ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12309

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 580 del 01/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: D'INCA' FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2016
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'INTERNO 01/03/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/07/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 19/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12309
presentato da
D'INCÀ Federico
testo di
Martedì 1 marzo 2016, seduta n. 580

   D'INCÀ, BRUGNEROTTO e PETRAROLI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 26 della legge n. 208 del 2015 dispone che: «Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.»;
   scopo della norma citata è quello di mantenere invariato, nel 2016, il livello complessivo di pressione tributaria, attraverso un congelamento generalizzato dei tributi degli enti territoriali rispetto alle aliquote in vigore nel 2015, ottenuto rendendo inefficaci eventuali leggi regionali o deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono variazioni in aumento;
   secondo una interpretazione fornita dalla Corte dei Conti nella sua delibera n. 35/2016/PAR, Camera di consiglio del 9 febbraio 2016, il blocco è applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell'istituzione di nuove fonti impositive. Entrambe le predette opzioni fiscali (variazione in aumento delle aliquote e previsione di nuovi tributi) incidono, infatti, sulla pressione tributaria, elevandola;
   alcuni comuni italiani hanno istituito nel 2015 la tassa di soggiorno e approvato il bilancio preventivo inserendovi tra le voci di entrata anche gli introiti da essa derivanti, ma, applicandosi a partire dal 2016 e quindi soltanto dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria la tassa è da ritenersi sospesa in virtù della citata norma;
   nella maggioranza dei casi la decisione di istituire la nuova tassa è stata presa dalle amministrazioni comunali per fare fronte ai tagli dei trasferimenti decisi dal Governo –:
   se non intenda assumere iniziative volte a rivedere quanto stabilito dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015 che appare agli interroganti di dubbia costituzionalità perché pregiudica retroattivamente la capacità programmatica e di bilancio, riconosciuta ai comuni dall'articolo 119 della Costituzione. (4-12309)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

fiscalita'

politica fiscale

economia pubblica