ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06757

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 508 del 22/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: DI VITA GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2015
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2015
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2015
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2015
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2015
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 22/10/2015
Stato iter:
15/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/12/2015
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 15/12/2015
Resoconto COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/10/2015

DISCUSSIONE IL 15/12/2015

SVOLTO IL 15/12/2015

CONCLUSO IL 15/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06757
presentato da
DI VITA Giulia
testo di
Giovedì 22 ottobre 2015, seduta n. 508

   DI VITA, SILVIA GIORDANO, COLONNESE, LOREFICE, GRILLO, BARONI e MANTERO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati», il Parlamento riconoscendo la sussistenza di una responsabilità pubblica, ha previsto un sostegno economico a quei cittadini resi fisicamente o psichicamente menomati;
   l'interrogate ha presentato in Parlamento la proposta di legge n. 2268, avente ad oggetto la modifica della procedura di indennizzo ex legge n. 210 del 1992 per le lesioni all'infermità psico-fisica derivante da vaccinazione obbligatoria;
   a parere degli interroganti appare necessario porsi l'obiettivo di intervenire sulla materia, apportando quelle modificazioni indispensabili affinché lo strumento legislativo previsto dalla citata legge si mantenga all'altezza sia delle mutate esigenze assistenziali, che di quelle giuridiche più volte ridisegnate dalla giurisprudenza;
   nella prospettiva di un futuro intervento legislativo, dunque, si ritiene anzitutto indispensabile conoscere alcuni dati statistici relativi alle pratiche di indennizzo ad oggi gestite dalla competente direzione presso il Ministero della salute; è indispensabile conoscere, nel dettaglio, le modalità messe in atto per la loro catalogazione ed archiviazione, nonché i riferimenti ai capitoli del bilancio ministeriale disposti a copertura della spesa necessaria per farvi fronte –:
   quale sia il numero totale delle posizioni/pratiche di indennizzo ex legge n. 210 del 1992 per danni da vaccinazioni obbligatorie attualmente gestite dalla competente direzione ministeriale attraverso la banca dati NSIS;
   se la competente direzione ministeriale provveda alla catalogazione delle posizioni di indennizzo ex legge n. 210 del 1992 per danni da vaccinazioni obbligatorie, anche in base alle patologie diagnosticate, in sede di verifica della commissione medica-ospedaliera competente o in sede di ricorso ministeriale, al soggetto beneficiario dell'indennizzo e, in caso affermativo, se possa indicare quali esse siano e i relativi dati statistici;
   quante domande di indennizzo ex legge n. 210 del 1992 per danni da vaccinazioni obbligatorie lo Stato abbia accolto dall'entrata in vigore della legge ad oggi e per quale ammontare complessivo, quante domande siano state invece rigettate per mancato riscontro del nesso causale, e quante siano ancora al vaglio della competente direzione ministeriale;
   se possa indicare quali siano e a quale cifra ammontino le attuali posizioni di bilancio destinate agli indennizzi, nonché ai risarcimenti dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie ex lege n. 210 del 1992. (5-06757)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 15 dicembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-06757

  La legge 25 febbraio 1992, n. 210 «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati», riconosce ai soggetti che, a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati hanno riportato danni irreversibili, il diritto a percepire un indennizzo, vitalizio, da parte dello Stato.
  A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, le funzioni e le risorse in materia di indennizzi sono state trasferite alle Regioni, ad eccezione della Regione Sicilia, che rimane, ad oggi, l'unica di competenza statale.
  Con la legge 29 ottobre 2005, n. 229, sono stati riconosciuti ulteriori benefici economici ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria che risultino già titolari dell'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
  Al Ministero della salute è attribuita dalla suddetta normativa la gestione di tutte le istanze tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla legge n. 229/2005, presentate dai soggetti già titolari dell'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992.
  Il riconoscimento di quest'ultimo è avvenuto, nel maggior numero dei casi, in sede regionale a seguito del giudizio medico-legale delle competenti Commissioni medico-ospedaliere, a cui è affidata la valutazione dei requisiti previsti dalla legge.
  Pertanto, anche i dinieghi al riconoscimento del suddetto beneficio restano a carico dei singoli Enti regionali, salvo i ricorsi al Ministero della salute, ex articolo 5 della legge n. 210/1992.
  Quindi, il mancato riconoscimento del nesso causale tra la vaccinazione e la patologia lamentata, dell'ascrizione tabellare e della tempestività della domanda, non permette di proporre domanda di indennizzo di cui alla legge n. 229/2005.
  Allo stato, la platea dei beneficiari di entrambi gli indennizzi si compone di 620 soggetti, per un importo complessivo annuale pari a circa 29 milioni di euro.
  Inoltre, si precisa che l'ammontare del beneficio economico per singolo danneggiato della legge n. 229/2005 è modulato dalla categoria della gravità della patologia, unico criterio per quantificare l'importo complessivo del fabbisogno economico per l'erogazione dei ruoli di spesa fissa.
  Da ultimo, in materia di risarcimento del danno da vaccinazione, si evidenzia che il numero di contenziosi instaurati in un anno è pari a circa 20 con risarcimenti variabili a secondo delle sentenze dei giudici.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

indennizzo

statistica della sanita'

malattia