ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09877

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 464 del 17/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: D'INCA' FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 17/07/2015
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 17/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17/07/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17/07/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 24/07/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/10/2015

SOLLECITO IL 22/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09877
presentato da
D'INCÀ Federico
testo di
Venerdì 17 luglio 2015, seduta n. 464

   D'INCÀ, PETRAROLI e DE LORENZIS. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 10 del decreto legislativo n. 32 del 1998 stabilisce che i contratti stipulati dalle aziende distributrici di GPL in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedano modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto e la disponibilità dello stesso (locazione o comodato d'uso). In caso di locazione o comodato del serbatoio, i relativi contratti, di durata non superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto del serbatoio, nonché le modalità di acquisto del GPL in regime di esclusiva;
   il regime di fornitura in esclusiva di GPL, previsto dalla citata norma, è, peraltro, rinforzato dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto legislativo n. 128/2006 «Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239» secondo le quali, in caso di locazione o comodato del serbatoio, affinché il rifornimento del GPL sia effettuato da distributori terzi, vige l'obbligo dell'autorizzazione del proprietario del serbatoio;
   dall'analisi delle osservazioni formulate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato contenute in una segnalazione inviata il 23 maggio 2007 ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità ha constatato che, nei fatti, attraverso rinnovi successivi dei contratti, la formula contrattuale del comodato d'uso conduce, nei mercati della distribuzione di GPL per uso domestico in piccoli serbatoi, a rapporti pluriennali di fornitura esclusiva di GPL;
   in tale contesto di mercato, il confronto concorrenziale tra le imprese distributrici risulta affievolito mentre viene rafforzato in maniera considerevole il potere contrattuale del fornitore «storico» di GPL;
   infatti, in assenza di comportamenti attivi dei consumatori volti a trovare condizioni di fornitura migliori e a cambiare i fornitori originari, la clientela del GPL in serbatoi è poco o affatto contendibile, con la conseguenza che le imprese fornitrici hanno scarsi o nulli incentivi a praticare prezzi convenienti;
   tali condizioni di mercato, rendono relativamente difficoltosa la sottrazione reciproca di clientela da parte degli operatori. La prassi di locazione o comodato dei piccoli serbatoi e fornitura in esclusiva del GPL, riduce la possibilità di contendere un cliente a un concorrente. Di conseguenza, l'impresa che detiene un cliente non ha forti incentivi a modificare le condizioni concordate al momento della stipula del contratto di fornitura. Una dimostrazione chiara della forte segmentazione dei mercati del GPL è fornita dall'esistenza di una notevole differenziazione dei prezzi effettivi anche all'interno del medesimo mercato locale;
   inoltre, le difficoltà rappresentate dalla installazione e dalla eventuale disinstallazione dei serbatoi, quasi tutti interrati, e i costi praticati dai gestori, in merito alla vendita e al noleggio, sono talmente alti da rendere non convenienti tali opzioni;
   le suddette condizioni di mercato, caratterizzate dalla scarsa «contendibilità», portano poi le aziende distributrici di GpL a non farsi concorrenza specialmente in alcune zone, infatti, a titolo di esempio, la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel marzo 2010, ha deliberato che le società Butangas, Liquigas e Eni hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza determinando congiuntamente, dal 1995 al 2005, le variazioni dei listini dei prezzi al pubblico del Gpl in bombole e in piccoli serbatoi su tutto il territorio nazionale, con effetti negativi sui consumatori finali, comminando multe per le società Butangas e Liquigas pari rispettivamente a 4.888.121 euro e 17.142.188 euro –:
   se, in generale e a tutela degli utenti, non intendano assumere un'iniziativa normativa che, modificando la disciplina sull'impiego dei serbatoi Gpl per uso civile, industriale e agricolo, possa creare le condizioni per un più vivace confronto concorrenziale tra le imprese distributrici e rendere «effettivamente contendibili» i clienti, anche mediante l'introduzione di norme che prevedano, alla scadenza del contratto, se richiesto dal cliente, l'obbligo per la ditta proprietaria di vendere il serbatoio concesso in comodato e favorire il passaggio a forme di disponibilità del serbatoio che non implichino la fornitura in esclusiva di Gpl. (4-09877)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

concorrenza

consegna

comportamento del consumatore