ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09286

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 432 del 21/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: D'INCA' FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 21/05/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/05/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/10/2015

SOLLECITO IL 22/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09286
presentato da
D'INCÀ Federico
testo di
Giovedì 21 maggio 2015, seduta n. 432

   D'INCÀ e COZZOLINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   il procuratore della corte conti regionale del Veneto, dottor Scarano, nell'intervento di inaugurazione dell'anno giudiziario 2014, segnala che la procura di Venezia ha in corso alcune istruttorie riguardanti vari aspetti di project financing utilizzato per la realizzazione di strutture ospedaliere da cui emergono diversi profili che presentano indubbie criticità sull'utilizzo in concreto di questo strumento;
   l'Autorità per i lavori pubblici sin dalla pronuncia n. 34/2000 ha osservato che il project financing non è uno strumento adatto a tutte le iniziative che richiedono elevati investimenti, ma solo a quelle dotate di un rapporto di leva tale da rendere l'iniziativa affidabile, prescindendo dalle garanzie e dall'equilibrio. La maggiore problematicità risiede dunque nei progetti in cui il soggetto privato fornisce direttamente servizi alla pubblica amministrazione;
   a livello Eurostat, il finanziamento del privato non viene computato nel debito pubblico se il privato si accolla almeno due dei tre rischi connessi all'adozione del PF: il rischio di costruzione, il rischio di disponibilità e il rischio di domanda. La decisione Eurostat 11 febbraio 2004 prevede che i beni (asset) oggetto di tali operazioni non vengano registrati nei conti delle pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto e del debito, solo se c’è un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata. Affinché l'operazione non configuri debito, il contributo deve essere inferiore al 50 per cento come indicato da Eurostat;
   il rischio di costruzione riguarda eventi connessi alla fase progettuale e di realizzazione dell'infrastruttura. L'assunzione del rischio da parte del privato implica che siano ammessi soltanto pagamenti pubblici correlati alle condizioni prestabilite per la costruzione dell'opera. L'eventualità, invece, che il soggetto pubblico corrisponda quanto stabilito nel contratto, indipendentemente dalla verifica dello stato di avanzamento effettivo della realizzazione dell'infrastruttura o ripiani ogni costo aggiuntivo emerso, quale ne sia la causa, comporta l'assunzione del rischio costruzione da parte del soggetto pubblico;
   il rischio disponibilità attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione dell'opera pubblica, a seguito della quale la quantità e/o la qualità del servizio reso risultano inferiori ai livelli previsti nell'accordo contrattuale. Tale rischio si può ritenere gravante in capo al privato se i pagamenti pubblici sono correlati all'effettivo ottenimento del servizio reso – così come pattuito nel disposto contrattuale – e il soggetto pubblico ha il diritto di ridurre i propri pagamenti, nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non vengano raggiunti. La previsione di pagamenti costanti da parte dell'ente pubblico, indipendentemente dal volume e dalla qualità di servizi erogati, implica, viceversa, una assunzione del rischio disponibilità da parte del soggetto pubblico;
   il rischio-domanda è connesso alla variabilità della domanda non dipendente dalla qualità del servizio prestato; ci si riferisce a quello che può definirsi normale rischio economico assunto da un'azienda in un'economia di mercato. Il rischio-domanda si considera assunto dal soggetto privato nel caso in cui i pagamenti pubblici sono correlati all'effettiva quantità domandata per quel servizio dall'utenza. Il rischio-domanda, viceversa, si considera in capo al soggetto pubblico nel caso di pagamenti garantiti anche per prestazioni non erogate;
   i maggiori rischi, evidenziati dal procuratore della corte dei conti Scarano, sono:
    1) eccessiva fiducia nelle capacità risolutive del PF, come alternativa alla carenza di risorse pubbliche disponibili;
    2) assenza di preliminari verifiche sulla reale convenienza del ricorso al PPP in termini di ottimizzazione dei costi per la pubblica amministrazione;
    3) inadeguata capacità delle amministrazioni pubbliche a confrontarsi con la parte privata, sia nell'identificazione dei rispettivi obblighi contrattuali, sia nel monitoraggio dell'esecuzione del contratto;
   il project Financing è una forma di partenariato pubblico privato, uno degli strumenti più comunemente utilizzati in Veneto per il finanziamento degli investimenti pubblici, dalle strade agli ospedali. Nel caso del project financing per opere c.d. fredde come la costruzione di carceri, scuole, ospedali ed altro, la remuneratività della realizzazione dell'opera è assicurata alla ditta realizzatrice da un canone che viene pagato dall'ente pubblico. Si tratta quindi, di un'operazione a debito il cui importo andrebbe ad incrementare il debito pubblico. Sul canone di disponibilità grava l'iva del 22 per cento a differenza di quanto avviene nel caso delle locazioni finanziarie che è del 10 per cento; eppure il canone di disponibilità non è altro che il ripagamento di questo investimento come avviene per i canoni leasing;
   la nuova direttiva europea 23/2014, che deve essere recepita dall'Italia entro aprile 2016, esclude la concessione in assenza di assunzione del rischio da parte del privato;
   il rapporto della Ragioneria generale dello Stato, pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, rileva le criticità del sistema del partenariato pubblico privato italiano. Sulla base di questo rapporto l'Istat ha analizzato 24 Ppp «freddi» dal 2010 al 2014 per un valore complessivo di 4 miliardi euro: 17 su 24, pari al 71 per cento per un importo di 3,5 miliardi (87 per cento), risultano a rischio nullo per il privato. Non si tratta quindi di veri e propri – project financing, ma «appalti mascherati» molto spesso svantaggiosi per la parte pubblica. (Fonte: Il Sole 24 ore del 13 maggio 2015);
   nei project financing veneti, in particolare quelli sanitari, è emerso che spesso:
    a) il soggetto pubblico si assume il rischio di costruzione poiché corrisponde quanto stabilito nel contratto, indipendentemente dalla verifica dello stato di avanzamento effettivo della realizzazione dell'infrastruttura o ripiana ogni costo aggiuntivo emerso, quale ne sia la causa;
    b) il soggetto pubblico si assume il rischio disponibilità poiché corrisponde pagamenti costanti, indipendentemente dal volume e dalla qualità di servizi erogati, anche se inferiori ai livelli previsti nell'accordo contrattuale;
    c) il soggetto pubblico si assume il rischio-domanda laddove sia obbligato ad assicurare un determinato livello di pagamenti al partner privato indipendentemente dall'effettivo livello di domanda espressa dall'utente finale –:
   se siano al corrente delle criticità segnalate e come intendano procedere per fare chiarezza sulle modalità di calcolo del canone e sulle regole con cui viene fissata la sua revisione nel corso degli anni, avendo lo stesso una durata spesso di vari decenni; se non ritengano opportuno introdurre nella normativa la valutazione e opportunità della rinegoziazione dei project financing in essere o loro chiusura, con verifica delle condizioni applicate ogni 4 anni;
   considerato il mancato accollo da parte dei privati di 2 categorie di rischio, se ritengano opportuno tenere in considerazione i «costi occulti» del project financing che potrebbero gravare sui bilanci di enti pubblici e quali azioni intraprendere, anche alla luce della spending review, per evitare che siano costretti ad accendere nuovi mutui o altre forme di indebitamento da ciò derivanti;
   se non ritengano opportuno assumere iniziative per introdurre, nella normativa nazionale, la clausola di riscatto anticipato, che, stante la durata pluriennale del progetto di finanza consentirebbe alla pubblica amministrazione il riscatto del bene facendo si che il contratto di project financing stabilisca le modalità di determinazione dell'onere di riscatto secondo una delle modalità usuali (eventuali penali, tasso di attualizzazione dei canoni non corrisposti, pagamento del mancato ammortamento e altro);
   se non ritengano opportuno prevedere l'imputazione del canone di project financing dalla parte corrente di bilancio alla parte in conto capitale (considerando che il canone di disponibilità e quello relativo alla restituzione dell'investimento rappresentano la remunerazione, che viene erogata al privato, ripaga, cioè, una spesa di «investimento») evitando così che tale voce incida sui costi di esercizio visto che la contabilizzazione di tali costi nella parte corrente di bilancio provoca squilibri sulle valutazioni economiche dei bilanci medesimi;
   se non ritengano opportuno assumere iniziative per modificare il regime iva per le aziende pubbliche in caso di project financing, visto che il rimborso del capitale privato con interessi grava sul bilancio dell'ente pubblico. (4-09286)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

statistica comunitaria

analisi economica