ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00957

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 73 del 09/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: LENZI DONATA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/09/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 09/09/2013
Stato iter:
05/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/08/2015
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
RINUNCIA REPLICA 05/08/2015
Resoconto LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/09/2013

SOLLECITO IL 28/04/2015

DISCUSSIONE IL 05/08/2015

SVOLTO IL 05/08/2015

CONCLUSO IL 05/08/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00957
presentato da
LENZI Donata
testo di
Lunedì 9 settembre 2013, seduta n. 73

   LENZI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   in data 3 settembre la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che lo Stato italiano deve versare un adeguamento dell'indennità integrativa a tutti i cittadini infettati da Hiv, epatite B o C dopo una trasfusione o somministrazione di emoderivati;
   sino a oggi i cittadini interessati ricevevano un indennizzo che, sulla base della legge n. 210 del 1992, si attestava a circa 542 euro al mese. Una somma che però non è mai stata rivalutata tenendo conto dell'indice Istat utilizzato per calcolare l'adeguamento al tasso di inflazione e quindi al costo della vita. In sostanza, per oltre vent'anni, si è rimasti legati ai parametri del 1992. La sentenza di Strasburgo afferma invece il principio che nessun cittadino può essere escluso dalla retroattività dell'adeguamento Istat;
   in precedenza la situazione non si era sbloccata neppure dopo che la Corte costituzionale italiana, nel 2011, aveva dichiarato l'illegittimità del decreto n.78 del 2010 che limitava la rivalutazione dell'indennità a quella base, escludendo quindi quella integrativa;
   un provvedimento, quest'ultimo, ora censurato anche dalla Corte di Strasburgo, secondo la quale lo Stato italiano ha solo voluto garantirsi un vantaggio economico nei processi intentati dai ricorrenti contro il mancato pagamento della rivalutazione dell'indennità, violando così i diritti dei ricorrenti e di tutti coloro che si trovano nella loro stessa situazione;
   in base a quanto stabilito dai giudici europei, lo Stato italiano avrà sei mesi di tempo, dal momento in cui la sentenza diventerà definitiva, «per stabilire una data inderogabile» entro cui s'impegna a pagare rapidamente le somme dovute. La sentenza non sarà comunque definitiva prima di tre mesi, cioè il tempo a disposizione del Governo italiano per chiedere la revisione del caso davanti alla Grande Camera della stessa Corte;
   finalmente, grazie a questa sentenza, si riconosce a tutti i circa 60 mila cittadini italiani infettati, senza differenze, la possibilità di percepire gli arretrati dell'adeguamento Istat per l'indennizzo loro riconosciuto –:
   quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere affinché, dopo più di venti anni di sofferenti battaglie, a questi cittadini venga riconosciuto finalmente un loro diritto aggiungendo ai 542 euro già previsti la rivalutazione dell'indennità calcolata in circa 140 euro al mese. (5-00957)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 agosto 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-00957

  La legge 25 febbraio 1992, n. 210 «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati», riconosce ai soggetti che a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati hanno riportato danni irreversibili, il diritto a percepire un indennizzo da parte dello Stato.
  Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, come modificato dalla legge n. 238 del 1997, «l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato».
  L'articolo 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, dispone che: «l'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda».
  In linea generale, dunque, l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge n. 210 del 1992, riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali, consta di due componenti: un importo fisso «ex lege» (assegno reversibile per quindici anni, articolo 2, comma 1) e un'indennità integrativa speciale (articolo 2, comma 2).
  La somma corrispondente alla indennità integrativa speciale non è stata espressamente oggetto di rivalutazione, a differenza della parte dell'indennizzo propriamente detto che, secondo l'articolo 2, comma 1, modificato dalla legge n. 238 del 1997, è stato rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
  Sul tema della rivalutabilità o meno della componente dell'indennizzo «ex lege» n. 210 del 1992, denominata indennità integrativa speciale, si sono confrontati per anni, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, orientamenti di segno opposto.
  La posizione costante di questo Ministero è stata quella di non applicare la rivalutazione alla parte dell'indennizzo denominata indennità integrativa speciale.
  Infatti, in base al dato letterale della norma, la rivalutazione secondo il tasso di inflazione programmato è prevista esclusivamente per la parte dell'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 1.
  Tale posizione fu rivista a seguito dell'orientamento giurisprudenziale determinatosi con le pronunce della Suprema Corte del 2005 e 2007, favorevoli alla rivalutabilità.
  Questo Ministero, nell'uniformarsi alla giurisprudenza, con la Direttiva 8 aprile 2008 e con riferimento esclusivamente ai casi di sentenze che riconoscevano il diritto alla rivalutazione, ha provveduto ad applicare la rivalutazione oltre il periodo indicato nella pronuncia giurisdizionale.
  Tuttavia, con il successivo mutato orientamento giurisprudenziale – che rivedendo il precedente, ha escluso la rivalutabilità della componente dell'indennizzo denominata indennità integrativa speciale – la citata Direttiva cessò di avere effetto.
  In materia, è intervenuto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante all'articolo 11, comma 13 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica».
  Veniva, tra l'altro, disposto che il comma 2, dell'articolo 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione, e che, fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, cessa l'efficacia dei provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al citato comma 13, in forza di un titolo esecutivo.
  Com’è noto, la sentenza n. 293/2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge n. 78/2010. A seguito della citata pronuncia, l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 è da ritenersi rivalutato anche nella componente denominata indennità integrativa speciale.
  In ottemperanza alla sentenza, il Ministero della salute ha provveduto all'adeguamento mensile dell'indennizzo vitalizio dei soggetti beneficiari, a decorrere dal 1o gennaio 2012.
  Inoltre, si è provveduto al pagamento degli arretrati maturati a titolo di rivalutazione a circa 9.000 danneggiati, nei limiti della prescrizione decennale.
  Va a questo punto riferito che, in materia di competenze del Ministero della salute e delle regioni relativamente all'indennizzo «ex lege» n. 210 del 1992 e, quindi, anche con riferimento all'applicazione della sentenza della Consulta, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 ha trasferito alle regioni a Statuto Ordinario, a decorrere dal 2001, le competenze in materia di salute umana e sanità veterinaria e le risorse finanziarie, includendo anche le funzioni in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti, di cui alla legge n. 210 del 1992.
  Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 112 del 1998, le pratiche relative ai soggetti residenti nelle regioni a Statuto Speciale sono rimaste di competenza statale. Successivamente, dette competenze sono state trasferite a tali regioni, ad eccezione della regione Sicilia che rimane, ad oggi, l'unica Regione di «competenza statale».
  Pertanto, alla luce della ripartizione delle competenze in materia, come delineate a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, è compito delle regioni porre in essere gli opportuni interventi finalizzati all'adeguamento al tasso di inflazione programmato per la componente indennità integrativa speciale del citato indennizzo.
  Risulta a questo Ministero che le regioni, ad eccezione di alcune, abbiano provveduto a rivalutare l'indennizzo a partire dal 1o gennaio 2012.
  Quindi, le iniziative del Ministero della salute hanno avuto riguardo soltanto alle posizioni di competenza statale, mentre, con riferimento alle pratiche di competenza regionale, il comma 1, dell'articolo 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha previsto che agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992, erogati dalle regioni e dalle Province Autonome ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, a decorrere dal 1o gennaio 2012, fino al 31 dicembre 2014, e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle regioni e Province Autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018.
  È in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il decreto interministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della salute) del 27 maggio 2015, concernente il riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 190 del 2014, per la corresponsione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992.
  Successivamente alla registrazione e conseguente pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'economia e delle finanze procederà ai trasferimenti alle regioni, che provvederanno a concludere la corresponsione degli arretrati per la rivalutazione degli indennizzi, destinando alla stessa una quota dei finanziamenti annuali previsti per il triennio 2015-2017.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL' UOMO, DECRETO LEGGE 2010 0078, L 1992 0210

EUROVOC :

inflazione

diritti umani

malattia

indennizzo

trasfusione di sangue