ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09824

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 461 del 14/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: D'INCA' FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 14/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 14/07/2015
Stato iter:
24/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/05/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/10/2015

SOLLECITO IL 22/02/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/05/2016

CONCLUSO IL 24/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09824
presentato da
D'INCÀ Federico
testo di
Martedì 14 luglio 2015, seduta n. 461

   D'INCÀ e BRUGNEROTTO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   è indubbio che sia nell'interesse generale la riconversione di una quota sempre maggiore di produzione di energia elettrica, da fonti fossili a fonti rinnovabili e, in particolare, «pulite», in cui rientra certamente l'idroelettrico. È necessaria tuttavia una strategia e programmazione a livello nazionale e regionale riguardo all'ambiente, alla salute, alla sicurezza pubblica, all'approvvigionamento energetico, per soppesare il bilancio complessivo tra i benefici generali ed i danni che ne possono derivare;
   ben il 90 per cento dei corsi d'acqua che compongono il tratto alpino del bacino del fiume Piave è attualmente caratterizzato da impianti e derivazioni realizzati a fini di produzione di energia idroelettrica, e molti altri progetti sono in fase di approvazione. Trattasi di aree connotate da elevata naturalità e da scarse/assenti pressioni antropiche, per larga parte tutelate all'interno della rete Natura 2000 quali siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi delle direttive habitat (92/43/CEE) e uccelli (2009/147/CE). A causa delle opere in questione numerosi corsi d'acqua sono stati compromessi o addirittura sostanzialmente prosciugati;
   anche l'Adige, nel suo tratto basso veronese è ora interessato dalla realizzazione di 4 progetti di derivazione, posti a circa 30 chilometri l'uno dall'altro: Pescantina (circa 3 megawatt di potenza), San Giovanni Lupatoto e Belfiore (della potenza complessiva installata di 3,778 megawatt), Badia Polesine (con potenza nominale di circa 8 megawatt e potenza massima di circa 11 megawatt). I primi 3 sono in fase di iter avanzato o in fase di realizzazione, mentre l’iter autorizzativo per Badia Polesine è all'inizio;
   l'articolo 1 della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) impone agli Stati membri il miglioramento, o almeno la conservazione, della qualità dei corpi idrici;
   in base a quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea la valutazione dell'impatto cumulativo è imprescindibile (cfr., ex multis, la sentenza 28 febbraio 2008, sezione II, causa C2/07, e la sentenza 25 luglio 2008, sezione III, causa C142/07);
   le procedure finalizzate all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti idroelettrici sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel regio decreto n. 1775 del 1933 «T.U. sulle acque pubbliche», ai fini dell'ottenimento dei rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia-elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» per l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e delle opere connesse. In attuazione dell'articolo 12, del citato decreto legislativo n. 387 del 2003, sono state approvate con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 le «Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», che hanno previsto l'adeguamento delle discipline regionali in materia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. L'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011 ha ridotto il termine massimo per la conclusione del procedimento unico. Alla luce della recente riforma attuata con il decreto ministeriale 6 luglio 2012 (articolo 10) e con le conseguenti «procedure applicative» emanate dal Gestore servizi energetici, per gli impianti idroelettrici, possono richiedere l'iscrizione al registro per gli incentivi i soggetti in possesso del titolo concessorio alla derivazione;
   la delibera di giunta regionale Veneto n. 694 del 14 maggio 2013 aggiorna le procedure per il rilascio sia della concessione di derivazione di acqua pubblica – a prescindere dal suo utilizzo – sia dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti idroelettrici, con capacità di generazione pari o superiore a 100 kW. Ai fini di agevolare l'accesso al registro per gli incentivi, la prima fase si conclude con il rilascio del provvedimento concessorio sulla derivazione d'acqua e sulla base di questo si attiva la seconda fase relativa all'autorizzazione;
   il comitato bellunese «Acqua Bene Comune» ha commissionato alla società di consulenza ambientale Terra S.r.l. di San Donà di Piave (VE) una relazione dal titolo «Lo sfruttamento idroelettrico in provincia di Belluno» del marzo 2013, asseverata da giuramento, che è stata allegata alla denuncia alla Commissione europea nel giugno del 2013;
   nella relazione emerge che il susseguirsi di provvedimenti statali, regionali e provinciali, promananti dall'autorità del bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, sono stati emanati in violazione della normativa dell'Unione europea: si ravvisano per esempio plurime violazioni della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) nell'ambito del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali. Il censimento dei corpi idrici e delle relative «condizioni di riferimento» (condizioni idromorfologiche e fisico chimiche nonché biologiche) risulta infatti incompleto, sommario e superficiale. Risulterebbe inoltre non pienamente rispettata da parte delle autorità la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA), con l'esclusione di qualsiasi valutazione per i progetti ritenuti minori e, quanto alla generalità dei progetti, nel caso in cui gli stessi soddisfino sulla carta determinati parametri senza tenere conto né della loro ubicazione (in violazione dell'articolo 2), né del loro rilevante impatto cumulativo. Vengono altresì sollevate obiezioni circa il rispetto della direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica (VAS), in particolare alla luce del fatto che l'autorità competente per la VAS del Piano di tutela delle acque della Regione Veneto (piano attuativo del succitato piano di gestione) risulta essere sostanzialmente la stessa che ha elaborato e approvato il medesimo, nonché della direttiva Habitat, con valutazioni di incidenza ambientale sui progetti — VINCA — gravemente lacunose (fonte: interrogazione eurodeputato Andrea Zanoni dell'8 luglio 2013 n. E-008111-13);
   la ditta Lagarina Hydro srl con sede in Limena (PD) via L. Pierobon 46, ha presentato alla sezione di Rovigo del bacino ideografico Adige Po istanza di concessione per derivazione di mod. medi 1.532,29 di acqua pubblica dal fiume Adige in località La Rosta nel comune di BADIA POLESINE per uso idroelettrico (BUR n. 18 del 20 febbraio 2015). Il progetto è stato depositato dal 21 aprile 2015 al 21 maggio 2015 – per le eventuali osservazioni da parte di amministrazioni, cittadinanza ed associazioni – solo nei due comuni di Badia Polesine e Terrazzo, senza procedere preventivamente ad audizioni pubbliche, come previsto dalla legge e dalla convenzione di Aharus sottoscritta anche dall'Italia;
   il progetto di sbarramento del fiume Adige è posizionato più a valle rispetto a quelli di Pescantina, San Giovanni Lupatoto e Belfiore e gli effetti cumulativi dei progetti, per le loro conseguenze soprattutto a valle, si estendono su 4 province (Verona, Rovigo, Padova e Venezia) per un bacino di 500 mila abitanti, che sono stati tenuti all'oscuro di tutto: durante la fase istruttoria sono stati ignorati non solo privati, associazioni di categoria e stakeholders, ma anche gli enti e le istituzioni che sono deputati al presidio del territorio e senza tener conto che il fiume Adige viene utilizzato a scopi potabili da moltissimi comuni polesani, anche non rivieraschi, tramite la rete dell'acquedotto Polesine Acque;
   l'eventuale realizzazione dell'Opera avrebbe conseguenze su: assetto territoriale e modifica degli habitat naturali; sicurezza idraulica; possibili ripercussioni negative sulla stabilità degli argini a monte della traversa; qualità delle acque e della conservazione della biocenosi; naturale trasporto solido fluviale con ripercussioni a valle particolarmente gravose per l'incremento del tasso di erosione degli argini posti a valle e con ripercussioni sui naturali processi di ripascimento litoranei; aumento della risalita del cuneo salino; aumento delle difficoltà di approvvigionamento delle acque potabili nei periodi di magra del fiume e maggiori costi per la potabilizzazione sia per l'uso maggiore di pompe di sollevamento sia nel caso di modifica dei carichi inquinanti; aumento costi derivazione delle acque a scopi irrigui per l'agricoltura posti a valle della traversa;
   il tratto di fiume interessato, incluso nella Rete Natura 2000, è identificato come IT 3210042 fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine ed è soggetto alle disposizioni del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e come tale è soggetto alla tutela del testo unico 42-2004 sulla conservazione dei beni culturali e il paesaggio. Le suddette misure di protezione sono state emesse a causa della sua rilevante bellezza paesaggistica e per la presenza di numerose emergenze naturalistiche incluse nelle direttive europee 79-409 CEE (Uccelli) e 92-43 CEE (habitat) finalizzate a salvaguardare specie di uccelli e ambienti naturali compromessi a causa dell'intervento umano o per altre cause;
   la società Lagarina Hydro srl con sede legale a Limena (PD), in via Pierobon 46, da visura camerale risulta costituita il 16 luglio 2014 ed ha un capitale sociale di 10 mila euro. Amministratore unico è Alessandro Stefanello e la società è formata da ETAV srl, socio al 51 per cento con sede a Arborea (OR) località Masangionis snc e dalla H2O e Partner, socio al 49 per cento con sede a Grezzana (Verona) via Roma 68. La Lagarina Hydro srl risulta legata alla Intercantieri Vittadello SPA, con la quale condivide anche sede e indirizzo telefonico. La Vittadello spa è società legata al Consorzio Venezia Nuova (scandalo Mose), e risulta coinvolta indirettamente negli scandali di mafia capitale tramite Riccardo Mancini (Mancini detiene il 40 per cento della Terni Scarl, società con sede a Limena in via Pierobon 46, specializzata nel trattamento dei rifiuti – la cui attività è cessata il 10 novembre 2014 – e il 10 per cento, della Bellolampo Scarl di proprietà della Intercantieri Vittadello Spa con sede a Limena in via Pierobon 46 per il 65 per cento, di Torricelli Srl con sede a Forlì in via Masetti 11/L per il 15 per cento e di Loto Impianti Srl con sede a Siracusa via Arsenale 44/46 per il 10 per cento). Fonte: Mattino di Padova del 12 dicembre 2014 –:
   se siano a conoscenza dei fatti suesposti e quali azioni intendano intraprendere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per garantire il controllo dello sfruttamento dei fiumi per produzione elettrica, alla luce delle violazioni in tema ambientale segnalate e alle esigenze primarie dell'uso dell'acqua a scopi potabili e irrigui;
   se non ritengano opportuno  assumere iniziative normative per rendere obbligatorio il dibattito pubblico già dalla fase di proposta iniziale (modello francese) e non ad iter avviato, per progetti sia privati che pubblici che riguardino opere di impatto sul territorio;
   se ritengano opportuno assumere iniziative dirette a rivedere la normativa di riferimento per la concessione di derivazione delle acque a scopi energetici, provvedendo ad una sostanziale riforma della normativa in materia, per coniugare la necessità di produzione energetica con la tutela ambientale e la conservazione della qualità delle acque, sempre tenendone in considerazione l'uso primario (scopi umani e irrigui), anche in considerazione del fatto che il combinato delle norme sulla semplificazione burocratica e della anticipazione dell'autorizzazione alla derivazione, di fatto ad oggi consente di autorizzare progetti impattanti e meramente speculativi, prima che sia stato presentato uno studio di incidenza ambientale VINCA (e/o di impatto ambientale VIA) sul progetto vero e proprio;
   se intendano assumere iniziative normative per evitare che società coinvolte negli scandali dei grandi appalti spesso sottocapitalizzate e costituite ad hoc, mediante il fenomeno della costruzione delle cosiddette «scatole cinesi», possano proporre progetti di forte impatto ambientale e con benefici dubbi per la collettività. (4-09824)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 24 maggio 2016
nell'allegato B della seduta n. 630
4-09824
presentata da
D'INCÀ Federico

  Risposta.Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale di questo dicastero, si rappresenta quanto segue.
  In ordine alla questione delle azioni da intraprendere per il controllo dello sfruttamento dei fiumi per produzione elettrica, al fine di garantire le esigenze primarie dell'uso dell'acqua a scopi potabili e irrigui, in relazione al progetto citato dall'interrogante, si evidenzia che con decreto del dirigente del settore genio civile Rovigo n. 151 del 6 novembre 2015 (B.U.R. Veneto n. 111 del 24 novembre 2015) è stata rigettata la domanda presentata dalla società Lagarina Hydro S.r.L intesa ad ottenere il diritto di derivare dal fiume Adige, moduli massimi 2100,00 e medi 1532,299 di acqua pubblica ad uso idroelettrico, per produrre la potenza nominale media di kW 8039,52 a mezzo di un impianto da realizzarsi nel tratto di fiume che costituisce confine fra le province di Rovigo (località Rosta del Comune di Badia Polesine) e Verona (Comune di Terrazzo). Si segnala che, tra le motivazioni del rigetto, è elencata la circostanza che l'opera risulta «...contraria al buon regime delle acque e ad altri interessi generali quali la gestione del demanio idrico e le necessità di uso potabile della risorsa, nonché agli interessi preordinati di terzi...».
  Tra le motivazioni del rigetto sono altresì indicate le numerose opposizioni avanzate dal territorio su aspetti relativi alla tutela ambientale e alla corretta gestione delle acque, nonché le criticità sollevate dall'autorità di bacino del fiume Adige e dal parere negativo espresso dalla sezione bacino idrografico Adige-Po, sezioni riunite di Rovigo e Verona, per problematiche di carattere idrogeologico, idraulico, idrologico.
  Il diniego della concessione di derivazione è pertanto basato su motivazioni di carattere prettamente ambientale, con lo scopo di salvaguardare la risorsa idrica ed i suoi usi in base ai criteri stabiliti dall'articolo 96 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ha modificato il regio decreto n. 1775 del 1933 in materia di concessione di derivazioni idriche.
  In relazione all'opportunità di assumere iniziative normative per rendere obbligatorio il dibattito pubblico già dalla fase di proposta iniziale, e non ad iter avviato, per progetti sia privati che pubblici che riguardino opere di impatto sul territorio, si rappresenta che la vigente normativa nazionale sulla valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha recepito la normativa comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale (85/337/CEE, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE) e prevede che la consultazione pubblica sia avviata contestualmente alla presentazione dell'istanza di VIA, quindi all'inizio dell’iter procedurale, al fine di consentire un'adeguata partecipazione del pubblico ai processi decisionali. Tali modalità sono confermate altresì dalla nuova direttiva VIA 2014/52/UE che sarà recepita dall'Italia entro il 16 marzo 2017.
  In merito all'opportunità di assumere iniziative dirette a rivedere la normativa di riferimento per la concessione di derivazione delle acque a scopi energetici, per coniugare la necessità di produzione energetica con la tutela ambientale e la conservazione della qualità delle acque, anche in considerazione del fatto che le attuali norme consentono di autorizzare progetti impattanti prima che sia stato presentato uno studio di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) o di impatto ambientale (VIA) sul progetto, si segnala che gli impianti per l'utilizzo delle acque superficiali a scopo energetico (impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW) sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza delle regioni e province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 152 del 2006) nell'ambito dell'autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo 387 del 2003. Pertanto, contestualmente all'avvio del procedimento per il rilascio della concessione, il richiedente è tenuto ad attivare gli adempimenti concernenti l'espletamento della procedura di VIA, o di verifica di assoggettabilità alla VIA, integrate con la valutazione di incidenza ambientale (VINCA), qualora prevista in presenza di potenziali effetti sui siti della Rete natura 2000.
  Ad ogni modo, si fa presente che questo ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, anche al fine di superare eventuali criticità operative che dovessero emergere.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione delle acque

politica comunitaria dell'ambiente

riserva naturale