ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10421

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 733 del 31/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: DAMIANO CESARE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 31/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 31/01/2017
Stato iter:
12/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/04/2017
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 12/04/2017
Resoconto DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 31/01/2017

DISCUSSIONE IL 12/04/2017

SVOLTO IL 12/04/2017

CONCLUSO IL 12/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10421
presentato da
DAMIANO Cesare
testo di
Martedì 31 gennaio 2017, seduta n. 733

   DAMIANO e VERINI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   un forte allarme sociale, segnalato dagli organi di stampa, dalle stesse forze di polizia e dagli operatori di giustizia, riguarda i cosiddetti delitti predatori, spesso seriali, messi in atto con particolare efferatezza da bande criminali;
   simili episodi si ripetono con preoccupante e crescente intensità e, nonostante l'importante azione di contrasto delle forze di polizia che spesso riescono a individuare e arrestare i responsabili, raramente i colpevoli vengono messi nella condizione di non reiterare i loro crimini;
   spesso, anche in caso di arresti in flagranza di reato si procede alla scarcerazione dopo poche ore o pochi giorni, generando sorpresa, sconcerto e delusione tra i cittadini e le forze dell'ordine che operano con grande difficoltà sul territorio;
   alla base di tale discutibile prassi vi è la circostanza dell'incensuratezza dei responsabili, in quanto non destinatari di condanne definitive, sul presupposto che per un soggetto incensurato non deve, di fatto, essere applicata alcuna misura cautelare di custodia in carcere o arresti domiciliari, e si procede in sede di giudizio direttissimo ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, con conseguente riduzione di un terzo della pena ed azzeramento delle aggravanti, o ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, con conseguente scarcerazione immediata;
   la Corte di cassazione sul tema si è espressa in particolare con due sentenze: la prima, sezione 5, n. 39473 del 16 giugno 2013 indica come ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche il giudice possa considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi, e, pertanto, a maggior ragiono possa tener conto dei reati estinti; la seconda, sezione. 6, n. 29405 dell'11 luglio 2006 prevede come, nella verifica sulla sussistenza delle esigenze cautelari legate al pericolo che l'indagato o l'imputato commetta alcuni gravi delitti o comunque delitti della stessa specie di quello per cui si procede, il giudice debba tenere conto anche dei precedenti, che, rilevano, oltre che nel giudizio sulla capacità a delinquere, in ogni altro caso in cui occorra procedere ad una valutazione della personalità dell'indagato o dell'imputato, affermando che in realtà dei precedenti giudiziari si deve tener conto sia per le attenuanti generiche che per le misure cautelari;
   analoga incongruenza applicativa pare si estenda anche all'istituto della continuazione del reato, in sede di esecuzione delle sentenze di condanna passate in giudicato, cumulando così ulteriori benefici rispetto a quelli ottenuti in sede di custodia cautelare, di applicazione delle attenuanti o di sospensione della pena;
   si tratta di un fenomeno che, almeno per il clamore mediatico di alcuni episodi particolarmente vistosi, rischia di compromettere il senso di sicurezza della collettività e l'affidamento dei cittadini nell'operato delle forze dell'ordine e della magistratura, minando il valore stesso della legalità democratica –:
   se il Ministro interrogato abbia avviato una verifica sui dati in merito, nonché sugli effetti distorsivi che possono ingenerarsi a seguito di prassi giurisprudenziali orientate ad un improprio automatismo tra mancanza di sentenze passate in giudicato e riconoscimento dei benefici di legge ai fini del riconoscimento della non applicazione della custodia cautelare, del riconoscimento delle attenuanti generiche, della sospensione della pena o del riconoscimento della continuità del reato;
   quali iniziative, anche normative, sia di fonte primaria che secondaria, intenda adottare al fine di verificare e perfezionare il funzionamento del casellario giudiziale e carichi pendenti, che per essere efficiente e per rendere effettivamente fruibili le informazioni deve necessariamente essere in rete in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
   se non ritenga opportuno segnalare tali criticità al Consiglio superiore della magistratura nonché alla Scuola superiore della magistratura, ciascuno per la parte di propria competenza, affinché si possano procedere un'adeguata attività di programmazione e di formazione. (5-10421)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-10421

  Mediante l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli Onorevoli interroganti lamentano una generalizzata tendenza all'immediata scarcerazione degli indagati di reati predatori, arrestati in flagranza e processati con rito direttissimo, in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche e della definizione del procedimento con riti alternativi e grazie alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
  Chiedono, pertanto, se il Ministro della giustizia abbia avviato una indagine statistica in merito, nonché «sugli effetti distorsivi che possono ingenerarsi a seguito di prassi giurisprudenziali orientate ad un improprio automatismo tra mancanza di sentenze passate in giudicato e riconoscimento dei benefici di legge ai fini del riconoscimento della non applicazione della custodia cautelare, del riconoscimento delle attenuanti generiche, della sospensione della pena o del riconoscimento della continuità del reato», e, correlativamente, quali iniziative si intendano assumere per perfezionare il funzionamento del casellario giudiziale.
  Chiedono, infine, se il Ministro non ritenga opportuno segnalare le paventate criticità al Consiglio Superiore della Magistratura ed alla Scuola Superiore della Magistratura per l'avvio di mirate attività di programmazione e formazione.
  Nell'affrontare il tema proposto, preme, innanzitutto, rassicurare gli Onorevoli interroganti che tutte le istituzioni, a partire dalla stessa autorità giudiziaria, prestano la massima attenzione al tema del contrasto ai reati predatori, soprattutto se consumati nei luoghi di privata dimora, proprio nella consapevolezza che tali fattispecie delittuose inficiano il senso di fiducia della collettività nelle istituzioni e generano una percezione di allarme e paura.
  In tale prospettiva devono essere letti i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che hanno fornito un'interpretazione estensiva del concetto di privata dimora per i reati contro il patrimonio, ampliandone la portata a tutti i luoghi in cui il titolare può legittimamente esercitare lo ius excludendi.
  Pari attenzione al tema è stata riservata dal Governo e dal Ministero nell'ambito del disegno di legge AS 2067, approvato dal Senato lo scorso 15 marzo e attualmente all'esame della Camera, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario».
  Il disegno di legge interviene, infatti, sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e con strappo, di cui all'articolo 624-bis c.p., e del delitto di rapina, di cui all'articolo 628 c.p..
  In particolare, per entrambe le fattispecie, è previsto un inasprimento del limite minimo della pena detentiva e dei limiti minimo e massimo della pena pecuniaria, anche in relazione alle condotte aggravate; inoltre, analogamente a quanto già disposto per il delitto di rapina, si prevede l'introduzione, all'articolo 624-bis, di un ulteriore comma, in virtù del quale è precluso il giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 c.p. (minore età) e 625-bis c.p. (collaborazione per l'individuazione dei correi nel furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con le circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 c.p.
  La scelta di intervenire sui limiti minimi della pena edittale detentiva risponde alla precisa esigenza di garantire un innalzamento delle pene in concreto irrogate per tali delitti, così potenziando la funzione general preventiva della sanzione penale.
  L'inasprimento sanzionatorio dei reati contro il patrimonio mediante violenza sulle persone dispiegherà i suoi effetti anche in relazione all'applicazione delle misure cautelari ed alla commisurazione della sanzione, all'esito del giudizio, soprattutto attraverso la sottrazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.
  Giova, inoltre, segnalare che il citato disegno di legge, nel riservare particolare attenzione alle vittime di tali reati, prevede, altresì, la modifica dell'articolo 408 c.p.p. portando da dieci a venti giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini. Inoltre, anche per il reato di furto in abitazione o con strappo, oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona, il pubblico ministero deve notificare alla parte offesa la richiesta di archiviazione, concedendole trenta giorni (in luogo dell'ordinario termine di venti) per l'opposizione.
  Il Governo, pertanto, ha già adottato concrete iniziative normative che si orientano nella direzione auspicata dagli Onorevoli interroganti, ed è fortemente impegnato verso l'obiettivo della effettività della sanzione penale.
  Per quanto riguarda, invece, le valutazioni rimesse, di volta in volta, all'autorità giudiziaria in ordine alla concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, va ribadito che – come noto – il Ministro Guardasigilli non dispone di alcun potere di sindacato sull'esercizio della potestà giurisdizionale, al di fuori delle ipotesi di abnormità e violazione di legge.
  Va, a tal riguardo, anche considerata la doverosa distinzione fra scelte discrezionali dell'autorità giudiziaria, in quanto tali insindacabili, e comportamenti vincolati, perché imposti da precise norme di legge, suscettibili, questi soli, di verifiche alla stregua dei parametri di diligenza sottesi alle figure dell'illecito disciplinare.
  La concessione delle attenuanti generiche all'esito del giudizio e la valutazione prognostica necessaria alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sono, pertanto, prerogative rimesse all'insindacabile apprezzamento del giudice, suscettibili degli ordinari strumenti di gravame ma incensurabili – in sede disciplinare – al di fuori dei casi previsti dalla legge, da valutarsi caso per caso.
  Proprio al fine di consentire la più consapevole ed informata valutazione del giudice, il già citato disegno di legge A.S. n. 2067 contiene anche la «Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale», secondo princìpi e criteri direttivi ispirati alla semplificazione ed alla riduzione degli adempimenti amministrativi, adeguando la relativa disciplina alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.
  Il casellario giudiziale costituisce, difatti, una banca dati d'interesse nazionale, alimentata dagli uffici giudiziari, contenente i provvedimenti definitivi emessi a carico di determinati soggetti, ed accessibile da qualsiasi ufficio del territorio nazionale per l'acquisizione del certificato a richiesta dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002.
  Allo stato, risulta che vengono acquisiti dall'autorità giudiziaria mediamente circa 6.800 certificati al giorno.
  Al fine di perfezionarne la funzione, la competente direzione generale dei servizi informativi automatizzati sta procedendo all'adeguamento del Sistema Informativo del Casellario – SIC – ai decreti legislativi 12 maggio 2016, numeri 73, 74 e 75, che hanno recepito nel nostro ordinamento rispettivamente la decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, la decisione quadro 2009/315/GAI e la decisione 2009/316/GAI, queste ultime relative agli scambi di informazioni tra i casellari europei. Le misure in corso di adozione intendono potenziare il già vigente sistema di interconnessione tra i casellari nazionali dei Paesi membri (c.d. «ECRIS»), allo scopo di fornire, in primo luogo all'autorità giudiziaria, il certificato del casellario giudiziale europeo recante le condanne inflitte ad un determinato soggetto da parte delle autorità giudiziarie di tutti gli Stati membri dell'Unione, al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto alla criminalità transfrontaliera e, in ultima istanza, della progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in ambito europeo.
  Con riferimento, invece, ai carichi pendenti, si deve preliminarmente osservare che, in attesa dell'attivazione nazionale del relativo casellario, il certificato è attualmente rilasciato da ciascuna Procura della Repubblica ed è relativo ai soli procedimenti in corso dinanzi al Tribunale presso il quale quella Procura è incardinata.
  L'Ufficio centrale del casellario, unitamente alla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, ha già predisposto una banca dati dei carichi pendenti e le procedure per il caricamento automatico dei dati dei registri della cognizione penale (SICP), avviando una prima sperimentazione con il distretto giudiziario di Catania.
  L'intento perseguito è quello di consentire una certificazione dei carichi pendenti relativamente a tutti i procedimenti in corso, a carico di un determinato soggetto, presso qualsiasi sede giurisdizionale.
  Il Ministero è, inoltre, impegnato, da un lato, a sollecitare gli uffici giudiziari all'eliminazione dell'arretrato nelle iscrizioni dei provvedimenti nel Sistema Informativo del Casellario e a raccomandare ai medesimi il corretto ed omogeneo utilizzo dei registri informatizzati della giustizia penale, dall'altro a fornire la disponibilità per assolvere alle esigenze formative non solo del personale amministrativo, ma anche di quello di magistratura.
  Si tratta, dunque, di iniziative finalizzate a potenziare e perfezionare il sistema delle banche dati alle quali l'autorità giudiziaria accede per l'accertamento della posizione giuridica dell'imputato, al fine della corretta formulazione delle valutazioni coinvolte nel giudizio di colpevolezza e per la determinazione della pena.
  Per quanto attiene, infine, alla formazione dei magistrati, in conformità ai principi costituzionali di indipendenza della magistratura, di libertà della ricerca e dell'insegnamento e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, la Scuola superiore della magistratura – istituita con decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 – assicura, in via esclusiva ed in piena autonomia, l'attuazione del diritto-dovere alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge gli altri compiti didattici e di ricerca previsti dal decreto istitutivo e dal proprio statuto.
  Nell'adozione o nella modifica del programma annuale dell'attività didattica la Scuola tiene conto anche delle linee programmatiche sulla formazione formulate dal Ministro della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura, nonché delle proposte del Consiglio nazionale forense e del Consiglio universitario nazionale.
  Nel contesto così delineato, il Ministro della giustizia ha declinato le linee programmatiche sulla formazione considerando temi prioritari di approfondimento quelli attinenti l'effettività della sanzione penale e la tutela delle vittime, soprattutto quelle più vulnerabili.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sospensione di pena

criminalita'

circostanza attenuante