ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13525

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 639 del 21/06/2016
Trasformazioni
Trasformato il 19/04/2017 in 5/11157
Firmatari
Primo firmatario: NESCI DALILA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 16/06/2016
Stato iter:
19/04/2017
Fasi iter:

TRASFORMA IL 19/04/2017

TRASFORMATO IL 19/04/2017

CONCLUSO IL 19/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13525
presentato da
NESCI Dalila
testo di
Martedì 21 giugno 2016, seduta n. 639

   NESCI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   il professor Fabio Ditto, residente a Vibo Valentia docente a tempo indeterminato di violino presso l'istituto comprensivo di Briatico (Vibo Valentia), in data 10 febbraio 2012 ha presentato istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990 presso l'istituto comprensivo statale sito in San Costantino Calabro (Vibo Valentia) per prendere visione dei provvedimenti di aspettativa/congedo formulate dalla professoressa Candida Durante per gli anni scolastici 2009/10, 2010/11 e 2011/12, docente, di ruolo di violino, presso quell'Istituto scolastico;
   secondo quanto raccontato dal Ditto in una segnalazione inviata al Ministero interrogato il 17 gennaio 2013, «tali richieste avanzate dalla professoressa Durante erano finalizzate allo svolgimento di attività di docenza presso altre Istituzioni (di grado superiore) al fine di consentirle di acquisire un titolo di servizio molto importante ed ambito. Ed infatti, in virtù dell'adozione dei predetti provvedimenti di concessione di aspettativa/congedo, la professoressa Durante ha potuto essere destinataria di contratti di lavoro a tempo determinato per l'insegnamento di “violino” presso l'Istituto Musicale Pareggiato “Tchaikovsky” sito in Nocera Terinese (Catanzaro)»;
   va precisato, tuttavia, che, in virtù di quanto disposto dalla legge n. 508 del 1999, tale tipologia di istituti musicali sono pienamente equiparati ai conservatori di musica e, dunque, sono considerati quali istituzioni di alta formazione alla stregua delle università;
   il sistema dell'alta formazione artistica e musicale (Afam) rappresenta un autonomo comparto di contrattazione (denominato, per l'appunto, Afam), differente dal comparto della scuola e dell'università, ed è disciplinato da apposito contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl Afam);
   tale contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente vigente del comparto scuola, applicabile al rapporto di lavoro fra la professoressa Durante e l'istituto comprensivo sito in San Costantino Calabro, specifica chiaramente, all'articolo 18, comma 3, che «il dipendente è inoltre collocato in aspettativa per un anno scolastico senza assegni per realizzare una diversa esperienza lavorativa o superare un periodo di prova»; nonché, all'articolo 36 che «il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola (e dunque non Afam, nda) rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede»;
   con tutta evidenza, pertanto, l'amministrazione (nella persona del dirigente scolastico, dottoressa Maria Luisa Ioppolo che, scrive Ditto, «da informazioni assunte per le vie brevi sembrerebbe essere legata da rapporti di amicizia e/o profonda conoscenza con la professoressa Candida Durante») avrebbe, con modalità non conformi alla legge, adottato i predetti provvedimenti di concessione di aspettativa/congedo, reiterandoli per diversi anni scolastici, allorquando, tutt'al più, si sarebbe potuto procedere in tal senso esclusivamente per anno scolastico;
   se così stessero i fatti, sembrerebbe all'interrogante che il dirigente scolastico, dottoressa Maria Luisa Ioppolo, abbia favorito la propria amica/conoscente, professoressa Candida Durante, adottando i descritti provvedimenti affetti da vizi di legittimità; provvedimenti, questi, che hanno consentito alla predetta professoressa Candida Durante di conseguire un ingiusto vantaggio (e, cioè, svolgere per più di un anno attività di insegnamento presso un'Istituzione di ordine e grado superiore e, quindi, di rango universitario);
   al riguardo, desta all'interrogante legittimo sospetto la circostanza che l'istanza di accesso agli atti ritualmente avanzata dal professor Ditto, sia stata, sempre dalla citata dottoresse Ioppolo, respinta con argomentazioni assai inusuali. In buona sostanza, anziché limitarsi ad applicare quanto disposto dalla legge n. 241 del 1990, il dirigente scolastico ha argomentato il proprio rifiuto sostenendo che la documentazione richiesta non sarebbe stata comunque idonea a farmi ottenere alcun vantaggio. Scrive Ditto nella segnalazione summenzionata inviata al Ministero: «Tali motivazioni, che peraltro sembrano essere adottate con la finalità di “coprire” il proprio discutibile operato, sono infondate non solo nel merito (è evidente che se, in ipotesi, la professoressa Durante fosse esclusa dalla graduatoria da cui attinge l'Istituto Musicale Pareggiato di Nocera Terinese ne trarrei comunque, vantaggio dal momento che ella si trovava collocata in posizione poziore rispetto alla mia), ma anche nel metodo (l'Amministrazione non può peritarsi di formulare un giudizio sugli ipotetici effetti che una mia eventuale azione giudiziaria avrebbe potuto sortire)»;
   in virtù del diniego della dirigente scolastica Maria Luisa Ioppolo, è stato necessario presentare ricorso alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha accolto il ricorso nell'adunanza del 17 aprile 2012, intimando alla dirigente di «riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte»;
   dopo aver visionato finalmente gli atti, in data 8 giugno 2012 il professor Ditto inviava comunicazione scritta all'istituto comprensivo di San Costantino Calabro e per conoscenza al dirigente dell'ambito territoriale provinciale di Vibo Valentia, dottoressa Giacomo Cartella, affinché si procedesse, vista la concessione di dubbia legittimità, al ritiro dell'aspettativa, nei confronti della docente Candida Durante;
   in data 22 giugno 2012 è stata disposta la revoca dell'aspettativa alla docente Durante Candida ed il rientro immediato in servizio presso l'istituto comprensivo di San Costantino Calabro, ma secondo quanto denunciato dal Ditto il rientro della Durante sarebbe avvenuto solo ad anno scolastico concluso, ben 18 giorni dopo dal termine fissato dalla revoca dell'aspettativa, cioè alla scadenza del contratto con l'istituto musicale di Nocera Terinese;
   le illegittimità commesse e illustrate sin qui sarebbero diventate un usus a Vibo Valentia. Secondo quanto riportato da  La Gazzetta del Sud, il dirigente dell'ambito territoriale della provincia di Vibo Valentia ed ex provveditore agli studi di Vibo, dottor Giacomo Cartella, è stato rinviato a giudizio per abuso d'ufficio;
   secondo l'accusa, l'ex provveditore nel conferimento di un incarico a un'insegnante — ancora Candida Durante — avrebbe scavalcato un collega già in servizio (Gregorio Lagadari, parte offesa nel processo);
   nel summenzionato articolo si legge: «al centro della contesa l'assegnazione di quattro ore di insegnamento della materia “Esecuzione e interpretazione di violino” al Liceo Musicale ‘Vito Capialbi’. L'ex provveditore avrebbe affidato l'incarico alla docente, violando un'ordinanza ministeriale sulle assegnazioni provvisorie del personale docente e Ata per l'anno scolastico 2011/2012»;
   tale summenzionata ordinanza prevedeva il possesso di tutti i diplomi accademici di composizione, direttore di orchestra, coro, organo e strumentazione per banda oppure aver già insegnato strumento musicale (nella fattispecie, violino) in una scuola secondaria di secondo grado;
   di tali requisiti l'insegnante «sponsorizzata» dall'ex provveditore non sarebbe stata in possesso; l'ex provveditore, come se non bastasse, avrebbe valutato positivamente le domande della docente Candida Durante, nonostante fosse stata presentata con un ritardo di quasi tre mesi sul termine di scadenza perentorio (1o agosto 2011) fissato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con un'ordinanza ministeriale;
   già solo per questo la domanda, essendo palesemente tardiva, doveva essere cestinata. Quanto ai contenuti della domanda, denuncia ancora Ditto nella sua segnalazione, la docente giustificava il ritardo (di cui quindi la stessa era pienamente consapevole) con l'incredibile motivazione che «l'ordinanza ministeriale non è stata portata a sua conoscenza, e che quando è stata emessa, lei era in ferie»;
   come se non bastasse vicenda simile è accaduta anche nell'ultimo periodo, per quanto si legge su  Il Quotidiano del Sud del 17 marzo 2016;
   nel suddetto articolo si legge che «da circa un anno la Procura della Repubblica di Vibo ha aperto un fascicolo d'indagine sulla vicenda di una nomina di una docente in servizio al Conservatorio di Vibo Valentia, in posizione di comando, autorizzata dal Vicario dell'Ufficio scolastico regionale. Si mira a capire (anche in questo caso, nda) se vi siano state o meno condotte dolose su un incarico che rende esenti dalle attività di insegnamento in quanto relativo ad attività di ricerca o legato all'autonomia scolastica»;
   la genesi della storia, per quanto precisato nel summenzionato articolo, risale al dicembre 2014 quando l'interessata avrebbe presentato istanza al direttore del conservatorio per l'inoltro della richiesta di comando all'ufficio scolastico regionale. E già da qui emergono le prime stranezze: secondo la legge n. 448 del 1998, articolo 26, comma 10, i conservatori o le università – e non i singoli docenti, come nel fatto di specie – possono chiedere all'ufficio scolastico regionale il distacco di un insegnante, il quale deve essere comunque pagato dalla stessa istituzione (conservatorio o università);
   tale delibera dell'istituzione, secondo quanto si legge nell'articolo, mancherebbe, dato che il conservatorio, anziché valutare l'applicabilità dell'istanza della docente, avrebbe trasmesso tutto all'ufficio scolastico regionale che, per suo conto, avrebbe concesso comando all'interessata il 15 gennaio 2015;
   gli interrogativi su tale vicenda, peraltro, non finirebbero qui, dato che – si legge ancora – «la docente in questione risulta “comandata” quando invece starebbe insegnando a tutti gli effetti presso lo stesso conservatorio vibonese»;
   come se non bastasse, nonostante l'intera vicenda sia arrivata sul tavolo del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, dottor Giuseppe Mirarchi, la cosa non pare aver sortito effetti sul «comando», dato che lo stesso «sembra essere stato rinnovato per ulteriori 12 mesi, cioè fino all'agosto di quest'anno»;
   anche in questo caso non c’è, tuttavia, da sorprendersi, dato che anche in razione a quanto accaduto – e illustrato sopra – con l'istituto comprensivo di San Costantino Calabro, nonostante nel luglio 2012 la professoressa Assunta De Felice, vicaria dello stesso istituto, avesse inviato all'ufficio procedimenti disciplinari dell'ufficio scolastico regionale per la Calabria tutto il «materiale» riguardante la vicenda della docente Candida Durante, da parte dell'ufficio preposto ai procedimenti disciplinari non risulta scattata alcuna sanzione, né per la dirigente, dottoressa Maria Luisa Ioppolo, né per il dirigente dottor Cartella, né tantomeno per la docente Candida Durante;
   per quanto sin qui illustrato, è evidente che tra ufficio scolastico regionale, ambito territoriale provinciale e conservatorio di Vibo Valentia, siano stati posti in essere atti in contrasto con le norme vigenti reiterati nel tempo, per cui sono in corso anche procedimenti penali, senza tuttavia che gli interessati siano stati sollevati dal proprio incarico o, perlomeno, soggetti a procedimenti disciplinari –:
   se sia a conoscenza di quanto suesposto;
   quali iniziative urgenti di competenza intenda assumere, anche promuovendo l'invio in Calabria e, più precisamente, a Catanzaro Lido, di ispettori ministeriali. (4-13525)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impiegato dei servizi pubblici

musica

insegnante