ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09854

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 696 del 21/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: D'UVA FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 21/10/2016
Stato iter:
27/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/04/2017
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 27/04/2017
Resoconto D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/10/2016

DISCUSSIONE IL 27/04/2017

SVOLTO IL 27/04/2017

CONCLUSO IL 27/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09854
presentato da
D'UVA Francesco
testo di
Venerdì 21 ottobre 2016, seduta n. 696

   D'UVA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, concernente «norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.», disciplina le modalità di formazione delle classi relative all'istruzione secondaria di primo grado;
   l'articolo 11, comma 1, del suddetto decreto, in particolare, prevede che le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate siano costituite, di norma, «con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28, qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità»;
   tali disposizioni devono ritenersi subordinate, tuttavia, a quanto disposto dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale disciplina i casi in cui all'interno delle classi vi siano alunni in situazione di disabilità;
   l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, stabilisce come «le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano definite ai sensi dell'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni competenti e soggetti aventi titolo, individuano le modalità di distribuzione delle risorse utili all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell'infanzia e per ciascun grado di istruzione»;
   il successivo comma, infine, assicura dei limiti alla possibilità di formare classi numerose in presenza di alunni disabili, determinando che «le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola»;
   nonostante tali di posizioni, presso l'Istituto comprensivo «G. Verga» del comune di Acquedolci (Messina), risulta, ad oggi, la costituzione di una classe a tempo normale composta da 32 alunni, di cui 2 in situazione di disabilità;
   tale condizione veniva confermata in data 20 settembre 2016 dal dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Acquedolci (Messina), la quale, con atto prot. N. 0004332-B/19, rendeva nota la necessità di una urgente soluzione a tale condizione, attraverso l'auspicabile sdoppiamento della classe, al fine di consentire la costituzione di due distinte classi, nel rispetto della normativa sin qui richiamata;
   dalla stessa nota si evince, tuttavia, come tale richiesta non sia stata a oggi concessa dall'ufficio scolastico competente;
   con nota del 13 settembre 2016 – prot. N.0004110/B14 –, i genitori degli alunni iscritti inoltravano diffida al dirigente dell'ufficio scolastico territoriale, ambito VIII di Messina, all'ufficio scolastico per la Sicilia e all'assessorato regionale per la pubblica istruzione;
   a oggi tale classe, così composta, non risulta né rispondente ai criteri previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, né all'articolo 5 dello stesso provvedimento, il quale meriterebbe attenzione maggiore vista la disciplina prevista per alunni diversamente abili –:
   quali iniziative intenda adottare per verificare il rispetto della normativa in materia di costituzione di classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado in relazione alla costituita classe dell'Istituto comprensivo «G. Verga» del comune di Acquedolci (Messina). (5-09854)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 27 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-09854

  L'interrogazione riguarda la richiesta di sdoppiamento di una classe prima a tempo normale di scuola secondaria di I grado presso l'Istituto comprensivo «Giovanni Verga» di Acquedolci (ME) in considerazione dell'elevato numero di alunni iscritti.
  Al riguardo, sono state richieste notizie al competente Ufficio scolastico regionale per la Sicilia il quale ha riferito che la scuola in questione ha proposto all'Ambito territoriale di Messina, in fase di operazioni per la definizione dell'organico di diritto, la costituzione di due classi prime a tempo normale, a fronte di 30 alunni iscritti, e di una classe a tempo prolungato, con 17 alunni. Complessivamente, quindi, tre classi per un totale di 47 alunni.
  In presenza dei citati 47 iscritti l'Ufficio, tenuto conto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e delle risorse disponibili, ha autorizzato il funzionamento di 2 classi, invitando la dirigente scolastica a procedere al riequilibrio degli alunni tra le due classi autorizzate. Detto invito è stato poi ribadito in fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.
  Tale riequilibrio si è, nei fatti, verificato, avendo alcuni genitori optato volontariamente per il trasferimento dei propri figli dal tempo normale a quello prolungato. Si è così pervenuti alla seguente combinazione, allo stato consolidata: la classe a tempo normale è attualmente composta da 26 alunni, quella a tempo prolungato da 23.
  Posto ciò, si ritiene che nel caso di specie non sussistano situazioni di inosservanza delle norme che regolano le procedure per la composizione delle classi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

alunno

distribuzione delle risorse

disabile