ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09875

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 464 del 17/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: D'INCA' FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 17/07/2015
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 17/07/2015
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 17/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 17/07/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/10/2015

SOLLECITO IL 22/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09875
presentato da
D'INCÀ Federico
testo di
Venerdì 17 luglio 2015, seduta n. 464

   D'INCÀ, FICO, DE LORENZIS e PETRAROLI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   nel disegno pluralistico della Costituzione italiana le minoranze linguistiche sono oggetto di specifica tutela (articolo 6);
   coerentemente con la propria missione e con il carattere democratico-pluralista dell'ordinamento, lo Repubblica valorizza e promuove la diversità culturale e linguistica del Paese;
   disposizioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche sono contenute nella legge n. 482 del 1999, il cui articolo 2 recita: «in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo»;
   l'articolo 30 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi – decreto legislativo n. 177 del 2005, come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 2010 – consente, previa autorizzazione del Ministero, «l'esercizio di emittenti televisive analogiche i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrata di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute»;
   lo stesso articolo precisa che l'autorizzazione ministeriale «è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito di riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera g), della legge n. 249 del 1997»;
   la comunità Sappadina è una minoranza linguistica germanofona, legalmente riconosciuta dallo Stato attraverso la citata legge n. 482 del 1999, e in quanto tale ha diritto ad essere tutelata anche mediante la visione di canali televisivi;
   con nota dell'11 dicembre del 2001, il «Dipartimento per le comunicazioni – Ispettorato Territoriale Veneto» autorizzava il comune di Sappada, ove è insediata la minoranza linguistica germanofona, all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori dei programmi delle due emittenti del servizio pubblico televisivo austriaco, ORF 1 e ORF 2, rispettivamente attraverso due impianti di diffusione dei segnali ubicati presso la località rifugio Siera – Sappada (BL);
   l'autorizzazione dell'ispettorato, concessa annualmente, avrebbe potuto essere revocata nei casi di situazioni interferenziali e di variazioni del canale/sito di trasmissione conseguenti all'attuazione del Piano di assegnazione delle frequenze televisive predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
   con il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale (cosiddetto switch-off), il comune di Sappada faceva istanza per la ripetizione dei programmi del servizio pubblico austriaco attraverso la migrazione alla tecnologia digitale dell'impianto ripetitore di Monte Siera;
   in risposta all'istanza, con nota del 15 novembre 2010, il «Dipartimento per le comunicazioni – Ispettorato Territoriale del Veneto» sottolineava che il decreto legislativo n. 44 del 2010, modificativo del citato testo unico, aveva mancato di aggiungere la parola «analogiche» al primo e al terzo periodo dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 177 del 2005, di conseguenza non era possibile autorizzare la ripetizione di emittenti televisive estere in tecnologia digitale, ma soltanto, eventualmente, quella dei programmi di Rai 3 Veneto;
   a fronte di una nuova istanza, l'ispettorato, con nota del 24 maggio 2012, confermava il proprio diniego in base al citato disposto normativo, facendo presente di aver richiesto un parere anche alla divisione III della D.G.S.C.E.R. del Ministero dello sviluppo economico circa la possibilità di autorizzare quanto richiesto dal, comune di Sappada, dopo aver già ottenuto un parere concorde da parte della Divisione V della medesima Direzione;
   un'ultima istanza di attivazione di nuovi ripetitori in tecnologia digitale per i programmi, delle emittenti ORF 1 e ORF 2 è stata inoltrata dal sindaco pro tempore di Sappada con lettera del 17 novembre 2014, nella quale viene rimarcato che tale autorizzazione è stata invero concessa alle province di Trento e Bolzano –:
   se non ritenga opportuno dare attuazione al principio costituzionale della tutela delle minoranze linguistiche nei territori ove queste sono insediate;
   quali urgenti iniziative intenda assumere, anche a legislazione vigente, al fine di consentire la ripetizione in tecnica digitale dei programmi del servizio pubblico televisivo austriaco nel territorio in cui è insediata la comunità Sappadina, minoranza linguistica germanofona legalmente riconosciuta dallo Stato ai sensi della legge n. 482 del 1999;
   se corrisponda al vero che la ripetizione in tecnica digitale dei programmi delle emittenti ORF 1 e ORF 2 sia stata concessa per i territori delle province di Trento e Bolzano. (4-09875)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

programma audiovisivo

gruppo linguistico

lingua minoritaria