ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05279

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 404 del 08/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: MATARRESE SALVATORE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 08/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 08/04/2015
VARGIU PIERPAOLO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 08/04/2015
DAMBRUOSO STEFANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 08/04/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 08/04/2015
Stato iter:
09/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/04/2015
Resoconto MATARRESE SALVATORE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 09/04/2015
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 09/04/2015
Resoconto MATARRESE SALVATORE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/04/2015

SVOLTO IL 09/04/2015

CONCLUSO IL 09/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05279
presentato da
MATARRESE Salvatore
testo di
Mercoledì 8 aprile 2015, seduta n. 404

   MATARRESE, D'AGOSTINO, VARGIU e DAMBRUOSO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   le criticità riguardanti l'applicazione della disciplina relativa alla garanzia globale di esecuzione, rischiano, in un quadro di crisi economica insostenibile, di riflettersi negativamente sulla realizzazione delle opere di maggiore rilevanza per il Paese e contestualmente sui livelli occupazionali;
   la «garanzia globale di esecuzione», introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 9, comma 57, della legge 18 novembre 1998, n. 415, poi modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge lo agosto 2001, n. 166, è stata nuovamente prevista dall'articolo 129, codice degli appalti; il relativo regolamento di attuazione disciplina sistema di garanzia globale per tutti gli appalti di lavori di sola esecuzione di importo a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, agli appalti integrati di importo superiore a 75 milioni di euro, nonché per gli affidamenti a contraente generale, quale che ne sia l'ammontare;
   la garanzia può essere prestata anche da più banche o assicurazioni o dall'impresa capogruppo in caso di raggruppamenti temporanei di imprese aggiudicatari, ma congiuntamente con altro garante. L'eventuale impresa capogruppo deve essere in possesso di un patrimonio netto non inferiore all'importo dei lavori e comunque superiore a 500 milioni di euro;
   la ratio della disciplina è quella di fornire agli appalti di una garanzia di maggior rilievo rispetto alla garanzia definitiva di cui all'articolo 113 del codice. Infatti, nei casi contemplati, il soggetto garante si obbliga nei confronti del committente, non solo alla corresponsione di un importo di denaro, ma anche, su richiesta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatario all'obbligazione del fare, dedotta in contratto, tramite un soggetto sostitutivo che subentra nell'esecuzione dei lavori. Si tratta quindi di una garanzia di buon adempimento cui si aggiunge la garanzia di subentro di cui all'articolo 131 del regolamento;
   in merito all'applicazione di questo istituto, che si aggiunge alle altre garanzie previste nei contratti di appalto quali, la cauzione provvisoria in fase di gara, la cauzione definitiva, la construction all risk e la decennale postuma, stanno emergendo notevoli criticità in quanto nessun istituto bancario o assicurativo nazionale si rende disponibile a stipulare con le imprese la garanzia globale;
   una delle criticità è rappresentata dalla mancanza di strumenti effettivi per l'applicazione di questa garanzia. Il sistema bancario e quello assicurativo si muovono con logiche tradizionali basate sulla massima raccolta di rischi omogenei in applicazione di indici probabilistici ai fini dell'individuazione del rischio medio come già segnalato al Governo ed al Parlamento dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il 28 febbraio 2002;
   altro elemento di criticità è rappresentato dal requisito di patrimonio netto dell'impresa (o alla capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese) che deve essere superiore ai 500 milioni di euro per contrarre la garanzia globale e che risulta posseduto da un limitatissimo numero di imprese del nostro Paese. Questa circostanza di fatto esclude, soprattutto in questo momento di crisi economica ed in particolare del settore delle costruzioni, la maggior parte delle imprese dalle gare con gravi ricadute in termini occupazionali;
   il rischio concreto è che un gran numero di gare di appalto potrebbero andare deserte con conseguenti ritardi nella realizzazione degli investimenti programmati;
   l'entrata in vigore della disciplina, prevista per l'8 giugno 2012, è stata fatta slittare di un anno dal decreto-legge 73 del 2012, convertito dalla legge n. 119 del 2012, infine, al 30 giugno 2014 dall'articolo 21 del decreto-legge 69 del 2013;
   le proroghe sono apparse necessarie al legislatore per porre rimedio a già evidenti criticità che, nel corso del tempo, hanno poi evidenziato la mancanza di strumenti efficaci, utili a garantire la corretta applicazione delle norme e la coerenza con tutte le altre garanzie previste a tutela degli enti committenti dalla disciplina vigente in materia;
   nell'atto di segnalazione n. 2, del 4 luglio 2013, l'Autorità nazionale anti corruzione, nel ribadire l'ulteriore differimento al 30 giugno 2014 dell'entrata in vigore dell'obbligo della garanzia globale di esecuzione e nel «...prendere atto, con rammarico, dell'ulteriore rinvio...», auspicava che «...il periodo di ulteriore proroga non trascorra invano, ma che tale periodo venga utilizzato per avviare lo studio di soluzioni che consentano di superare le difficoltà poste dal mercato alla copertura di tali rischi. Al riguardo potrebbe essere utile valutare le esperienze estere in materia, ovvero avviare sperimentazioni per alcuni settori specifici, al fine di trovare soluzioni al riguardo...»;
   di fatto, però, dal 30 giugno 2014 non sono state più riproposte proroghe al differimento dell'entrata in vigore della disciplina e nel frattempo non sono state nemmeno avanzate adeguate soluzioni ai problemi che le avevano rese necessarie;
   il Governo ha manifestato, in più occasioni, l'intenzione di voler revisionare il codice degli appalti in conformità del recepimento delle direttive dell'Unione europea in chiave di semplificazione. È proprio in tale contesto che sarebbe auspicabile rivisitare il complesso delle garanzie previste nelle norme vigenti integrando coerentemente l'istituto della garanzia globale;
   una ulteriore proroga appare necessaria e motivata in attesa della rivisitazione del meccanismo della garanzia globale di esecuzione nell'ambito della complessiva revisione del codice degli appalti e del recepimento delle direttive comunitarie di settore, al fine di scongiurare un blocco del mercato e conseguenti rallentamenti nella realizzazione di opere pubbliche rilevanti per il Paese, che potrebbe generare effetti negativi sui livelli occupazionali. La proroga è inoltre necessaria anche per consentire alle piccole e medie imprese di continuare a partecipare alle gare in un regime di concorrenza effettiva, evitando una inevitabile contrazione del mercato non coerente con la necessità di favorire il lavoro e l'occupazione per superare la crisi attuale –:
   se non intenda assumere iniziative urgenti per prorogare ulteriormente il differimento dell'entrata in vigore della disciplina della garanzia globale di esecuzione, poiché di fatto non sono cambiate le condizioni oggettive che hanno motivato le precedenti proroghe. (5-05279)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-05279

  La garanzia globale di esecuzione ha rappresentato un mutamento di indirizzo normativo voluto dal legislatore italiano per rafforzare la posizione della stazione appaltante.
  Attualmente essa dovrebbe applicarsi solo ad appalti di grandi dimensioni, che sono in numero molto ridotto.
  Ma questa circostanza non ne facilita l'applicazione, al contrario pone problematiche applicative sia in relazione al mercato degli appalti che con riferimento a quello delle assicurazioni.
  Infatti, rispetto alle tradizionali garanzie di tipo risarcitorio si è inserito un istituto completamente nuovo – di derivazione anglosassone – che prevede l'inserimento del garante (surer) nella fase realizzativa dell'opera e quindi la sostituzione dell'impresa inadempiente, in caso di ritardo o fermo lavori. Con questo nuovo tipo di garanzia la liquidazione dei danni viene sostituita con l'esecuzione in forma specifica dell'opera.
  Le finalità della norma sono condivisibili: controllare in ogni momento l'esecuzione dell'opera e sostituire tempestivamente l'impresa inadempiente evitando ripercussioni negative sui tempi e i costi di realizzazione dell'opera.
  Questa normativa espone però il surer ad un rischio molto elevato, proprio in ragione del numero limitato di appalti disciplinati in tal modo, che non permette a questo soggetto di spalmare il rischio su un numero maggiore di contratti, riducendo così il rischio complessivo che egli assume. È evidente, infatti, che assicurare solo grandi appalti espone le imprese a rischi particolarmente concentrati e quindi potenzialmente pericolosi per la loro stabilità.
  Ben note sono le criticità emergenti e si è a conoscenza di diverse gare in atto che rischiano di andare deserte in quanto, nel nostro Paese, mancano gli strumenti effettivi per l'applicazione di tale norma; ciò è la prova tangibile di quanto possa risultare difficile trapiantare in un ordinamento istituti, pur validi, provenienti da altri sistemi giuridici.
  Per superare queste criticità è stata avanzata da parte di ANAC la proposta di estendere lo strumento anche per appahi medio-piccoli; ciò permetterebbe di spalmare il rischio su un numero maggiore di contratti, riducendo così il rischio complessivo per il surer.
  Peraltro, l'estensione auspicata potrebbe scontrarsi con l'ostilità delle imprese di assicurazione ad assumere rischi connessi all'esecuzione, in quanto abituate alle logiche dell'attività assicurativa tradizionale basata sulla massima raccolta di rischi omogenei in applicazione di indici probabilistici ai fini dell'individuazione del rischio medio.
  La prova di queste difficoltà è offerta dalla proroga della entrata in vigore di questa norma, più volte reiterata, che è stata voluta dal MIT proprio per evitare i rischi di blocco delle gare per l'affidamento degli appalti di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi, in particolare, alle grandi opere.
  Come è noto, tale proroga, sulla base di quanto previsto, da ultimo, dall'articolo 21 del decreto-legge «Fare» n. 69 del 2013, è venuta a scadenza il 30 giugno 2014.
  Il MIT si è fatto parte diligente nel giugno dello scorso anno per intervenire sulla problematica anche con un provvedimento di urgenza; tuttavia, la proroga non è stata ulteriormente reiterata.
  In ogni caso, nelle more della revisione e semplificazione della disciplina vigente in sede di recepimento delle direttive UE 23, 24 e 25 del 2014 in materia di appalti pubblici, ribadisco l'intenzione del Governo di produrre ogni sforzo per non interrompere la realizzazione di opere in corso, valutando al riguardo ogni azione possibile, anche in sinergia con ANAC.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

direttiva comunitaria

garanzia di credito

concorrenza