ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12035

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 566 del 10/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: BRUGNEROTTO MARCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2016
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2016
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 10/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 07/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12035
presentato da
BRUGNEROTTO Marco
testo di
Mercoledì 10 febbraio 2016, seduta n. 566

   BRUGNEROTTO, D'INCÀ, MASSIMILIANO BERNINI e L'ABBATE. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   alcuni uffici territoriali del Governo – prefetture seguono, nella procedura di nomina a guardia giurata per i volontari delle varie associazioni operanti nel settore zoofilo, un percorso normativo ritenuto non corretto, ovvero conferiscono la nomina basandosi o sul decreto del Presidente della Repubblica del 1979, istitutivo esclusivamente della onlus Ente nazionale protezione animali (Enpa) o sulla base dell'articolo 6 della legge n. 189 del 2004, senza verosimilmente effettuare alcuna preliminare verifica né della sussistenza o meno del preventivo e necessario riconoscimento dell'associazione richiedente da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, né sulle effettive capacità del soggetto richiedente;
   è indubbio che la normativa vigente stabilisce di non riservare esclusivamente ad Enpa l'attività di vigilanza e protezione del patrimonio zoofilo, bensì di ampliare l'area di operatività anche ad altre associazioni riconosciute, aventi le medesime finalità;
   la fonte giuridica legittimante la nomina dei volontari dell'Enpa è costituita dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, rimasto valido ed efficace anche in seguito all'intervento di provvedimenti legislativi successivi e che dota l'Enpa di una propria specifica normativa;
   tale decreto pone una prerogativa esclusiva in capo all'Enpa ed è istitutivo dell'attuale personalità giuridica dell'ente: «Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato»; il suddetto decreto, ridisegnando il ruolo dell'ente (trasformandolo cioè da ente di diritto pubblico in ente di diritto privato), ne ha garantito una continuità operativa e ha posto uno status chiaro delle guardie zoofile;
   infatti, il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979 ha mantenuto intatta la qualifica delle guardie particolari giurate; con riguardo alle guardie zoofile dell'Enpa, è testualmente affermato, all'articolo 5, che «Fermi rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo volontario...»;
   è conforme a tale orientamento anche la giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali (Tar): ad esempio il Tar del Lazio sez. I – 11 luglio 2001, n. 6368, ha affermato che «a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, con cui l'Enpa ha perso la personalità giuridica di diritto pubblico, continuando ad esistere come persona giuridica di diritto privato, i suoi agenti sono guardie giurate volontarie di un'associazione protezionistica nazionale riconosciuta, ai quali la legge 11 febbraio 1992 n. 157 conferisce espressamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nell'articolo 28 commi 1 e 5...»;
   questo comporta che i volontari appartenenti all'Enpa possono essere nominati guardie zoofile frequentando obbligatoriamente ed unicamente un corso interno alla Onlus;
   per tali motivi, a giudizio degli interroganti, vanno ritenuti limitativi e non conformi al dettato normativo vigente, quei decreti prefettizi di nomina rilasciati dagli uffici territoriali del Governo – prefetture a favore di volontari Enpa, non basati sul decreto del Presidente della Repubblica del 1979, ma unicamente sulla legge n. 189 del 2004, ovvero emessi con limitazioni operative non previste;
   ciò per due motivi:
    in primo luogo perché la legge n. 189 del 2004 non istituisce una nuova figura di guardia zoofila, ma amplia unicamente, conferendo poteri di polizia giudiziaria, delle ipotesi di maltrattamento contro gli animali, i già attribuiti dalla normativa attualmente vigente alle guardie zoofile;
    in secondo luogo perché, così facendo, non solo la nomina è conferita in maniera impropria e con procedure di dubbia legittimità, ma si limita in toto la vera operatività della guardia zoofila, che in Italia non è assolutamente limitata unicamente ed esclusivamente alla tutela degli animali dalle ipotesi di maltrattamento;
   di converso, appare evidente per gli interroganti ritenere di dubbia legittimità anche quei decreti di nomina, conferiti da alcuni uffici territoriali del Governo – prefetture, in favore di volontari appartenenti ad altre associazioni operanti nel settore, sulla base delle normative poste dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica del 1979, che, si ripete, riguarda esclusivamente nella onlus Enpa;
   vero è che nel 1992 il legislatore con la legge n. 157 è intervenuto in materia di tutela della fauna selvatica, delineando un quadro sanzionatorio specifico ed estendendo i compiti di vigilanza;
   infatti con l'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge ha esteso anche alle «guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza...»; la legge ha anche affidato alle guardie volontarie la vigilanza sull'attività venatoria – ma «fermo restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale protezione animali» (articolo 37, comma 3);
   in tal modo, il legislatore ha previsto un procedimento amministrativo di nomina delle suddette guardie, ma lo ha fatto individuando requisiti soggettivi e di idoneità professionale specifici, necessari per ottenere la nomina prefettizia;
   nel 2004, poi, il legislatore è intervenuto nuovamente, con la legge n. 189, in materia di protezione animali, ridisegnando il quadro sanzionatorio previsto dal vigente codice penale ed estendendo, con l'articolo 6, comma 2, i compiti di vigilanza, con funzioni anche di polizia giudiziaria, «...alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute»;
   a parere degli interroganti, alla base di questa nuova norma, le prefetture hanno ritenuto, erroneamente, di poter nominare guardie particolari giurate anche quei volontari, appartenenti ad associazioni riconosciute e non, che si trovino al di fuori del contesto normativo tracciato dalla legge n. 157 del 1992;
   appare agli interroganti che sulla base dell'attuale normativa, la richiesta di nomina al prefetto non può essere avanzata da chiunque e da qualunque associazione che operi nel campo della tutela ambientale poiché questo non è di certo previsto dall'articolo 6 della legge n. 189 del 2004;
   per quanto concerne l'articolo 6 della legge n. 189 del 2004, gli interroganti ritengono che questo altro non pone che una norma estensiva dei compiti già attribuiti alle guardie zoofile già nominate secondo la legislazione vigente, che ne regolamenta l'attività di vigilanza e per la quale le guardie giurate zoofile, quali incaricati di pubblico servizio, possono essere impiegate; si richiama per comodità espositiva tale normativa:
    la legge n. 303 del 19 maggio 1954, che individua con precisione le funzioni di vigilanza «sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, ivi compresi l'esercizio della caccia e della pesca»;
    l'articolo 37 della legge n. 157 del 1992, relativa alla vigilanza in materia di caccia;
    la legge n. 189 del 2004, in materia di maltrattamenti degli animali;
    la legge n. 281 del 1991, contenente disposizioni «in materia di affezione e prevenzione del randagismo»;
    il testo unico delle leggi sulla pesca, regio decreto n. 1604 del 1931;
    la legge n. 150 del 1992, relativa alla «disciplina del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione» ed alle «norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;
    il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 aprile 1996, relativo alle «specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica di cui è proibita la detenzione»;
    il regolamento (CE) n. 1/2005, relativo alla «protezione animali durante il trasporto»;
    il decreto legislativo n. 151 del 2007, contenente le «disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 1/2005;
    il decreto legislativo n. 126 del 2011, di «attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli»;
    il decreto legislativo n. 146 del 2001, di «attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti»;
    il decreto legislativo n. 333 del 1998, di «attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento»;
    il decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, recante «Regolamento di polizia veterinaria»;
   come, infatti, può rilevarsi dalla lettura del testo dell'articolo 6: «La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute»;
   appare evidente per gli interroganti che il legislatore, con la norma in esame, non ha fatto altro che attribuire funzioni di polizia giudiziaria – limitandole solo per quella determinata tipologia di animali (animali di affezione), garantendo in questo modo una tutela penale degli animali contro le azioni di maltrattamento – «alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute»;
   ciò vuol dire che, per vedersi riconosciuto tale potere, il soggetto richiedente deve essere già stato nominato, con decreto prefettizio e nelle modalità stabilite per legge, guardia particolare giurata;
   non può di certo ritenersi la norma in esame, una norma istitutiva di una nuova figura di guardia zoofila, e quand'anche fosse ritenuta genitrice di tale nuova figura, ne limiterebbe l'operatività al solo intervento nella protezione degli animali dai reati di maltrattamento, eliminando tutti gli altri poteri, conferiti dalla normativa vigente;
   inoltre, altro aspetto di fondamentale importanza, e di grande allarme sociale è che, conferendo le nomine a guardie zoofile in base all'articolo 6 della legge n. 189 del 2004, si evita ai soggetti interessati tutto l’iter amministrativo stabilito dall'articolo 27, comma 2, della legge n. 157 del 1992;
   tale norma infatti prevede che la persona interessata ad ottenere il decreto di nomina a guardia giurata zoofila deve:
    appartenere ad una associazione riconosciuta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    deve essere iscritta dalla propria associazione e frequentare obbligatoriamente i corsi di formazione e di aggiornamento (previsti per guardie zoofile volontarie) presso le regioni di competenza;
    aver superato l'esame previsto a fine corso ed ottenuto il rilascio del consequenziale attestato e, se in possesso di tutti gli ulteriori requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza può richiedere al prefetto il rilascio dei decreti di nomina a guardia particolare giurata;
   tutto ciò, ovviamente, qualora si conferissero le nomine ex articolo 6 della legge n. 189 del 2004, verrebbe bypassato, rilasciando in tal modo, secondo gli interroganti, nomine a soggetti impreparati e non idonei a ricoprire tale qualifica;
   non a caso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un parere del 22 luglio 2005, espresso in seguito a specifica richiesta dell'Enpa, è intervenuto sul punto, precisando che, le associazioni operanti nel campo della protezione animali, per poter ottenere la nomina prefettizia delle loro guardie, devono essere dotate di alcuni requisiti essenziali, tra cui:
    il carattere nazionale o almeno la presenza in cinque regioni, presenza accertata e documentata;
    le finalità programmatiche e dell'ordinamento interno previsti dallo Statuto, nel quale, ovviamente, devono essere presenti scopi protezionistici ambientali;
    la continuità dell'azione esterna, attraverso la quale una associazione può dimostrare il proprio apporto a tutela dell'ambiente, nei confronti della società;
   solo se tali requisiti essenziali sono presenti, l'associazione interessata, dopo aver ottenuto il riconoscimento rilasciato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può richiedere la nomina prefettizia per i propri soci che intendono esercitare l'attività di vigilanza di protezione animali;
   pertanto, come ha affermato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «nessun altro riconoscimento, di alcun tipo, può essere preso in considerazione ai fini della nomina prefettizia»;
   tale precisazione fu fatta a monte, in quanto si volle chiarire come, per poter procedere alla richiesta di nomina e quindi alla iscrizione dei propri: volontari ai corsi di formazione regionali, non bastava essere una semplice associazione di volontariato, ma occorreva avere le caratteristiche sopra descritte, e questo al solo fine di porre un valido e approfondito controllo sulle associazioni effettivamente operanti sul territorio nazionale;
   a tal proposito, va evidenziata anche la nota emessa dalla divisione della polizia amministrativa e sociale della Questura di Roma, in data 5 maggio 2008 n. 004059 – Fasc. 12 Ass. Vol., ed inoltrata a tutti i responsabili delle associazioni di volontariato, nella quale vengono indicate chiaramente quali sono le diverse associazioni deputate a richiedere la nomina prefettizia a guardie giurate in favore dei propri volontari;
   è inoltre chiarito che:
    le guardie zoofile nominate con decreto prefettizio, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979, e articolo 6, comma 2, della legge n. 189 del 2004 che, nei limiti dei compiti ad esse attribuiti, svolgono le proprie funzioni in base agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale;
    le guardie zoofile nominate ai sensi di leggi regionali, che sono invece abilitate ai compiti di vigilanza di volta in volta previsti dalle leggi regionali stesse, e che durante il servizio non rivestono qualità di polizia giudiziaria;
   quest'ultima è la seconda tipologia di nomina ed è quella rilasciata dal presidente della giunta regionale competente territorialmente; ma, in questo caso, i soggetti nominati svolgono una mera attività di vigilanza sull'applicazione della normativa regionale e non rivestono, nell'ambito di tale servizio, le funzioni di polizia giudiziaria;
   per questa tipologia di guardie zoofile poi, l'iter di rilascio è ben differente rispetto a quello adottato per le guardie dell'Enpa; infatti, tutte quelle associazioni che si occupano della protezione degli animali e della difesa del patrimonio zootecnico, che non sono dotate di un proprio decreto istitutivo per cui, come specificato, rientrano nella prima categoria, per ottenere il rilascio di decreti di nomina a guardia giurata zoofila volontaria da parte delle prefetture, devono sottostare alla regolamentazione dettata dalle leggi regionali;
   ne consegue che, non potendo fondare le proprie richieste di nomina delle guardie zoofile su altra normativa vigente, tali osservazioni devono obbligatoriamente procedere alla iscrizione di propri volontari ai corsi di formazione e di aggiornamento (previsti per guardie zoofile volontarie) presso le regioni di competenza e sottostare a tutti, gli obblighi sopra specificati;
   tanto premesso, al fine di porre chiarezza sull'argomento ed evitare diversificate interpretazioni e, di conseguenza, diffusi ricorsi sul territorio nazionale alla giustizia amministrativa; il giudice amministrativo potrebbe infatti essere adito dalle varie associazioni aventi legittimo interesse, con l'ulteriore rischio di generare una giurisprudenza non uniforme, rilevata la complessità della materia; e potrebbero essere messi in circolazione soggetti non idonei a ricoprire la qualifica che gli viene attribuita, non essendo strati sottoposti ad alcuna valutazione né formazione –:
   se i Ministri interrogati non ritengano necessario assumere iniziative, per quanto di competenza, con conferimento alle nomine a guardia volontaria zoofila, facendo chiarezza sulle questioni interpretative attinenti il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 e l'articolo 6 della legge n. 189 del 2004. (4-12035)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

legislazione veterinaria

protezione degli animali

protezione dell'ambiente