ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08015

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 583 del 04/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: COLONNESE VEGA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2016
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2016
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2016
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2016
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2016
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 04/03/2016
Stato iter:
06/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/07/2016
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 06/07/2016
Resoconto LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/03/2016

DISCUSSIONE IL 06/07/2016

SVOLTO IL 06/07/2016

CONCLUSO IL 06/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08015
presentato da
COLONNESE Vega
testo di
Venerdì 4 marzo 2016, seduta n. 583

   COLONNESE, GRILLO, BARONI, DI VITA, SILVIA GIORDANO, LOREFICE e MANTERO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 42-bis introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2013 ha soppresso l'obbligo della certificazione medica per l'attività ludico-motoria/amatoriale (introdotto dal previgente articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 e dal correlato decreto attuativo del Ministero della salute del 24 aprile 2013);
   al riguardo, il Ministero della salute con circolare dell'11 settembre 2013 si è espresso affermando che la soppressione dell'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria, ha comportato la soppressione delle relative disposizioni recate dal citato decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013, previste nell'articolo 2 dello stesso;
   l'articolo 2 del decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013 definisce l'attività amatoriale come l'attività ludico-motoria praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o terzi;
   il regolamento degli EPS approvato dal CONI, all'articolo 2, sancisce che essi promuovono – tra l'altro – attività ludico-motoria e amatoriale;
   la disposizione di cui al citato articolo 2 del decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013 fa conseguire l'obbligo di certificazione medica da un presupposto del tutto irrilevante ai fini della tutela del bene salute: il fatto in sé del tesseramento presso un EPS, a prescindere da ogni valutazione di merito sull'attività realmente svolta dai tesserati. Sul punto va rammentato che la procedura di tesseramento effettuata da tali enti assolve la funzione di tutelare i partecipanti sotto il profilo assicurativo (responsabilità civile e infortuni) e di garantirne i diritti di eleggibilità e rappresentanza all'interno dell'ordinamento sportivo e non è in alcun modo indice del carattere agonistico o meno delle attività sportive svolte;
   l'inesistenza di un nesso causale tra tesseramento sportivo e carattere agonistico delle attività svolte genera un incentivo distorto ad organizzare e svolgere le attività ludico-amatoriali al di fuori dell'ordinamento sportivo ufficiale, allo scopo di risparmiare non solo i costi del certificato medico ma anche quelli del tesseramento assicurativo. Ne consegue un «effetto paradosso» per cui una norma destinata a tutelare la salute delle persone favorisce, in realtà, l'organizzazione parallela, anche improvvisata, di attività insicure sprovviste di tutela contro i rischi;
   la disposizione menzionata ad avviso degli interroganti è in contrasto, inoltre, con l'articolo 3 della Costituzione in quanto la medesima situazione giuridica – ossia lo svolgimento di un'attività ludico-amatoriale – viene trattata diversamente in relazione al soggetto che la svolge e solo per questo motivo. Allo stato dell'arte, infatti, essa è soggetta a oneri e costi amministrativi se organizzata da un EPS che tessera i suoi partecipanti, mentre ne è esente se gestita da un qualsiasi altro soggetto economico, anche per fini di lucro –:
   se non ritenga di porre in essere tutte le iniziative normative, anche a carattere interpretativo, affinché sia esentata dall'obbligo di certificazione medica anche l'attività ludica motoria ed amatoriale organizzata – a beneficio dei propri tesserati – dagli enti di promozione sportiva, al fine di far cessare il trattamento ingiustamente discriminatorio attualmente esistente a sfavore di tali enti e il conseguente aggravio di costi da essi sopportato rispetto ad altre tipologie di organizzazioni o imprese che svolgono le stesse attività senza soggiacere all'obbligo del tesseramento.
(5-08015)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 luglio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-08015

  Il decreto ministeriale 24 aprile 2013 recante «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita» all'articolo 2 riporta la definizione di attività sportiva amatoriale: «... quella praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi...».
  Successivamente, l'articolo 42-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 ha soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria ed amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013.
  Con circolare dell'11 settembre 2013 il Ministero della salute ha fornito dei chiarimenti relativi alle criticità interpretative nell'applicazione delle norme sulla certificazione delle attività sportive, ribadendo che la norma intervenuta ha soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria anche con riguardo alle relative disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del 24 aprile 2013.
  Inoltre, il decreto 8 agosto 2014 ha adottato le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, definendo gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio di tale certificato e il Ministero della salute ha attivato, fin dal mese di luglio 2014, un gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport, al fine di esaminare e fornire indicazioni sulla corretta applicazione della normativa introdotta da tale decreto.
  Il Ministero, infine, con nota esplicativa del 16 giugno 2015, si è pronunciato ribadendo i principi e le definizioni ed introducendo, altresì, il principio di distinzione tra le diverse tipologie di tesseramento, ai fini della sussistenza, o meno, dell'obbligo di certificazione sanitaria, ponendo a carico del CONI l'indicazione di tali attività distinte, nell'ambito dell'attività non agonistica, tra tesserati che svolgono attività sportive regolamentate, tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico nonché tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva; ciò al fine di limitare alla sola categoria dei tesserati che svolgono attività sportive regolamentate l'obbligo di certificazione sanitaria.
  Infine, il Ministero della salute, con successiva nota del 28 ottobre 2015, ha ritenuto di differire il termine dal 31 ottobre 2015 al 31 maggio 2016, al fine di consentire al CONI di provvedere, impartendo tale indicazione alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI stesso. Tale iniziativa si è poi perfezionata mediante una nota con la quale il CONI, in data 10 giugno 2016, ha precisato che per i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate sussiste l'obbligo del certificato di idoneità non agonistico; invece, i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico non sono tenuti all'obbligo di certificazione sanitaria (fermo restando che è sempre consigliato un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva); mentre i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti) non sono sottoposti all'obbligo di alcuna certificazione sanitaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica sanitaria

rischio sanitario

diritto alla salute