ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13457

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 635 del 10/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: D'INCA' FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 10/06/2016
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 10/06/2016
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 10/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/06/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 19/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13457
presentato da
D'INCÀ Federico
testo di
Venerdì 10 giugno 2016, seduta n. 635

   D'INCÀ, BRUGNEROTTO, DA VILLA e BUSINAROLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la determinazione e la ripartizione del fondo per la retribuzione di risultato, dopo il passaggio dalla disciplina pubblicistica a quella privatistica, della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995, è determinata dall'articolo 61 del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), 5 dicembre 1996;
   il suddetto articolo stabilisce che il finanziamento del fondo della retribuzione di risultato è costituito «nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli articoli 57 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1990 – ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo –, determinata per l'anno 1993 e decurtata della percentuale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 537/1993»;
   l'approvazione del successivo contratto collettivo, del 12 luglio 2001, reca, tra l'altro l'interpretazione autentica del predetto articolo 61, specificando che, per «quote storiche spettanti», si intendono le quote per il pagamento delle incentivazioni «originariamente determinate ai sensi degli articoli 57 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1990, applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato, con la decurtazione percentuale prevista dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 537/1993»;
   le aziende sanitarie, in applicazione di quanto sopra riportato, hanno calcolato il nuovo fondo della retribuzione di risultato in base alle quote storiche spettanti, intendendo, con tale espressione, quelle precedentemente assegnate a ciascun gruppo di personale, così come identificate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1990, con riferimento agli accordi decentrati ed alle clausole ivi previste, vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'articolo 61 in questione;
   il nuovo sistema della retribuzione di risultato, con un fondo erogato in base al raggiungimento di obiettivi, non avrebbe dovuto comportare oneri aggiuntivi diretti od indiretti, rispetto al precedente sistema che prevedeva l'erogazione di quote di compensi incentivanti a fronte dell'effettuazione di un numero di ore di plus orario, individuate con accordi decentrati del resto, lo stesso importo, che prima poteva essere erogato individualmente o per categorie, a fronte dell'effettuazione del plus orario e denominato come incentivazioni, verrebbe ora erogato quale retribuzione di risultato al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
   infatti, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.), nella propria relazione inviata con nota n. 9527 del 25 giugno 2001, ha attestato l'assenza di aggravi alla spesa pubblica e parimenti la Corte dei Conti, con propria deliberazione n. 34 del 10 luglio 2001, ha certificato la non imputabilità di oneri aggiuntivi dovuti al CCNL, di interpretazione autentica del 12 luglio 2001, purché nel determinare le risorse destinate a costruire il fondo per la retribuzione di risultato, si facesse riferimento al complessivo quadro normativo e contrattuale, comprensivo anche delle clausole contenute negli accordi decentrati a livello aziendale;
   alcune sigle sindacali, in contrasto con quanto sopra riportato, hanno presentato ricorsi, accolti da alcune sentenze, volti ad ottenere la rideterminazione del fondo della retribuzione di risultato, non sulla base dell'importo complessivo derivante dalle quote storiche spettanti a ciascuna categoria, secondo l'interpretazione sopra precisata, ma dell'intero importo del precedente fondo, denominato fondo di incentivazione che, per i dirigenti sanitari non medici ricorrenti, era denominato fondo per la categoria B), con funzione in tutte le aziende di fondo teorico di riferimento. Nella realtà, lo spettante al singolo dipendente ovvero alle categorie era determinato con accordi decentrati sulla base delle risorse disponibili in ogni azienda;
   il risultato di tale operazione interpretativa, espone le aziende sanitarie che hanno in corso le cause, ad un aggravio di spesa assolutamente ingiustificato, stimabile in diversi milioni di euro per ciascuna amministrazione, a decorrere dall'anno di costituzione del nuovo fondo di risultato, che è normalmente il 1997 ovvero il 1994 in relazione a qualche sentenza già intervenuta sul tema;
   nella costruzione dei nuovi fondi, si passerebbe, infatti, da importi quantificabili ad esempio per una piccola azienda con un organico medio di n. 16 dirigenti sanitari, in circa 200.000 euro correlati ad un ipotetico plus orario per azienda di n. 7 ore per ciascun dirigente sanitario, che era il massimo consentito dai CCNL vigenti decreto del Presidente della Repubblica 270/1987 e 384/1990]), a importi dell'interno fondo, che poteva essere costituito, secondo le diverse realtà aziendali, anche da cifre superiori a 750.000 euro, e in taluni casi, sulla base delle diverse sentenze dei giudici del lavoro, l'onere lievitava di decine di milioni di euro per ciascuna azienda;
   in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, si evidenzia, a tale riguardo, che la ripartizione del fondo di produttività era comunque effettuata sulla base del plus orario assegnato ai singoli dipendenti. Ciò determinava l'impossibilità giuridica di erogare l'intero importo del fondo stesso, atteso che il valore complessivo delle ore di plus orario effettuabili annualmente dai dipendenti era, di norma, di gran lunga inferiore all'ammontare del fondo (teorico di riferimento);
   il problema su evidenziato si è posto in riferimento a varie aziende ove i dirigenti interessati, assistiti da alcune organizzazioni sindacali, hanno formalizzato anche in giudizio richieste di rideterminazione dei fondi secondo questa ultima interpretazione estensiva, che vuole riferirsi agli importi totali dei precedenti fondi per le incentivazioni e non alle quote storiche spettanti. C’è, peraltro, il timore che analoghe pretese si estendano anche ad altre aziende presso le quali non si è verificata ancora una situazione conflittuale;
   a parere degli interroganti, l'accoglimento di tali richieste determinerebbe, sulla base di stime effettuate, a livello nazionale: un incremento dei costi, considerati gli emolumenti arretrati da corrispondere e gli eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria, quantificabili in non meno di un miliardo di euro; una ingiustificata differenza di valore, anche nell'ordine di 4/5 volte, tra il fondo della retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria rispetto alla dirigenza medica, veterinaria ed amministrativa-tecnica e professionale –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti su esposti;
   se e quali iniziative normative intendano adottare, per quanto di competenza, per definire la questione esposta in premessa, al fine di evitare da un lato, un incremento di spesa per le aziende sanitarie assolutamente incompatibile con le attuali disponibilità di bilancio e, dall'altro, una erogazione di compensi incentivanti retroattivi di valore alquanto elevato – che in alcuni casi potrebbe ammontare anche a centinaia di migliaia di euro, al netto di interessi e rivalutazione monetaria, inoltre privi di riferimento al raggiungimento di specifici obiettivi e di risultato, determinando così una minore distribuzione di risorse per i servizi ai cittadini e alle famiglie, soprattutto per quelle più bisognose di assistenza sanitaria. (4-13457)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

premio salariale