ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13481

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 637 del 14/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2016
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2016
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2016
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 14/06/2016
Stato iter:
13/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2016

CONCLUSO IL 13/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13481
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Martedì 14 giugno 2016, seduta n. 637

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI, ZOLEZZI e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   con una prima sentenza, nel 2007, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha dichiarato che l'Italia era venuta meno, in modo generale e persistente, agli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti stabiliti dalle direttive relative ai rifiuti, ai rifiuti pericolosi e alle discariche di rifiuti;
   nel 2013, la Commissione europea ha ritenuto che l'Italia non avesse ancora adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 2007. In particolare, 218 discariche ubicate in 18 delle 20 regioni italiane non erano conformi alla direttiva «rifiuti»; inoltre, 16 discariche su 218 contenevano rifiuti pericolosi in violazione della direttiva «rifiuti pericolosi»; infine, l'Italia non aveva dimostrato che 5 discariche fossero state oggetto di riassetto o di chiusura ai sensi della direttiva «discariche di rifiuti»;
   nel corso della causa c-196/13, la Commissione europea ha affermato che, secondo le informazioni più recenti, 198 discariche non erano ancora conformi alla direttiva «rifiuti» e che, di esse, 14 non erano conformi neppure alla direttiva «rifiuti pericolosi». Inoltre, sarebbero rimaste due discariche non conformi alla direttiva «discariche di rifiuti»;
   nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, la Corte medesima ricordato, innanzitutto, che la mera chiusura di una discarica o la copertura dei rifiuti con terra e detriti non è sufficiente per adempiere agli obblighi derivanti dalla direttiva «rifiuti». Pertanto, i provvedimenti di chiusura e di messa in sicurezza delle discariche non sono sufficienti per conformarsi alla direttiva. Oltre a ciò, gli Stati membri sono tenuti a verificare se sia necessario bonificare le vecchie discariche abusive e, all'occorrenza, sono tenuti a bonificarle. Il sequestro della discarica e l'avvio di un procedimento penale contro il gestore non costituiscono misure sufficienti. La Corte ha rilevato poi che, alla scadenza del termine impartito, lavori di bonifica erano ancora in corso o non erano stati iniziati in certi siti; riguardo ad altri siti, la Corte ha contestato che non è stato fornito alcun elemento utile a determinare la data in cui detti lavori sarebbero stati eseguiti. La Corte, quindi, è arrivata alla conclusione che l'obbligo di recuperare i rifiuti o di smaltirli senza pericolo per l'uomo o per l'ambiente, nonché quello, per il detentore, o di consegnarli ad un raccoglitore che effettui le operazioni di smaltimento o di recupero di rifiuti o di provvedere egli stesso a tali operazioni, sono stati violati in modo persistente;
   la Corte è arrivata alla conclusione che l'Italia non ha adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 2007 e che è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione europea. Di conseguenza la Corte ha condannato l'Italia a pagare una somma forfettaria di 40 milioni di euro. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha rilevato poi che l'inadempimento perdura da oltre sette anni e che, dopo la scadenza del termine impartito, le operazioni sono state compiute con grande lentezza; un numero importante di discariche abusive si registra ancora in quasi tutte le regioni italiane. Essa considera quindi opportuno infliggere una penalità decrescente, il cui importo è ridotto progressivamente in ragione del numero di siti che saranno messi a norma, conformemente alla sentenza, computando due volte le discariche contenenti rifiuti pericolosi. L'imposizione su base semestrale consente di valutare l'avanzamento dell'esecuzione degli obblighi da parte dell'Italia. La prova dell'adozione delle misure necessarie all'esecuzione della sentenza del 2007 deve essere trasmessa alla Commissione europea prima della fine del periodo considerato. La Corte ha condannato quindi l'Italia a versare altresì una penalità semestrale a far data dal 2 dicembre 2014 e fino all'esecuzione della sentenza del 2007. La penalità è calcolata, per quanto riguarda il primo semestre, a partire da un importo iniziale di 42.800.000 euro. Da tale importo sono detratti 400.000 euro per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma e 200.000 di euro per ogni altra discarica messa a norma. Per ogni semestre successivo, la penalità è calcolata a partire dall'importo stabilito per il semestre precedente, detraendo i predetti importi in ragione delle discariche messe a norma in corso di semestre;
   l'Italia ha pagato 40 milioni di euro come multa forfettaria, 39.800.000 e 33.400.000 di euro come multe relative al primo e secondo semestre successivo alla sentenza;
   il 2 giugno 2016 è scaduto il terzo semestre successivo alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla causa c-196/13 –:
   quale sia l'ammontare della terza multa semestrale relativa alla causa c-196/13 e quale sia il numero delle discariche ancora non conformi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014. (4-13481)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 13 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 713
4-13481
presentata da
MANNINO Claudia

  Risposta. — Con riferimento alle problematiche evidenziate nell'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, si osserva che il caso relativo alla mancata esecuzione della prima sentenza di condanna del 26 aprile 2007 riguarda la violazione della direttiva rifiuti 75/442/CEE (modificata dalla direttiva 91/156/CEE), della direttiva 91/689/CEE e della direttiva 1999/13/CE in riferimento a 200 discariche presenti sul territorio di 18 Regioni italiane. Si tratta, in particolare:
   di n. 198 discariche dichiarate non conformi agli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE e all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/689/CEE per le quali sono necessarie operazioni di messa in sicurezza e/o bonifica;
   di n. 2 discariche dichiarate non conformi all'articolo 14, lettere da a) a c) della Direttiva 1999/31/CE, per le quali si rendeva necessario dimostrare l'approvazione di piani di riassetto oppure l'adozione di decisioni definitive di chiusura.

  Il 2 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia al pagamento, per le suddette violazioni, di una sanzione forfettaria di 40 milioni di euro e di una penalità semestrale di 42,8 milioni di euro da pagarsi fino all'esecuzione completa della sentenza.
  In data 24 febbraio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto al pagamento della somma forfettaria di 40 milioni di euro e, in data 11 marzo 2015, dei relativi interessi di mora pari a 85.589.04 euro.
  La sentenza ha una determinazione digressiva della sanzione pecuniaria: si prevede, infatti, la riduzione di 400.000 euro per la messa a norma di ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi e di 200.000 euro per la messa a norma di ciascuna discarica contenente rifiuti non pericolosi. Inoltre, la Commissione europea ha chiarito che, per dare esecuzione alla sentenza, non basta garantire che nei siti oggetto della condanna non siano più depositati rifiuti o che i rifiuti già depositati siano gestiti in conformità alla normativa Ue in materia, ma occorre altresì verificare che i rifiuti non abbiano inquinato il sito e, in caso di inquinamento, eseguire le attività di messa in sicurezza o bonifica del sito ai sensi dell'articolo 240 del codice dell'ambiente.
  L'elenco completo delle discariche oggetto del procedimento di esecuzione della sentenza è stato trasmesso informalmente dalla Commissione europea nel marzo 2015 per il tramite della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea. Tali discariche erano così ripartite sul territorio nazionale:
   Abruzzo 28;
   Basilicata 2;
   Calabria 43 di cui 1 di rifiuti pericolosi;
   Campania 48 di cui 1 di rifiuti pericolosi;
   Emilia Romagna 1 di rifiuti pericolosi;
   Friuli Venezia Giulia 3;
   Lazio 21 di cui 1 di rifiuti pericolosi;
   Liguria 6 di cui 4 di rifiuti pericolosi;
   Lombardia 4 di cui 2 di rifiuti pericolosi;
   Marche 1 di cui 1 di rifiuti pericolosi;
   Molise 1;
   Piemonte 1 di cui 1 di rifiuti pericolosi;
   Puglia 12;
   Sardegna 1;
   Sicilia 12 di cui 1 di rifiuti pericolosi;
   Toscana 6;
   Umbria 1 di cui 1 di rifiuti pericolosi;
   Veneto 9.

  La Commissione europea, con due note del 14 dicembre 2014 e del 18 dicembre 2014, ha richiesto la trasmissione, entro il 2 giugno 2015, di specifiche informazioni sulle misure adottate in ottemperanza alla sentenza al fine di determinare l'entità della sanzione semestrale e decurtare dalla citata penalità semestrale la quota relativa agli interventi completati durante il primo semestre successivo alla sentenza.
  A seguito della disamina della documentazione ricevuta dalle regioni e trasmessa a giugno 2015 dalle autorità italiane, la Commissione europea ha riconosciuto la messa a norma di 14 discariche ed 1 errore di censimento, escludendoli dal pagamento della penalità semestrale, e ha contestualmente notificato l'ingiunzione di pagamento della penalità semestrale per le discariche restanti, per un ammontare di euro 39.800.000,00.
  Il pagamento della prima penalità semestrale è stato effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 24 agosto 2015.
  Alla data del 13 luglio 2015, rimanevano, pertanto, in procedura di infrazione ancora 185 discariche. Nei mesi successivi il Ministero dell'ambiente ha avviato:
    un costante lavoro d'impulso delle attività con le amministrazioni regionali competenti al fine del completamento degli interventi ancora in corso e della certificazione di quelli completati;
   l'istruttoria della documentazione necessaria a proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri di diffidare ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, Costituzione, e dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le amministrazioni regionali e locali inadempienti ad adottare tutti i provvedimenti dovuti per completare le attività necessarie a dare corretta esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia, in vista dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi che dovessero rendersi necessari;
   una collaborazione continua con il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio e con l'avvocatura dello Stato, attraverso l'istituzione di un tavolo di lavoro deputato all'elaborazione congiunta della documentazione, da trasmettere alla Commissione europea, per il calcolo delle penalità semestrali e per lo stralcio dei casi con interventi ultimati e adeguatamente certificati.

  Con riferimento all'attività d'impulso delle autorità regionali competenti, sono state convocate e regolarmente verbalizzate apposite riunioni con le regioni interessate dalla procedura d'infrazione, esaminando caso per caso le discariche oggetto di condanna, supportando gli organi regionali nell'individuazione dei percorsi utili alla risoluzione dei casi.
  A seguito dell'attività istruttoria svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stati notificati, alle regioni e agli enti locali interessati, 161 decreti di diffida del Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in vista dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo straordinario di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
  A seguito della disamina della documentazione trasmessa dalle autorità italiane a dicembre 2015, in data 8 febbraio 2016 la Commissione europea ha riconosciuto la messa a norma di 29 discariche, nonché 1 errore di censimento, escludendo i relativi siti dal computo della penalità semestrale, e ha contestualmente notificato l'ingiunzione di pagamento della seconda penalità semestrale per le discariche restanti, per un ammontare di euro 33.400.000,00.
  Appare di particolare rilevanza segnalare che tra i casi stralciati figura la Rada di Augusta per la quale, sulla base di chiarimenti e certificazioni trasmesse dal Ministero, la Commissione europea ha riconosciuto l'errore di censimento iniziale che, purtroppo, non era stato accettato né in fase di giudizio, né per il calcolo della prima sanzione semestrale.
  Per altre 8 discariche, oggetto di richiesta di stralcio dalla procedura di infrazione, la Commissione europea non ha ritenuto sufficiente la documentazione trasmessa dallo Stato Italiano. Rispetto allo stato dei procedimenti in corso, per le 155 discariche ancora oggetto della procedura d'infrazione a seguito delle predette valutazioni della Commissione europea (originariamente erano 200 discariche abusive), si segnala che gli enti territoriali competenti per 151 discariche sono stati destinatari di diffida ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e che per altri 4 casi di discariche che ricadono all'interno di Siti d'interesse nazionale di bonifica, sono in corso approfondimenti istruttori.
  I termini imposti nelle diffide del Presidente del Consiglio dei ministri non sono tutti scaduti e la situazione è quotidianamente monitorata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  In 10 casi gli enti territoriali hanno adempiuto a quanto richiesto nei termini imposti con le diffide ed è in istruttoria la documentazione al fine della trasmissione alla Commissione europea per il calcolo della terza sanzione semestrale. Sarà impegno costante di questo Ministero proseguire nel cospicuo lavoro di impulso e monitoraggio delle diverse Amministrazioni locali e regionali interessate al fine di completare tutti gli interventi nel minor tempo possibile.
  Tuttavia occorre segnalare che in molti casi i termini imposti con le diffide sono scaduti e le Amministrazioni interessate non hanno avviato o completato le attività prescritte. In tali casi, è senz'altro ipotizzabile l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha pertanto comunicato le informazioni necessarie alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione dell'opportunità, da parte del Consiglio dei ministri, di procedere all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle Amministrazioni inadempienti e al loro conseguente commissariamento. Sul punto merita di essere richiamata la nuova disciplina introdotta con l'articolo 1, comma 814, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), che si applica pienamente anche ai casi in esame.
  In effetti, proprio in considerazione della grande importanza e della notevole complessità degli adempimenti qui in discussione, il Governo si è fatto promotore dell'approvazione, in sede di legge di stabilità, di una normativa volta a rendere più celere ed efficace l'intervento sostitutivo dello Stato a garanzia di importanti diritti fondamentali degli individui nonché del corretto adempimento agli obblighi europei. Per giungere alla definitiva bonifica di questi siti è infatti necessario procedere ad una serie di attività, strettamente collegate le une alle altre: questo rende particolarmente difficile l'esercizio di un efficace potere sostitutivo da parte del Governo. La norma prevista in legge di stabilità consente al Governo – nel caso in cui ciò si renda necessario per far fronte a sentenze di condanna o a procedure di infrazione UE – di diffidare gli enti inadempienti alla realizzazione di uno specifico cronoprogramma, con la possibilità, nel caso di inadempimento anche ad uno solo degli atti indicati nel cronoprogramma, di una integrale sostituzione fino al pieno raggiungimento del risultato. Come è evidente, si tratta di uno strumento di grande accelerazione dei procedimenti e di cui è intenzione del Governo servirsi con decisione.
  È evidente che tale sentenza di condanna rappresenti un paradosso. Lo Stato, infatti, è costretto a farsi carico, tanto dal punto di vista amministrativo quanto dal punto di vista finanziario, del comportamento omissivo delle amministrazioni locali e regionali che, nel caso delle discariche abusive, non ottemperano ai compiti loro assegnati dall'articolo 250 del decreto legislativo 152/2006.
  Da ultimo, in data 2 giugno 2016, le Autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione europea documenti relativi a 24 discariche abusive. La Commissione ha ritenuto che 22 delle 24 discariche oggetto di procedura d'infrazione per le quali le autorità italiane hanno chiesto lo stralcio sono state effettivamente messe in regola. Il totale della penalità dovuta per il terzo semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 ammonta dunque ad euro 27.800.000. Ricordo che partivamo da oltre 42 milioni.
  La documentazione relativamente a quest'ultima semestralità, nonché l'elenco delle discariche ad oggi ancora in procedura di infrazione, sono disponibili al seguente link: http://www.minambiente.it/sites/default/fi-les/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/RIN/decisione_iii_semestralita_ 19_09_2016_2.pdf.
  Su questi temi non è mai mancata, fin dal primo giorno, la grande determinazione del Governo. La consapevolezza delle difficoltà, dei ritardi da colmare, dei danni enormi che ha determinato per troppo tempo l'assenza di una vera cultura ambientale, non ci ha fatto perdere la speranza di invertire finalmente la rotta, di affrontare con fiducia e spinta propulsiva quell'enorme sfida morale, oltre che di sviluppo, rappresentata dalla tutela e dalla valorizzazione del nostro patrimonio ambientale. In ogni caso, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare le attività in corso nonché a svolgere un'attività di sollecito nei confronti di tutti i soggetti istituzionali interessati e coinvolti.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

sentenza della Corte CE

gestione dei rifiuti