ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15426

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 734 del 01/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: COVA PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/02/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO PER LO SPORT
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 01/02/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LO SPORT delegato in data 30/05/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 29/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15426
presentato da
COVA Paolo
testo di
Mercoledì 1 febbraio 2017, seduta n. 734

   COVA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per lo sport . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 376 del 2000 per il contrasto al fenomeno del doping prevede l'azione penale nei confronti di chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze;
   presso il tribunale di Bolzano si sta svolgendo il processo riferito al caso di «doping di Alex Schwazer» dopo la positività riscontrata all'atleta poco prima delle Olimpiadi di Londra 2012 e alla successiva positività al doping in occasione del test antidoping del 1o gennaio 2016;
   nei giorni scorsi il giudice Pelino del tribunale di Bolzano ha incaricato il Ris di Parma di effettuare l'esame del Dna del campione di urina di Alex Schwazer del 1o gennaio 2016 attualmente detenuto presso il laboratorio antidoping di Colonia (Germania) indicando la data del 31 gennaio 2017;
   secondo notizie giornalistiche il laboratorio antidoping di Colonia ha bloccato l'invio del campione di urina dell'ex marciatore italiano in quanto il direttore del laboratorio dottor Geyer ritiene di dover aspettare l'autorizzazione dei propri legali e della giustizia tedesca. Nei giorni scorsi le richieste della IAAF di effettuare le analisi presso il laboratorio di Colonia sono state rigettate dal giudice Pelino;
   in questi giorni il Tas ha diffuso le motivazioni della sentenza di squalifica per 8 anni di Alex Schwazer, in cui dichiara che non ci sono prove concrete di complotto nei confronti di Schwazer –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di questo grave fatto e che il laboratorio non stia rispettando quanto chiesto dal giudice Pelino con rogatoria internazionale per fare chiarezza nell'indagine sul fenomeno del doping che vede coinvolti anche strutture internazionali dello sport;
   quali iniziative di competenza intendano assumere per il rispetto degli accordi internazionali sulla giustizia e per il rispetto delle norme antidoping. (4-15426)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

doping

giudice

prodotto farmaceutico