ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07544

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 556 del 27/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 27/01/2016
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 27/01/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 27/01/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 27/01/2016
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/01/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 27/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 27/01/2016
Stato iter:
28/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/01/2016
Resoconto MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 28/01/2016
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 28/01/2016
Resoconto MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/01/2016

SVOLTO IL 28/01/2016

CONCLUSO IL 28/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07544
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Mercoledì 27 gennaio 2016, seduta n. 556

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI e ZOLEZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   con una prima sentenza, nel 2007, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue) ha dichiarato che l'Italia era venuta meno, in modo generale e persistente, agli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti stabiliti dalle direttive relative ai rifiuti, ai rifiuti pericolosi e alle discariche di rifiuti;
   nel 2013, la Commissione europea ha ritenuto che l'Italia non avesse ancora adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 2007. In particolare, 218 discariche ubicate in 18 delle 20 regioni italiane non erano conformi alla direttiva «rifiuti»; inoltre, 16 discariche su 218 contenevano rifiuti pericolosi in violazione della direttiva «rifiuti pericolosi»; infine, l'Italia non aveva dimostrato che 5 discariche fossero state oggetto di riassetto o di chiusura ai sensi della direttiva «discariche di rifiuti»;
   nel corso della causa c-196/13, la Commissione europea ha affermato che, secondo le informazioni più recenti, 198 discariche non erano ancora conformi alla direttiva «rifiuti» e che, di esse, 14 non erano conformi neppure al direttiva «rifiuti pericolosi». Inoltre, sarebbero rimaste due discariche non conformi alla direttiva «discariche di rifiuti»;
   nella sentenza della Cgue del 2 dicembre 2014, la Corte ha ricordato, innanzitutto, che la mera chiusura di una discarica o la copertura dei rifiuti con terra e detriti non è sufficiente per adempiere agli obblighi derivanti dalla direttiva «rifiuti». Pertanto, i provvedimenti di chiusura e di messa in sicurezza delle discariche non sono sufficienti per conformarsi alla direttiva. Oltre a ciò, gli Stati membri sono tenuti a verificare se sia necessario bonificare le vecchie discariche abusive e, all'occorrenza, sono tenuti a bonificarle. Il sequestro della discarica e l'avvio di un procedimento penale contro il gestore non costituiscono misure sufficienti. La Corte ha rilevato poi che, alla scadenza del termine impartito, lavori di bonifica erano ancora in corso o non erano stati iniziati in certi siti; riguardo ad altri siti, la Corte ha contestato che non è stato fornito alcun elemento utile a determinare la data in cui detti lavori sarebbero stati eseguiti. La Corte, quindi, ne è arrivata alla conclusione che l'obbligo di recuperare i rifiuti o di smaltirli senza pericolo per l'uomo o per l'ambiente, nonché quello, per il detentore, di consegnarli ad un raccoglitore che effettui le operazioni di smaltimento o di recupero di rifiuti, o di provvedere egli stesso a tali operazioni, sono stati violati in modo persistente;
   la Corte è arrivata alla conclusione che l'Italia non ha adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 2007 e che è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione europea. Di conseguenza, la Corte ha condannato l'Italia a pagare una somma forfettaria di 40 milioni di euro. La Cgue ha rilevato poi che l'inadempimento perdura da oltre sette anni e che, dopo la scadenza del termine impartito, le operazioni sono state compiute con grande lentezza; un numero importante di discariche abusive si registra ancora in quasi tutte le regioni italiane. Essa considera quindi opportuno infliggere una penalità decrescente, il cui importo sarà ridotto progressivamente in ragione del numero di siti che saranno messi a norma conformemente alla sentenza, computando due volte le discariche contenenti rifiuti pericolosi. L'imposizione, su base semestrale, consentirà di valutare l'avanzamento dell'esecuzione degli obblighi da parte dell'Italia. La prova dell'adozione delle misure necessarie all'esecuzione della sentenza del 2007 dovrà essere trasmessa alla Commissione europea prima della fine del periodo considerato. La Corte ha condannato quindi l'Italia a versare altresì una penalità semestrale a far data dal 2 dicembre 2014 e fino all'esecuzione della sentenza del 2007. La penalità sarà calcolata, per quanto riguarda il primo semestre, a partire da un importo iniziale di 42.800.000 euro. Da tale importo saranno detratti 400.000 euro per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma e 200.000 di euro per ogni altra discarica messa a norma. Per ogni semestre successivo, la penalità sarà calcolata a partire dall'importo stabilito per il semestre precedente, detraendo i predetti importi in ragione delle discariche messe a norma in corso di semestre;
   il 13 luglio 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera con cui sollecita il pagamento della penale dovuta per il primo semestre successivo alla sentenza. La penale richiesta in tale lettera ammonta a 39.800.000 euro, importo che è stato calcolato sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito ai progressi realizzati nella messa in conformità delle discariche giacché, alla data del 2 giugno 2015, esistevano ancora 185 discariche non conformi alle direttive europee, ossia inottemperanti a quanto stabilito dalla più volte richiamata sentenza della Cgue;
   il 2 dicembre 2015 è scaduto il secondo semestre successivo alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla causa c-196/13 –:
   se la Commissione europea abbia comunicato all'Italia l'ammontare della sanzione relativa al secondo semestre successivo alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla causa c-196/13 ed, eventualmente, a quanto ammonterebbe la richiamata sanzione. (5-07544)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 gennaio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-07544

  Con riferimento all'argomento di cui in oggetto si rappresenta quanto segue.
  La questione sottoposta dall'on. Interrogante riguarda la mancata esecuzione della prima sentenza di condanna del 26 aprile 2007 per violazione della direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CEE, della direttiva 91/689/CEE e della direttiva 1999/13/CE in riferimento a 200 discariche presenti sul territorio di 18 Regioni italiane.
  Il 2 dicembre 2014, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia al pagamento, per le suddette violazioni, di una sanzione forfettaria di 40 milioni di euro e di una penalità semestrale di 42,8 milioni di euro da pagarsi fino all'esecuzione completa della sentenza.
  La sentenza di condanna riguardava 200 discariche.
  Nella sentenza era inoltre indicato il criterio che avrebbe permesso di detrarre dalla unzione semestrale 400.000 euro per la messa a norma di ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi e 200.000 euro per la messa a norma di ciascuna altra discarica contenente rifiuti non pericolosi.
  A seguito della condanna, la Commissione europea ha richiesto la trasmissione, entro il 2 giugno 2015, contestualmente al pagamento della somma forfettaria, di specifiche informazioni sulle misure adottate in ottemperanza alla sentenza, chiarendo che, per dare esecuzione alla sentenza, non basta garantire che nei siti oggetto della condanna non, siano più depositati rifiuti o che i rifiuti già depositati siano gestiti in conformità alla normativa UE in materia, ma occorre altresì verificare che i rifiuti non abbiano inquinato il sito e, in caso di inquinamento, eseguire le necessarie attività di messa in sicurezza o bonifica del sito. A giugno 2015, il Ministero ha trasmesso al Dipartimento per le Politiche Europee per il successivo inoltro alla Commissione europea la documentazione, ricevuta dalle Regioni, utile a dimostrare la messa a norma di 54 siti. A seguito della disamina della documentazione acquisita, la Commissione europea ha riconosciuto la messa a norma di 14 discariche e di un errore di censimento rispetto alle 54 indicate dal Governo Italiano, escludendole dal pagamento della penalità semestrale, contestualmente ha notificato l'ingiunzione di pagamento della penalità semestrale per le discariche restanti, per un ammontare di euro 39.800.000,00.
  Con specifico riferimento alle sanzioni, si precisa che risultano pagate tanto la sanzione forfettaria di 40 M/euro, notificata con la sentenza di condanna, quanto la penalità per il primo semestre di 39.800 M/euro, ingiunta con decisione SG-Greffe del 13 luglio 2015. Ad oggi non risulta ancora notificata la seconda ingiunzione di pagamento posto che la Commissione europea sta istruendo la documentazione trasmessa in data 2 dicembre 2015.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

sentenza della Corte CE

gestione dei rifiuti