ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04204

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 344 del 03/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 03/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE 03/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/12/2014
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 04/12/2014
Resoconto PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/12/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 04/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04204
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Mercoledì 3 dicembre 2014, seduta n. 344

   BUSIN e GUIDESI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   sin dalla sua prima applicazione l'imposta municipale non è mai stata applicata ai terreni incolti montani, infatti il decreto legislativo n. 23 del 2011, nel quadro del federalismo fiscale, nel suo spirito originario definito dal Governo nel 2011 prima dell'avvenuto del Governo dei tecnici del Premier Mario Monti, prevedeva all'articolo 9, comma 8, la conferma delle esenzioni contemplate prima dall'ICI: in particolare, disciplina l'esenzione dal tributo locale per terreni agricoli, ricadenti in aree montane o collinari, così come delimitate dall'articolo 15 della legge n. 984 del 1977, e individuate dall'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993: alcune regioni, peraltro, hanno approvato in materia di competenza legislativa primaria di agricoltura, dei provvedimenti atti ad individuare con propria deliberazione i territori agricoli ricadenti in aree montane, di collina o svantaggiate;
   successivamente con il decreto-legge n.16 del 2012, cosiddetto «Decreto semplificazioni», all'articolo 4, comma 5-bis, è stato previsto che con un apposito decreto ministeriale, venissero individuati i comuni nei quali dal 2014, si sarebbe applicata l'esenzione, sulla base: – dell'altitudine, riportata nell'elenco ISTAT; – e dei soggetti che li detengono (CD o IAP iscritti alla previdenza agricola o meno);
   la successiva circolare 11 marzo 2013, n. 5, dell'Agenzia delle entrate confermava che tutti i terreni incolti montani o di collina dovevano erano esenti da IMU, a prescindere dalla qualificazione agricola degli stessi, determinando invece l'assoggettamento a IRPEF e alle addizionali sul reddito dominicale;
   con il decreto-legge n. 66 del 2014, adottato il 24 aprile 2014 e convertito solo il 24 giugno successivo, si è intervenuti a metà dell'anno ed in maniera retroattiva, cioè a valere sull'intera annualità 2014, rideterminando, in senso peggiorativo, i criteri di imposizione fiscale, imponendo un aggravio inaspettato sia per i proprietari sia per i comuni interessati;
   l'articolo 22 del citato decreto infatti, riducendo tutta una serie di agevolazioni fino ad allora riconosciute al settore agricolo, interviene, al comma 2, anche in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano rivisti i criteri di applicazione; non si tratta di una revisione meramente formale, né di un aggiornamento, ma di una volontaria penalizzazione, perché il vero scopo del decreto è ottenere dai terreni montani un maggiore gettito annuo pari ad almeno 350 milioni di euro, e come già detto, con impatto retroattivo al 2014; unico scopo della revisione è dunque drenare ulteriori risorse locali;
   il comma 2 del citato articolo 22 novella il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione dall'IMU sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
   il decreto Ministeriale che individua il nuovo elenco di comuni montani e collinari per i quali è prevista l'esenzione totale, parziale o al pagamento dell'intera imposta a partire dal 2014, al momento in cui è presentata la presente interrogazione, non risulta ancora pubblicato;
   al contrario il Ministero dell'interno, sul sito relativo alla finanza locale, ha comunicato l'aggiornamento delle assegnazioni finanziarie agli enti locali aggiornata al 28 novembre 2014, in cui si evidenzia una decurtazione del Fondo di solidarietà comunale per i comuni di collina e montagna appartenenti alle comunità collinari, per «riduzione maggiori introiti IMU terreni agricoli ai sensi del citato articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n.16 del 2012, indirettamente imponendo ai comuni di incassare la nuova IMU dai proprietari di terreni incolti fino ad oggi esenti, la cui scadenza è fissata al 16 dicembre 2014;
   la norma determina quindi almeno 350 milioni di maggiori tasse a danno di proprietari di terreni di montagna, dal quale non ricavano alcun reddito, e che fino ad oggi erano stati esentati anche in considerazione del fatto che si tratta di aree disagiate, e al fine di scoraggiarne l'abbandono;
   determina al momento incertezza e la mancata definizione degli ambiti di applicazione, alla vigilia della scadenza del pagamento;
   determina inoltre difficoltà per gli stessi comuni, dovute all'assenza di banche dati dei terreni agricoli, con il dubbio che debbano essere inclusi in tale definizione anche quelli boschivi, in quanto sempre esenti da ICI e IMU;
   in mancanza del decreto ministeriale gli stessi comuni non sono in grado di informare i cittadini che sono nuovi soggetti IMU ledendo anche il principio di fiducia e collaborazione comune-cittadini che in queste zone è tutt'ora forte e positivo;
   non è infine chiaro quali criteri siano stati utilizzati dal Governo per definire i tagli ai comuni, dato che esistono rilevazioni di gettito precedenti su cui effettuare le stime;
   i comuni, trovandosi a gestire questa novità dopo la chiusura dei bilanci preventivi, e non avendo deliberato l'aliquota IMU per i suddetti terreni incolti prima esenti, sarebbero costretti ad applicare automaticamente l'aliquota base dello 0,76 per cento; si sottolinea come i comuni, chiudendo i bilanci al 30 novembre, pur essendo al corrente della possibilità di riclassificazione dei terreni montani, non erano al corrente del taglio del fondo di solidarietà comunale che ha comportato, da parte dello Stato, il mero ribaltamento dell'onere di ottenere il maggiore gettito di 350 milioni dallo Stato ai comuni; inoltre, soprattutto per quel che riguarda le proprietà collettive, sarà impossibile per i comuni ottenere effettivamente l'intero gettito dell'IMU, laddove si tratta, concretamente, di boschi posseduti da 8 o 10 proprietari, spesso deceduti o non più rintracciabili, che dato lo scarsissimo valore dei terreni, se ne sono disinteressati –:
   alla luce dei ritardi nel predisporre il decreto ministeriale e del taglio al fondo di solidarietà per i comuni di montagna avvenuto a ridosso della predisposizione dei bilanci previsionali dei comuni, nonché dei maggiori ed ingiustificati oneri che sarebbero imposti ai proprietari, se il Governo ritenga opportuno assumere iniziative per evitare relativamente all'anno in corso l'applicazione retroattiva dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 ed i conseguenti tagli nei trasferimenti ai comuni e superare definitivamente l'imposizione relativa ai medesimi terreni nell'ambito della ridefinizione della fiscalità immobiliare a decorrere dal 1o gennaio 2015. (5-04204)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta locale

comune

terreno agricolo