ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15118

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 722 del 11/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: PARENTELA PAOLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/01/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 11/01/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 07/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15118
presentato da
PARENTELA Paolo
testo di
Mercoledì 11 gennaio 2017, seduta n. 722

   PARENTELA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   con nota prot. 86/AE/2015/LM/fb del 14 maggio 2015, la società Appenine Energy S.p.A. ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale relativa alla perforazione del pozzo esplorativo «D.R. 74.AP/-Liuba 1 Or», da realizzarsi nell'ambito dell'area del permesso di ricerca «D.R.74.AP» – costa antistante il territorio della provincia di Cosenza nel Golfo di Taranto di kmq 63,13 – conferito con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 9 giugno 2014 che prevede «entro 3 anni dal conferimento del permesso, previa procedura di VIA, perforazione di un pozzo esplorativo, con postazione a partire dalla terraferma della profondità massima prevista di 1.500 metri fino ai livelli sabbiosi del Pleistocene e Miocene»;
   l'articolo 1, comma 239 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha modificato l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi: «il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata utile del giacimento, il rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale»;
   stante la normativa novellamente intervenuta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota del 23 dicembre 2015 ha inviato al Ministero dello sviluppo economico un elenco completo dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso relativi a tale tipologia di attività, tra cui il progetto sopra menzionato. Il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. 26453 del 29 settembre 2016, ha rappresentato che, godendo il progetto in argomento di un titolo abilitativo già rilasciato con specifico decreto ministeriale, all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015...», ...non sussistono elementi giuridici sostanziali ostativi alla perforazione...»..., ma ha anche chiarito che, alla luce dei limiti imposti dalla normativa, non potrà susseguentemente essere conferita, in caso di esito positivo del sondaggio, la concessione di coltivazione finalizzata allo sviluppo dell'eventuale giacimento scoperto, atteso che l'area del permesso ricade integralmente in aree vietate dalla legge n. 208 del 2015. Di conseguenza, con nota R.U.U.0027289 del 10 novembre 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato alla società e alle amministrazioni interessate la procedibilità di pronuncia di compatibilità ambientale;
   le aree in cui dovrebbero essere realizzate le attività di prospezione sono localizzate nei pressi di riserve naturali regionali e di siti di interesse comunitario, a ridosso del litorale che vanta specie di pregio naturalistico quali la tartaruga caretta e il giglio di mare, a due passi dal complesso turistico dei laghi di Sibari e del parco archeologico;
   l'articolo 301, secondo comma, del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina l'applicazione del cosiddetto principio di precauzione o principio precauzionale, introdotto dall'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione europea, principio secondo il quale, al fine di garantire la protezione di beni fondamentali, come la salute e l'ambiente, è necessaria l'adozione o l'imposizione di determinate misure di cautela, anche in situazioni di incertezza scientifica nelle quali è ipotizzabile soltanto una situazione di rischio –:
   come si giustifichi la decisione di autorizzare la costruzione di un pozzo esplorativo lì dove non potrà, ai sensi della legge di stabilità, essere sfruttato l'eventuale giacimento scoperto anche in considerazione dei danni ai fondali e alla fauna marina, alle risorse paesaggistico-culturali e al turismo. (4-15118)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

principio di precauzione

impatto ambientale

licenza edilizia