative intendano al più adottare per risolvere le problematiche enunciate in premessa, al fine di incentivare le imprese ad aderire alla «rottamazione» delle cartelle esattoriali, che non solo è meno onerosa della normale rateazione ma consente allo Stato di poter incassare con tale istituto gli oltre due miliardi di euro previsti dal decreto n. 193 del 2016. (5-10509)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-10509

  Con il documento in esame, l'onorevole interrogante fa riferimento all'istituto della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016.
  In particolare, l'onorevole interrogante rappresenta che la presentazione della dichiarazione di adesione non consente al dichiarante, fino al pagamento della prima rata delle somme dovute per la definizione (in scadenza nel prossimo mese di luglio), di ottenere dall'INPS e dall'INAIL il documento unico di regolarità contributiva (DURC), indispensabile per concorrere alle procedure di evidenza pubblica per la fornitura di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni.
  A causa del mancato raccordo tra la normativa fiscale e previdenziale, pertanto, l'onorevole interrogante evidenzia che molte imprese, che hanno debiti previdenziali anche di modesta entità, potrebbero decidere di non aderire, non trovandolo conveniente, all'istituto della cosiddetta rottamazione delle cartelle recentemente introdotto.
  Inoltre, l'onorevole chiede chiarimenti sulle somme eventualmente da corrispondere a titolo di interessi per ottenere la definizione agevolata dei carichi di natura previdenziale e chiede quali iniziative intendano adottare per risolvere le problematiche esposte e assicurare così la realizzazione del gettito atteso dalla definizione in parola.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.
  Giova, preliminarmente, osservare che la regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC sussiste anche in caso di rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti.
  Infatti, in base alla vigente prassi applicativa, il presupposto per il rilascio del DURC al soggetto che ha presentato istanza di rateizzazione, si realizza al momento del pagamento della prima rata del piano di ammortamento trasmesso dall'agente della riscossione, cioè allorché tale soggetto manifesti l'effettiva volontà di adempiere allo stesso piano e saldare, seppure in forma dilazionata, il suo debito.
  Del resto, nel procedimento di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la scadenza della prima rata è, di regola, fissata entro un breve termine dall'emanazione del provvedimento di accoglimento che, a sua volta, viene emanato in un ristretto arco temporale dalla data di presentazione dell'istanza.
  In base alle nuove disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 193 del 2016, il termine del primo o unico versamento dovuto per la definizione agevolata deve necessariamente ricadere, per espressa indicazione del legislatore, nel mese di luglio 2017, indipendentemente dal momento in cui la dichiarazione di adesione viene prodotta.
  Ciò, evidentemente, in funzione della complessità degli interventi procedurali e organizzativi necessari alla gestione della definizione, tenendo conto anche della platea molto ampia dei debitori potenzialmente interessati e della numerosità dei carichi definibili.
  Deve segnalarsi che, nella seduta di venerdì 24 marzo 2017 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che, allo scopo di favorire ulteriormente l'adesione dei cittadini interessati all'istituto definitorio in argomento, ha prorogato, dal 31 marzo al 21 aprile 2017, il termine entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016.
  Inoltre, si rappresenta che, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è in corso di definizione un'apposita disposizione, da inserire nel primo veicolo normativo utile, che si propone di risolvere le criticità evidenziate dall'onorevole interrogante in merito ai rapporti tra la procedura di definizione agevolata delle cartelle emesse dall'Agente di riscossione e la normativa attualmente vigente che regola i presupposti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva.
  L'onorevole interrogante, poi, chiede chiarimenti circa l'individuazione delle somme da pagare a titolo di interessi per definire i carichi di natura previdenziale, ed, in particolare, chiede che venga precisato il trattamento da riservare alle sanzioni civili accessorie per omesso o ritardato versamento contributivo.
  Al riguardo, la lettera della norma che introduce il nuovo istituto della definizione agevolata prevede che ai fini dell'estinzione del debito non vadano corrisposte «sanzioni» senza distinguere tra sanzioni amministrative, tributarie o civili quali sono quelli in argomento che integrano una quota risarcitoria prevista dalla legge per il mancato pagamento dei debiti contributivi.
  Tenuto conto della diversa struttura degli obblighi tributari e previdenziali con particolare riferimento agli accessori del debito, deve precisarsi che, ai fini della definizione agevolata di cui si discute, non sembra debbano ritenersi incluse nel novero delle somme dovute le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato versamento dei contributi o premi previdenziali ai sensi dell'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, come ribadito dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 5076 del 11 marzo 2015, sono da qualificarsi alla stregua di «sanzioni civili».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

fiscalita'

diritto tributario

beni e servizi