ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13266

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 628 del 20/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: D'INCA' FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/05/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 19/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13266
presentato da
D'INCÀ Federico
testo di
Venerdì 20 maggio 2016, seduta n. 628

   D'INCÀ. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   con l'istituzione del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi nel 1988 e la successiva adozione del Piano del parco (approvato della regione Veneto il 21 novembre 2000), la zona della valle del fiume Mis è stata classificata come «riserva generale orientata»: una zona, cioè, «dove è vietata ogni forma di trasformazione del territorio, ma sono ammesse le tradizionali attività colturali, purché esse non arrechino danno all'ambiente. L'area inoltre ricade anche all'interno del Sito di importanza comunitaria «Dolomiti feltrine e bellunesi», e nell'omonima Zona di protezione speciale. A giugno 2009 le Dolomiti sono state inserite nell'elenco Unesco dei «patrimoni dell'umanità»;
   nel 2006 il Gruppo EVA Energie Valsabbia S.p.A società bresciana il cui presidente è Enrico «Chicco» Testa (già presidente di Legambiente, deputato del Pci e del Pds, presidente di Acea e di Enel, alla guida del Forum Nucleare italiano, la lobby che promuove il ritorno al nucleare in Italia, attuale Presidente di Assoelettrica) ha presentato una richiesta di derivazione idroelettrica, con la realizzazione di una nuova centrale idroelettrica sul torrente Mis all'interno del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi nel comune di Gosaldo (BL), in grado di produrre fino a 6,5 milioni di kWh all'anno di energia;
   nel 2009, sei mesi dopo il riconoscimento delle Dolomiti come patrimonio dell'Unesco, la giunta regionale del Veneto esprimendo un «giudizio favorevole di compatibilità ambientale» ha dato al Gruppo EVA Energie Valsabbia S.p.A il via libera alla realizzazione del progetto in pieno Parco delle Dolomiti Bellunesi;
   nel 2010 i comuni di Sospirolo e Gosaldo stipulano una convenzione con il Gruppo EVA Energie Valsabbia S.p.A. per la realizzazione dell'impianto.
   il Tribunale Superiore delle Acque con la sentenza n. 6 del 16 gennaio 2012 ha confermato la piena validità ed efficacia di tutte le autorizzazioni rilasciate a favore della EVA dalla regione Veneto, dal comune di Gosaldo e dal Parco delle Dolomiti Bellunesi e di tutti gli altri Enti pubblici coinvolti negli iter autorizzativi già svolti;
   il WWF e altre associazioni ambientaliste impugnano la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque avanti alla Corte di Cassazione a sezioni riunite che, con sentenza n. 19382/2012 del 23.10.2012 RG 5853/12, accoglie il ricorso del WWF e annulla i provvedimenti impugnati, poiché la modificazione del regime delle acque, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 394/1991 delinea senza equivoco una attività che risulta vietata in termini assoluti all'interno delle aree naturali protette;
   nel frattempo, il 28 agosto 2012 il Corpo forestale dello Stato mette i sigilli al cantiere della nuova centrale idroelettrica, perché la società avrebbe impropriamente occupato uno spazio riconosciuto come «uso civico»: l'amministrazione comunale di Gosaldo, infatti, non aveva mai provveduto al cambio di destinazione d'uso di una parte dei terreni finiti sotto sequestro, per trasformarli da usi civici a terreni liberi da vincoli;
   l'occupazione impropria viene riconosciuta anche in un parere espresso a fine giugno 2012 dalla regione Veneto: «i contratti di concessione delle terre di uso civico stipulati in assenza della prescritta autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni [...] sono nulli» e pertanto «l'effettuazione dei lavori da parte della società Eva Energia Valsabbia sui terreni di uso civico [...] si configura come occupazione senza titolo dei terreni medesimi»;
   a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, gli enti interessati provvedono ad intimare al Gruppo EVA Energie Valsabbia S.p.A. l'immediata sospensione dei lavori e la regione Veneto individua nel dirigente regionale del genio Civile di Belluno il responsabile per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 152/2006. Con nota n. 503216 del 19.11.2013 la regione Veneto intimava alla società di redigere un progetto di ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale ante operam.
   la società Eva Energia Valsabbia ricorre al Tribunale Superiore delle Acque per impugnare la sentenza n. 19382/2012 della Corte di Cassazione. Il tribunale Superiore delle Acque rigetta in toto il ricorso Eva Energia Valsabbia SpA e, con sentenza n. 26/2014 del 21.01.2015 ma depositata in Cencelleria il 23.03.2016 – dopo oltre un anno – annulla tutti gli atti autorizzatori del progetto: il provvedimento prot. 503216 del 19.11.2013 emanato dalla regione Veneto e tutti gli atti ad esso antecedenti, in particolare la DGR n. 12050 del 06.08.2013, la nota di Veneto Strade n. 68264 del 14.02.2013, la nota del Servizio Forestale regionale di Belluno n. 85246 del 26.02.2013, la nota dell'ente Parco delle Dolomiti bellunesi n. 20130000915 del 05.03.2013 e la nota della provincia di Belluno n. 31705/ut del 25.06.2013;
   a distanza di 4 anni dalla sentenza definitiva della Corte Suprema di Cassazione del 2012 che obbliga la società EVA Energie Valsabbia SpA al ripristino ambientale con la demolizione del manufatto e la sistemazione delle opere stradali manomesse, nulla è stato fatto dai privati per demolire il manufatto né ripristinare i guardrail rimossi;
   la sentenza del Tribunale Supremo delle Acque, che annulla tutte le autorizzazioni al progetto di EVA, per quanto consta agli interroganti è stata adottata a gennaio 2015 mentre la sua pubblicazione è avvenuta a marzo 2016, dopo oltre un anno. La regione Veneto, controparte del proponente privato nel contenzioso avanti il Tribunale delle acque, non ha pubblicamente protestato per un fatto tanto grave e, a parere degli interroganti, opaco;
   per fare passare le condotte di collegamento alla centrale idroelettrica, la ditta ha rimosso parte dei guardrail di protezione alla SP 2 Valle del Mis, strada pericolosa e curva che corre lungo un dirupo, causando grave pericolo alla circolazione dei veicoli e senza mai ricollocare i guardrail alla fine dei lavori;
   il comune di Gosaldo ha segnalato il pericolo alla provincia di Belluno e a Veneto Strade, società strumentale delle regione Veneto che si occupa della manutenzione e messa in sicurezza delle strade provinciali e regionali ex competenza Anas, senza che nessuno intervenisse a risolvere la situazione o obbligasse la ditta a sistemare la strada manomessa;
   il mancato rispetto del ripristino ambientale ordinato dalla Suprema corte parrebbe configurarsi come violazione dell'articolo 388 del Codice Penale, che punisce la condotta di chi, tenuto conto anche della natura degli obblighi imposti, «rappresenti un ostacolo all'effettività della tutela giurisdizionale». Questo tra l'altro è l'orientamento assunto dalla Cassazione penale a sezioni unite che ha circoscritto l'ambito in cui si incorre nel reato di mancato adempimento ad un ordine della autorità giudiziaria (Nota a sentenza Cass. pen., sez. Unite, n. 36692/2007). Una fattispecie che sembra calzare proprio col comportamento posto in essere dalla Valsabbia, ovvero dai proponenti la centrale –:
   se siano al corrente della vicenda su esposta e in particolare del grave ritardo intercorso tra la proclamazione della sentenza da parte del Tribunale Superiore delle Acque e il suo deposito in cancelleria, che sarebbe avvenuto oltre un anno dopo il pronunciamento, e se a tale riguardo si intenda promuovere iniziative ispettive;
   se siano a conoscenza della sentenza definitiva emanata dalla Corte di Cassazione a sezioni riunite quasi 5 anni fa e dell'inadempienza da parte del privato nel ripristinare lo stato dei luoghi (demolizione di tutte le opere realizzate abusivamente e il riposizionamento dei guardrail lungo la SP 2, tolti durante l'esecuzione dei lavori);
   se risulti al Governo il pericolo derivante dalla mancanza di alcuni guardrail lungo la strada provinciale 2, Valle del Mis e se risulti che gli enti in qualche modo coinvolti nella gestione o nella vigilanza sulla strada (comune di Gosaldo, provincia di Belluno, regione Veneto, Vendo Strade e prefettura di Belluno) abbiano segnalato la situazione alle autorità preposte;
   se risultino accurate indagini presso la Procura della Repubblica di Belluno anche alla luce della giurisprudenza richiamata in premessa;
   se si intenda porre in essere per quanto di competenza iniziative tese a verificare le ipotesi di modifica dei confini del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, in modo da escludere dal perimetro il manufatto realizzato abusivamente. (4-13266)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riserva naturale

parco nazionale

dispositivo di sicurezza