ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09292

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 663 del 27/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: VALLASCAS ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2016
ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2016
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2016
DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2016
CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 27/07/2016
Stato iter:
13/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/09/2016
Resoconto GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 13/09/2016
Resoconto VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/07/2016

DISCUSSIONE IL 13/09/2016

SVOLTO IL 13/09/2016

CONCLUSO IL 13/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09292
presentato da
VALLASCAS Andrea
testo di
Mercoledì 27 luglio 2016, seduta n. 663

   VALLASCAS, NICOLA BIANCHI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, LIUZZI, DELL'ORCO, MICILLO e CRIPPA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   da alcune inchieste giornalistiche, pubblicate nelle scorse settimane, è emerso che sarebbe diffusa la pratica, da parte di compagnie aeree e agenzie di viaggi online, di applicare tariffe maggiorate ai titoli di viaggio nel caso di acquisti e transazioni online con carta di credito o di debito;
   nello specifico, sembrerebbe che il meccanismo di rincaro sia determinato dall'uso di carte di credito differenti rispetto a quelle pubblicizzate, convenzionate o di diretta emanazione di agenzie di viaggi e intermediari online;
   nella pratica, sembrerebbe che l'acquirente scoprirebbe il prezzo finale maggiorato, rispetto a quello dell'offerta commerciale, solo al momento di inserire gli estremi della carta di credito e dopo aver terminato le procedure di inserimento dei dati necessari all'acquisto (città, giorno, orario, anagrafica, bagaglio, assicurazione e altro);
   sembrerebbe che i rincari possano, in alcuni casi, elevare il prezzo dei biglietto di circa tre volte quello oggetto dell'offerta commerciale;
   l'Autorità garante della concorrenza e del mercato avrebbe ripresa e sanzionato questi comportamenti che si configurerebbero come «scorrette modalità di rappresentazione ai consumatori del prezzo dei biglietti aerei rispetto all'inserimento della tassa nascosta per l'uso della carta di credito»;
   nell'aprile del 2013, l’Authority avrebbe imposto una sanzione di 400 mila euro alla compagnia low cost Ryanair per aver impiegato la citata modalità di pagamento;
   da quanto emerso da alcuni articoli di stampa, sembrerebbe che, nonostante i provvedimenti sanzionatori, sia ancora diffusa la modalità di applicare la tassa nascosta per l'uso di carte di credito diverse da quelle convenzionate, di cobranding o promosse dal sito internet di e-commerce;
   è il caso di rilevare che, anche nel caso fosse assente una tassa occulta e la maggiorazione dovesse essere espressamente dichiarata, ci si potrebbe trovare di fronte a un comportamento non in linea con il codice del consumo, secondo il quale sarebbe illecito e scorretto applicare commissioni aggiuntive in base alla carta di credito utilizzata;
   nel mese di aprile 2016, l'associazione dei consumatori Altroconsumo avrebbe sottoposto all'esame dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato gli operatori di e-commerce eDreams, Lastminute e Opodo, perché, secondo, l'associazione, applicherebbero una maggiorazione sino al 70 per cento rispetto al prezzo iniziale;
   le nuove tendenze e i nuovi modelli di turismo vedrebbero emergere sempre più la figura del turista «fai da te», che sceglierebbe itinerari e modalità di viaggio autonomamente e senza intermediari;
   questo stato di cose richiamerebbe con forza la necessità di maggiori tutele per gli utenti dell’e-commerce che, in un contesto tecnologico e con scarse opportunità di interazione, appaiono in una posizione di debolezza rispetto ai fornitori di servizi;
   secondo l'ultimo report dell'Istat (febbraio 2016), in Italia il 34 per cento di viaggiatori acquisterebbe i biglietti presso un'agenzia online usando la carta di credito (la percentuale aumenterebbe sensibilmente nel caso di soggiorni brevi);
   considerato che la diffusione delle compagnie aeree low cost rappresenta un'opportunità per una maggiore mobilità dei cittadini italiani, per motivi di lavoro, studio e vacanza, la tassa occulta o le maggiorazioni per l'uso delle carte di credito rappresenterebbero una forte limitazione nonché un impedimento alla mobilità, oltre a configurare una possibile violazione del codice al consumo e delle disposizioni in materia di concorrenza e mercato –:
   se quanto esposto in premessa trovi conferma;
   quali iniziative il Governo intenda adottare, per quanta di competenza, per garantire pari condizioni di accesso alle opportunità commerciali offerte dalla rete internet, con particolare riguardo agli intermediari e alle agenzie di viaggi online;
   se il Governo non ritenga opportuno, per quanto di competenza, assumere iniziative normative volte a contrastare le pratiche commerciali considerate sleali o scorrette, con particolare riguardo alle tasse occulte o alle maggiorazioni per l'uso delle carte di credito. (5-09292)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 13 settembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-09292

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui si discuterà, informo per la parte di specifica competenza del Ministero dello sviluppo economico e comunico quanto segue.
  Gli interroganti osservano come alcune compagnie aeree ed agenzie di viaggio online applichino commissioni aggiuntive a chi usa come mezzo di pagamento una carta di credito che non faccia parte del diretto circuito dell'agenzia di viaggio prescelta o convenzionate o pubblicizzate. Lamentano, inoltre, che tale pratica comporta in alcuni casi la triplicazione del prezzo del biglietto acquistato dal consumatore il quale ne viene a conoscenza solo dopo aver terminato la procedura di inserimento dei dati necessari all'acquisto.
  A tale proposito vorrei rilevare che la disciplina giuridica dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali ed a distanza è stata recentemente novellata tramite il Decreto Legislativo n. 21 del 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014 che ha sostituto alcuni articoli del Codice del Consumo (il Capo 1 del titolo 3, parte III artt. 45-67). Con tale Decreto è stata recepita nel nostro ordinamento italiano la Direttiva 2011/83/UE (nota come la Direttiva Consumer Rights) che ha apportato importanti innovazioni in materia di diritti dei consumatori, innalzando il relativo livello di protezione.
  Nel caso di specie, una transazione economica on-line volta all'acquisto di un titolo di viaggio rientra nella definizione di» contratto a distanza» di cui all'articolo 45, lettera g) del Codice del consumo, ovvero quel tipo di contratto, avente ad oggetto la vendita di beni e servizi, in cui la negoziazione e la stipulazione devono avvenire senza la presenza fisica e simultanea del consumatore e del professionista, utilizzando esclusivamente come canale di vendita i mezzi di comunicazione a distanza.
  A riguardo, l'articolo 49 disciplina le informazioni precontrattuali obbligatorie che il professionista deve fornire al consumatore con riferimento ai contratti a distanza ed a quelli negoziati fuori dei locali commerciali, in quanto, prima che il consumatore sia vincolato contrattualmente, ovvero durante la fase propedeutica all'acquisto, il professionista deve fornire informazioni scritte in modo chiaro comprensibile ed adeguate al mezzo di comunicazione a distanza utilizzato. Il consumatore, quindi, deve ricevere notizia, in brevi e inter alia, delle caratteristiche di beni e servizi, del prezzo totale, delle modalità di pagamento e consegna, della durata del contratto.
  Per ciò che riguarda l'interrogazione in parola e le pratiche commerciali scorrette che concernono possibili maggiorazioni per l'uso di determinate carte di credito, è di fondamentale importanza richiamare sia la lettera e) comma 1 e comma 6 dell'articolo 49 sia l'articolo 62 del medesimo Codice, rubricato «tariffe per l'utilizzo dei mezzi di pagamento». Dalla lettura congiunta della richiamata normativa si rileva che non solo il professionista in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, non può imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante (ad es. in caso di pagamenti con carte di credito o bancomat),tariffe superiori, ma che il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte deve essere specificato in fase precontrattuale e nel caso in cui il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o sugli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o, ancora, sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i) il consumatore non deve sostenere tali spese o gli eventuali costi aggiuntivi.
  Da quanto contenuto nell'atto di sindacato di cui discutiamo, invece, il consumatore avrebbe scoperto il prezzo finale al termine della transazione e che tale sovraprezzo era causato dalle spese del servizio dell'uso di determinate carte di credito. Tale pratica, pertanto, non consente agevolmente al consumatore/acquirente di venire a conoscenza in fase di prenotazione delle eventuali commissioni applicate, motivo per cui ciò integrerebbe i presupposti di una pratica commerciale scorretta, perché in violazione della disciplina prevista dal Codice del Consumo, nonché della già richiamata Direttiva.
  In questo quadro, tuttavia, non sembra essere opportuno assumere «iniziative normative», perché tale operazione normativa è stata recentemente svolta tramite il citato D.lgs. n. 21 del 21 febbraio 2014 di attuazione della Direttiva 2011/83/UE, che come è noto, disciplina i contratti a distanza ed i contratti conclusi fuori dai locali commerciali nonché i relativi obblighi di informativa precontrattuale quali le modalità di pagamento, le garanzie a favore del consumatore, le caratteristiche del prodotto o del servizio e l'obbligo di forma scritta e di un linguaggio chiaramente comprensibile.
  Allo stesso tempo, ritengo opportuno che siano poste in essere iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione volte a garantire una tutela effettiva del «contraente più debole» ed una corretta e generalizzata applicazione delle norme vigenti in materia.
  Evidenzio comunque che sia in materia di pratiche commerciali scorrette, sia in materia di contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali, il potere di vigilanza e sanzionatorio sulle pratiche commerciali scorrette, è attribuito all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), così come previsto dalle disposizioni degli artt. 27 e 66 del Codice del consumo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

credito

protezione del consumatore

concorrenza