ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09025

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 644 del 29/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/06/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/06/2016

SOLLECITO IL 21/09/2016

SOLLECITO IL 14/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09025
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Mercoledì 29 giugno 2016, seduta n. 644

   CARRESCIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 21-bis della legge n. 504 del 26 ottobre 1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le impose sulla produzione e sui consumi 9 relative sanzioni penali e amministrative) inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità) disciplina la complessa materia delle accise;
   con tale articolo di legge era stato approvato anche il programma sperimentale della durata di 6 anni (1o gennaio 2008 – 31 dicembre 2013) per l'uso delle emulsioni fissando le seguenti aliquote:
    a) per uso carburante:
     1. fino al 31 dicembre 2009: euro 256,70 per mille litri;
     2. a decorrere dal 1o gennaio 2010: 280,50 euro per mille litri;
    b) come combustibile per riscaldamento:
     1. 245,16 euro per mille litri;
   con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013, articolo 1, comma 634, è stata approvata la sperimentazione per altri 6 anni sul prodotto emulsione a decorrere dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre del 2019; l'efficacia della disposizione era subordinata alla preventiva approvazione del programma da parte della Commissione europea così come disposto dal comma 635 dello stesso articolo della legge n. 147 del 2013;
   con la legge n. 147 del 2013 sono poi state introdotte le seguenti aliquote di accisa:
    a) per uso carburante: euro 374,67 per mille litri;
    b) come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;
   sono state altresì inserite altre aliquote di accisa, non derivanti dal precedente programma del 2007, con riferimento a:
    a) emulsioni di olio combustibile denso ATZ:
     1. come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
     2. per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
    b) emulsione di olio combustibile denso BTZ:
     1. come combustibile per riscaldamento: 29,52 per mille chilogrammi;
     2. per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi;
   la Commissione Europea si è espressa favorevolmente al programma di sperimentazione presentato dall'Italia con riferimento all'uso delle emulsioni con decisione dell'11 aprile del 2015 recante «Aiuto di Stato SA. 37856 (2013/N) – Italia – proroga con diminuzione della dotazione per la riduzione del livello di tassazione dei prodotti petroliferi in emulsione con acqua (N 533/2007)»;
   la decisione della Commissione europea ha messo in evidenza che la dotazione richiesta su questo «Aiuto di Stato» è passata da 7.810.000 euro/anno a 2.200.000 euro anno con una riduzione pari a 5,61 milioni di euro per ogni anno;
   con riguardo alla variazione della aliquota di accisa sull'emulsione per autotrazione, l'Italia ha chiaramente adottato un criterio diverso rispetto al passato; nel primo programma (2007-2013) l'aliquota fissata dall'Italia era di 256,7 euro per mille litri fino al 31 dicembre 2009 e di 280,50 euro per mille litri nel periodo 2010-2013 (tale livello di tassazione si rifaceva al limite minimo imposto dalla «direttiva sulla tassazione dell'energia» – «DTE» del 2003 che fissava tale limite minimo di accisa in 303 euro per mille litri fino al 2009 ed in 330 euro per mille litri dal 2010 in poi);
   rispetto a tale limite l'Italia ha calcolato l'accisa solo sulla componente che nelle emulsioni è pari all'85 per cento del prodotto finale e con tale modalità sono stati ottenuti i valori delle accise agevolate per i due periodi trattati fino al 2013 (256,7 euro è l'85 per cento di 302 e 280,5 è l'85 per cento di 330);
   non essendo variato il livello minimo di tassazione in base alla «DTE» attualmente pari a euro 330 per mille litri, si sarebbe potuto replicare il ragionamento posto alla base del programma 2007-2013 e mantenere l'accisa a 280,5 anche per l'autotrazione così come in passato; per rispettare invece il limite minimo di 330 euro posto dalla «DTE», tale accisa è stata fissata in 374,67 euro ponendo però, in tal modo, tale prodotto fuori dal mercato dei trasportatori abituali che hanno diritto al rimborso di accisa fino alla concorrenza dell'aliquota vigente nel 2003 di 403 euro per mille litri;
   questo dato oggettivo trova riscontro anche nella nota n. 8 della decisione della Commissione europea del 2014 che così recita: «come indicato nel considerato 45 della decisione originaria, nel caso delle emulsioni acqua-gasolio ad uso carburante, l'Italia si avvale dell'articolo 16 della direttiva sulla tassazione dell'energia il quale prevede la possibilità di applicare una riduzione dell'aliquota per determinati prodotti e, partendo dal livello minimo di tassazione di euro 302, esenta la componente di acqua della miscela. Di conseguenza, la tassazione sulle emulsioni in questione è inferiore del 15 per cento all'aliquota minima e ammonta a 256,7 euro»;
   la sperimentazione sue emulsioni ha prodotto ulteriori sviluppi delle tecniche di produzione che hanno reo il prodotto sempre più compatibile per l'utilizzo quale combustibile/carburante alternativo al gasolio;
   le caratteristiche principali delle emulsioni sono tutte di carattere ambientale e riassumibili in un abbattimento sostanziale di molteplici fattori inquinanti quali: fumosità, PM 10 e PM 3, NOX e altro; il processo di combustione della componente gasolio, risulta essere ottimizzato grazie al combinato della presenza dell'acqua, dell'additivo e del sistema di taglio delle parcelle di combustibile;
   diverse imprese italiane hanno raggiunto positivi-risultati, ma per rendere possibile una più ampia diffusione dei prodotti, atteso che, come da classificazione NC 3824909799S098 (emulsione ad uso autotrazione) NC 3824909799S099 (emulsione ad uso riscaldamento) essi sono identificati come prodotti con caratteristiche specifiche che sostanzialmente ricalcano quelle del gasolio ma che non sono uguali, è necessario riconoscere l'emulsione quale carburante/combustibile al quale riservare una propria autonoma tassazione;
   l'emulsione, in sostanza, sostituisce ad ogni effetto il gasolio per tutti gli scopi già normati (autotrazione e riscaldamento);
   per consentirne l'uso per finalità ambientali anche in settori che già godono di specifiche agevolazioni, si rende però necessario un intervento legislativo che per l'accisa per il prodotto utilizzato per autotrazione per veicoli di portata superiore a 7,5 quintali, può essere fissata nel limite dell'85 per cento dell'accisa minima prevista dalla direttiva energia del 2010 (ad oggi, pari a 287,10 euro per 1000 litri) e in euro 245,16 per il prodotto utilizzato quale combustibile per il riscaldamento;
   nel caso di presenza di agevolazioni settoriali e/o territoriali, le stesse dovrebbero essere applicate anche all'emulsione utilizzando le medesime procedure previste per il gasolio, fermo restando che la loro applicazione non potrà mai superare in riduzione percentuale il differenziale fissato nei paragrafi che precedono;
   nel caso di settori aventi agevolazioni che esentano dal pagamento delle accise, anche alle emulsioni andrebbe riconosciuto il medesimo trattamento;
   la copertura di gettito per gli anni 2015 e 2016 resterebbe invariata rispetto a quanto già previsto, mentre per le annualità successive esse vanno rideterminate in sede di approvazione della legge di stabilità, tenendo conto del grado di effettivo utilizzo del prodotto;
   da una modifica della situazione attuale, senza alcun onere per lo Stato e a parità di gettito, ne trarrebbero benefici le imprese di trasporto e il sistema ambientale per le ridotte emissioni in atmosfera del combustibile utilizzato –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza della situazione descritta e se e quali iniziative intendono intraprendere per la riduzione del livello di tassazione dei prodotti petroliferi in emulsione con acqua e per porre fine alla penalizzante situazione in cui si trovano le imprese che hanno avviato la sperimentazione di nuovi prodotti con caratteristiche ambientalmente più sostenibili del gasolio. (5-09025)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accisa

combustibile di sostituzione

inquinamento da idrocarburi