ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04202

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 344 del 03/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014
SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014
MORANI ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014
MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014
ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014
DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014
ANZALDI MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014
BURTONE GIOVANNI MARIO SALVINO PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014
GINEFRA DARIO PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014
TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/12/2014
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 04/12/2014
Resoconto PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/12/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 04/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04202
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Mercoledì 3 dicembre 2014, seduta n. 344

   CAUSI, DE MENECH, SANGA, MORANI, OLIVERIO, MONGIELLO, ANTEZZA, DAL MORO, CENNI, ANZALDI, BURTONE, ZANIN, CARRA, ROMANINI, GINEFRA, TERROSI, SANI e RUBINATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la popolazione residente nelle province interamente montane è quotidianamente esposta a una peculiare condizione di disagio, a causa delle generali difficoltà di spostamento sul territorio e delle frequenti interruzioni o limitazioni dei collegamenti viari, in particolare nei periodi invernali;
   buona parte degli appezzamenti di terreno posti in zone interamente montane sono irraggiungibili per gran parte dell'anno, a causa del gelo e delle precipitazioni nevose;
   i proprietari di appezzamenti di terreno in zone interamente montane sono spesso a proprie spese — in prima linea nella salvaguardia dell'ambiente e nell'azione contro il rischio idrogeologico e gli incendi boschivi, tramite la costruzione e la manutenzione di canali, muri a secco, terrazzamenti, strade consortili e altri presidi volti a preservare il patrimonio comune;
   la produzione di beni alimentari in terreni posti in zone montane risulta molto più onerosa e dispendiosa di quanto non accada per analoghi terreni posti in zone di pianura, tanto che la produzione vitivinicola in queste zone è fino a quattro volte più costosa di quella di pianura, venendo perciò comunemente definita «viticoltura eroica»;
   in relazione a queste particolari condizioni, il legislatore ha riconosciuto uno speciale trattamento fiscale a tali territori, disponendo — attraverso l'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992 — la totale esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
   il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, come sostituito dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, ha disposto la revisione del regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, al fine di ampliare — già dall'anno d'imposta in corso e dunque con effetto sostanzialmente retroattivo — la platea dei contribuenti assoggettati all'imposta;
   in particolare, la citata disposizione prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'interno, siano rideterminati i comuni nei quali si applica la prevista esenzione IMU «sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)»;
   per le predette difficoltà di collegamento, nella maggior parte dei comuni di montagna la sede della casa comunale è stata nel tempo spostata o costruita ab initio a fondovalle; pertanto, la sua altitudine — assunta dall'ISTAT a riferimento per la classificazione statistica dei comuni — non può ritenersi un indice minimamente idoneo a definire la natura «montana» di un comune, a maggior ragione se tale definizione è posta a fondamento di un trattamento fiscale differenziato per i contribuenti;
   con un comunicato pubblicato sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze si informa che con il decreto interministeriale 28 novembre 2014, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stata rimodulata l'applicazione dell'esenzione dall'IMU, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, novellato dal decreto-legge n. 66 del 2014;
   in base a tale decreto interministeriale i soggetti obbligati al versamento per l'anno 2014 dell'IMU relativa ai terreni agricoli ubicati nei comuni montani devono effettuarlo in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014, a pochissimi giorni dalla pubblicazione del decreto stesso;
   il decreto medesimo stabilisce che sono esenti dall'imposta:
    i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)»;
    i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco;
   la decisione di assumere il solo indice dell'altitudine (determinata prendendo a riferimento l'altitudine del centro) quale nuovo riferimento per l'individuazione dei comuni montani esonerati dall'applicazione dell'IMU agricola, determinerà, in via di fatto, un'irragionevole disparità di trattamento tra territori del tutto omogenei, anche in quanto essa è basata su un dato del tutto accidentale, quale la collocazione in quota della casa comunale;
   sarebbe invece più opportuno adottare a tal fine i criteri già previsti dall'articolo 1 della legge n. 991 del 1952 (Provvedimenti agevolati in favore dei territori montani), che individuava come montani i comuni «situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri», posto che tale criterio, già lungamente utilizzato dal legislatore, consentirebbe una più obiettiva e puntuale valutazione delle condizioni di ciascun comune ai fini dell'esenzione dalla IMU per i territori agricoli;
   in tale ambito merita altresì ricordare che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta «legge Delrio») riconosce e tutela la specificità degli enti di area vasta interamente montani e confinanti con Paesi stranieri, prevedendo in capo ad essi la cura e la valorizzazione del territorio e assegnando ad essi particolari forme di autonomia;
   ad esempio, le province di Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola, i cui comuni sono tutti riconosciuti dall'ISTAT come totalmente montani, dovrebbero ritenersi assoggettati a questo particolare regime di autonomia, manifestamente incompatibile con l'assimilazione di trattamento fiscale disposta dal decreto-legge n. 66 del 2014;
   analoghe esigenze e preoccupazioni sono state avanzate anche con riferimento a molte altre aree montane del territorio nazionale, sia alpine sia appenniniche –:
   se, in sede di attuazione del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, come sostituito dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, non ritenga di dover tenere in adeguata considerazione le esigenze di peculiare tutela poste dallo status di territorio agricolo montano, in particolare utilizzando criteri per l'individuazione dei comuni montani basati su indici obiettivi e adeguati a cogliere tale specialità, valutando l'opportunità di adottare a tal fine i criteri, sopra richiamati, indicati dall'articolo 1 della legge n. 991 del 1952, con ciò scongiurando il rischio che si instaurino contenziosi diffusi, destinati a pregiudicare la stessa efficacia della nuova disciplina fiscale, nonché l'entità del gettito atteso, e se non ritenga in tale contesto opportuno rinviare all'anno di imposta 2015 l'applicazione della nuova normativa — in ottemperanza al principio di non retroattività delle norme fiscali, — anche in modo da consentire ai comuni di adottare i provvedimenti amministrativi necessari a garantire la riscossione in modo ordinato dell'imposta. (5-04202)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terreno agricolo

imposta locale

comune