ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01214

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 97 del 15/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: DA VILLA MARCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/10/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/10/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 30/10/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/10/2013

SOLLECITO IL 23/10/2013

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 30/10/2013

SOLLECITO IL 06/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01214
presentato da
DA VILLA Marco
testo di
Martedì 15 ottobre 2013, seduta n. 97

   DA VILLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   il comune di Venezia è autorizzato all'esercizio del gioco d'azzardo, in deroga ai divieti imposti dalle vigenti leggi penali, in forza del decreto del Ministero dell'interno, emanato il 30 luglio 1936, così come dei successivi decreti autorizzatori che, di volta in volta, hanno individuato le sedi idonee allo scopo;
   l'autorizzazione ministeriale risulta adottata in virtù del regio decreto-legge del 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge il 14 gennaio 1937, n. 62, che ha esteso al comune di Venezia le disposizioni del regio decreto-legge del 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3125, già recante analoghe disposizioni in favore del comune di San Remo;
   il regime derogatorio si giustifica in virtù della sussistenza di numerose ragioni (incremento turistico e di valuta estera, disincentivazione del flusso dei cittadini verso case da gioco nei Paesi di confine, sostegno dell'economia locale e regionale), tutte rispondenti, com’è palese, ad esigenze di natura pubblicistica tali da far qualificare come entrate di diritto pubblico (e non più come profitto di reato) gli utili della casa da gioco, destinati, in massima parte, a favore degli enti territoriali locali;
   la ratio del regime derogatorio, dunque, risiede anche nella particolare vocazione turistica dei comuni interessati (tra i quali, oltre San Remo e Venezia, figura anche Campione d'Italia) e, altresì, nelle finalità pubbliche di particolare rilievo, quali l'assestamento di bilancio e la realizzazione di opere pubbliche indilazionabili, cui le entrate ricavate dalla gestione delle rispettive case da gioco, vengono destinate;
   fino al 2012, la Casa da gioco è stata gestita da una società per azioni, la «Casinò Municipale di Venezia S.p.A.» (in prosieguo CMV S.p.A.) con capitale interamente di proprietà dell'ente locale;
   il comune di Venezia ha deciso, con delibera del consiglio comunale n. 34 del 23 aprile 2012, «...che il servizio di gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia, autorizzato ai sensi del regio decreto-legge n. 1404 del 16 luglio 1936, venga eventualmente affidato a terzi tramite procedura ad evidenza pubblica secondo le modalità ed i termini indicati nelle premesse»;
   tra le premesse della delibera si descrive come l'autorizzazione, di cui sopra, sia «rilasciata al fine di incrementare, attraverso i relativi introiti, gli stanziamenti ordinari del Bilancio dell'amministrazione comunale, per far fronte alle complessità economico-sociali della Città di Venezia» e ancora come la Casa da Gioco «ha garantito entrate importanti, che sono state utilizzate dall'Ente per l'erogazione di servizi alla popolazione indispensabili e irrinunciabili, garantendo con elevati standard qualitativi e quantitativi»;
   nella stessa delibera si spiega poi che «la natura aleatoria delle entrate della Casa da Gioco, ha comportato, in questi ultimi anni (2007-2011), anche a causa della crisi del mercato del gioco d'azzardo in Italia e nel mondo, la diminuzione delle entrate che, correlata alla dinamica dei costi strutturali della società e al regime convenzionale con il Comune di Venezia, ha determinato una situazione economico-finanziaria della società particolarmente critica» e questo ha comportato che il comune «ha dovuto, nel corso degli ultimi esercizi, intervenire sia attraverso la revisione del cosiddetto «minimo garantito lordo» previsto nella Convenzione, che attraverso alcuni interventi di ricapitalizzazione e di copertura perdite del bilancio della società; in particolare il cosiddetto «minimo garantito lordo» è stato ridotto: per l'esercizio 2009, da Euro 107 milioni a Euro 99,5 milioni, per l'esercizio 2010, da Euro 107,5 milioni a Euro 93,5 milioni, per l'esercizio 2011 a Euro 70 milioni, fermo restando il pagamento a carico del comune di Venezia della concessione governativa e delle imposte inerenti e conseguenti il ristorno a favore della società;
   con nota, protocollo n. 2118 dell'8 febbraio 2012, l'avvocatura generale dello Stato ha fornito uno specifico parere, richiesto ad essa dal Ministero dell'interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali, nel quale si prendono in considerazione le varie «forme» applicabili alla gestione del Casinò di Venezia, i cui introiti, a detta dello stesso parere, vanno considerati «entrate pubblicistiche di natura tributaria». Nel preambolo, l'avvocato incaricato ricorda che «nella richiesta di parere si segnala che la modifica della forma di gestione, viene invocata dall'Ente territoriale a fronte della situazione di crisi in cui versa la società pubblica, le cui perdite si riflettono sul bilancio del Comune» e poi ancora che «le continue perdite registrate nel bilancio della società pubblica, dunque, andrebbero di fatto a riflettersi sulla qualità dei servizi forniti alla comunità locale nonché sul bilancio complessivo dell'Ente. Di qui la valutazione di alterne soluzioni di affidamento della gestione a soggetti terzi...»;
   il citato parere ha rivestito un'importanza decisiva nella predisposizione dell'operazione proposta dal Sindaco di Venezia al consiglio comunale, con delibera n. 34 del 2012, operazione che utilizza l'istituto giuridico della concessione, molto utilizzato nell'ambito dei servizi pubblici e che non prevede alcuna rigorosa quantificazione del valore d'impresa;
   la relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 del gruppo societario CMV, analizza le cause del declino degli incassi della Casa da gioco attribuendone una natura prevalentemente congiunturale, affermando testualmente, a pagina 8, che il «beneficio netto a favore del comune di Venezia», per una generale contrazione del fatturato e dei risultati, si è «ridotto nel 2011 a 70 milioni di euro;
   la medesima relazione, a pagina 24, afferma che «sulla prospettiva della eventuale privatizzazione» si sarebbe aperta una «fase di agitazioni e di scioperi che purtroppo compromettono ulteriormente l'andamento degli incassi in un esercizio, il 2012, già fortemente condizionato dai fenomeni congiunturali descritti...»;
   ebbene, a fronte di quanto sopra, la Relazione sulla Gestione del Bilancio al 31 dicembre 2012 della subentrata società «Casinò di Venezia Gioco S.p.A.» (post «spacchettamento» tra l'area gioco e l'area immobiliare) afferma a pagina 14 che: «l'impresa-casinò, in sé considerata, nell'esercizio 2012 ha prodotto per il comune di Venezia un provento netto di circa 30 milioni di euro» smentendo, quindi, il quadro disegnato dall'ente locale al Ministero dell'interno ed a cui fa riferimento l'avvocatura Generale dello Stato quando parla di «continue perdite..»;
   i documenti di bilancio sopra citati considerano l'esercizio 2012 come un esercizio di «profonda ristrutturazione» e cionondimeno il risultato netto a favore del comune di Venezia si è confermato positivo;
   il comune di Venezia, come placidamente ammesso nella delibera di cui sopra, ha ricavato dalla Casa da Gioco, gestita per il tramite di una vera e propria società per azioni, un quid definito «minimo garantito lordo», riscosso ogni anno prima della chiusura dell'esercizio, in ragione del contratto di servizio sottoscritto, e contabilmente considerato alla stregua di un normale costo mentre l'ente locale, in qualità di azionista, avrebbe dovuto forse tenere per sé soltanto gli utili societari generati;
   il comportamento sopra descritto del comune di Venezia, ad avviso degli interroganti oltre a stridere con la disposizione dell'articolo 2627 del Codice Civile (illecita ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti), ha, di fatto, causato una netta diminuzione degli utili societari, pregiudicando conseguentemente l'accantonamento, ai sensi dell'articolo 2430 del codice civile, di una parte degli utili a riserva legale;
   i risultati della Casa da Gioco degli ultimi anni sono sintetizzabili come segue:
    a) nel 2003 il corrispettivo incassato dal comune, a titolo di «minimo garantito lordo», è stato pari a euro 101.020.865 mentre il risultato d'esercizio della società gestrice, partecipata al 100 per cento dal comune, è di solo euro 38.184;
    b) nel 2004 il corrispettivo incassato dal comune è stato di euro 99.488.167 mentre il risultato d'esercizio è stato negativo: perdita di euro 2.250.254;
    c) nel 2005 il corrispettivo incassato dal comune è stato di euro 78.497.097 mentre il risultato d'esercizio è stato anche qui negativo: perdita di euro 12.585.607;
    d) nel 2006 il corrispettivo incassato dal comune è stato di euro 105.426.679 mentre il risultato d'esercizio è stato di poco negativo: perdita di euro 66.338;
    e) nel 2007 il corrispettivo incassato dal comune è stato di euro 101.509.736 mentre il risultato d'esercizio è stato di appena euro 103.813;
    f) nel 2008 il corrispettivo incassato dal comune è stato di euro 91.255.647 mentre il risultato d'esercizio è stato piuttosto negativo: una perdita di euro 20.198.477;
    g) nel 2009 il corrispettivo incassato dal comune è sceso ad euro 74.773.687 mentre il risultato d'esercizio è stato ancora più negativo: una perdita di euro 30.602.543;
    h) nel 2010 il corrispettivo incassato dal comune è sceso ulteriormente ad euro 72.829.694 mentre il risultato d'esercizio di CMV S.p.A è stato ancora negativo: una perdita di euro 28.025.044;
    i) nel 2011 il corrispettivo incassato dal comune è cresciuto di poco fino ad euro 75.130.359 mentre il risultato d'esercizio della società per azioni è stato ancora negativo: una perdita di euro 16.133.009;
    j) nel 2012 il corrispettivo incassato dal comune è cresciuto ancora fino ad euro 92.644.400 e il risultato d'esercizio è tornato positivo con un utile di euro 2.340.816;
   i dati sopra elencati mostrano che, effettivamente, per varie annualità si sono registrate delle perdite d'esercizio ma si può anche ben vedere che, in quegli stessi anni, il comune di Venezia ha comunque attinto risorse ben più sostanziose dalla Casa da Gioco rispetto alla perdita d'esercizio di fine anno, eventualmente da ripianare;
   ad esempio, nel 2004, si è avuta una perdita di poco meno di 3 milioni di euro ma il Comune ne ha «prelevati», come corrispettivo pattuito nel contratto di servizio, quasi 100. O ancora nel 2011, si registra una perdita di 16 milioni di euro ma il comune incassa un corrispettivo pari a ben 75 milioni: se l'ente locale avesse attinto soltanto 59 milioni la società CMV S.p.A non avrebbe avuto alcuna perdita;
   il parere rilasciato dall'Avvocatura generale dello Stato, evidentemente emesso nel quadro e nel contesto di una collaborazione fra amministrazioni pubbliche, appare privilegiare l'individuazione celere di un procedimento tecnico-giuridico formalmente appropriato rispetto ad una corretta e ponderata valutazione economica dell'operazione palesata dal comune al Ministero dell'interno, per consentire al comune stesso di porre fine alle «continue perdite registrate nel bilancio della società pubblica», perdite che «andrebbero di fatto a riflettersi sulla qualità dei servizi forniti alla comunità locale nonché sul bilancio complessivo dell'Ente». Risulta evidente, in particolare, una contraddizione fra il presupposto indicato dal parere, e cioè lo stato di crisi della società, e i risultati reali prodotti dalla Casa da Gioco;
   l'istituto della concessione è normalmente impiegato in tutti quei casi in cui l'interesse pubblico riguarda l'attività esercitata (spesso un «pubblico servizio» o una «opera pubblica») piuttosto che i corrispettivi ed i profitti della stessa, come accade per il Casinò e per la relativa concessione;
   sono state avanzate da più parti, nella stampa locale, molti dubbi circa l'effettiva convenienza economica dell'operazione –:
   se, a quanto consti al Governo, l'Avvocatura dello Stato abbia, nell'esprimere il parere ricordato, approfondito sufficientemente le motivazioni ed i presupposti dell'istanza presentata dall'ente locale o si sia invece semplicemente attenuta a quanto prospettato dall'amministrazione confidando nella bontà dei fatti narrati;
   se, in particolare, l'avvocatura abbia colto, e tenuto nella debita considerazione, il dato incontrovertibile secondo cui il Casinò ha sempre costituito per il comune di Venezia una fonte di guadagno, e non una causa di perdite;
   se non si ritenga opportuno, alla luce del potere derogatorio in capo al Ministero dell'interno per il gioco d'azzardo e delle motivazioni che sostenevano ab origine tale scelta per la città di Venezia (formalmente, le medesime del Comune di Sanremo ovvero «addivenire all'assestamento del proprio Bilancio e all'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili»), verificare in modo più approfondito i presupposti dell'operazione, come descritti dal comune e/o dalle sue società partecipate (stato di crisi della società, perdite di bilancio) con riferimento particolare alle cifre del cosiddetto «minimo garantito lordo» e quelle dell'utile/perdita societaria registrata a fine anno;
   se, in accordo con gli obbiettivi della deroga rilasciata dal Ministero a favore del comune di Venezia e della sua cittadinanza, non sia maggiormente proficuo esprimere parere negativo alla cessione della gestione del Casinò, quanto meno nei termini poco vantaggiosi posti a base del bando di gara, considerate le floride prospettive di crescita del settore cui fa cenno l'analisi dell’advisor incaricato. (5-01214)

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

VENEZIA - Prov,VENETO

EUROVOC :

casa da gioco

comune

contratto di prestazione di servizi

stanziamento di bilancio

amministrazione locale

gioco d'azzardo