ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09104

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 423 del 08/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 07/05/2015
Stato iter:
23/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/11/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/01/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/11/2016

CONCLUSO IL 23/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09104
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Venerdì 8 maggio 2015, seduta n. 423

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI, ZOLEZZI e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   in base alla direttiva europea 1999/31/CE, nelle discariche non possono essere smaltiti rifiuti non trattati, e la separazione dei rifiuti destinati agli invasi deve consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano altresì l'effetto di evitare o diminuire nel miglior modo possibile ripercussioni negative sull'ambiente nonché rischi per la salute umana;
   la direttiva 1999/31/CE – recepita in Italia con il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ed attuata con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005 — individua come biodegradabile qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone;
   con la circolare U.prot.GAB-2009-0014963 del 30 giugno 2009, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore, ha fornito indicazioni in merito alle forme di trattamento dei rifiuti, includendo la tritovagliatura tra quelle idonee a soddisfare gli obblighi contenuti nella normative comunitaria di riferimento;
   il 6 agosto del 2013, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inviato a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano una circolare avente per oggetto «termine di efficacia della circolare del Ministro dell'ambiente U.prot.GAB-2009-0014963 del 30 giugno 2009», all'interno della quale viene precisato — in base a quanto asserito dalla Commissione nel parere motivato della Commissione europea (prot. 9026 del 1o giugno 2012) e nel ricorso depositato il 13 giugno 2013 contro la Repubblica Italiana (registro della Corte numero causa C 323/13) — che la tritovagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non può soddisfare, da sola, l'obbligo di trattamento previsto dall'articolo 6, lettera a) della direttiva 1999/31/CE;
   in quell'occasione il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dichiarato che «con questa circolare viene definitivamente chiarito quali sono i trattamenti necessari per il conferimento dei rifiuti in discarica dove non potrà arrivare mai più il cosiddetto “tal quale”, anche se sottoposto a tritovagliatura»;
   con la stessa circolare del 6 agosto del 2013, il Ministero ha invitato le regioni e le province autonome a osservare le precisazioni fornite, e ad adottare le iniziative conseguenti e necessarie al fine di assicurare il pieno rispetto degli obiettivi stabiliti dalle norme comunitarie;
   su questo argomento si è espressa la Corte di Giustizia europea attraverso la sentenza del 15 ottobre 2014 in merito alla causa c-323/13. La Corte, tra le altre cose, ha stabilito che la mera compressione e/o triturazione dei rifiuti indifferenziati destinati a essere collocati a discarica non risponde ai requisiti posti dalla direttiva 1999/31/CE;
   l'ISPRA nel Rapporto rifiuti urbani 2013, con dati riferiti all'anno 2012, certifica come la metà dei rifiuti raccolti (53 per cento), a livello nazionale, sono stati smaltiti – in palese violazione della Direttiva europea 1999/31/CE – senza essere sottoposti ad alcuna forma di pretrattamento, invero detta percentuale supera il 70 per cento in sei regioni (Valle d'Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige, Marche, Campania e Piemonte), e il 50 per cento in altre sei (Lazio, Basilicata, Veneto, Sicilia, Calabria, e Toscana);
   l'ISPRA nel Rapporto rifiuti urbani 2014, con dati riferiti l'anno 2013, fornisce la percentuale di rifiuti urbani smaltiti in discarica senza trattamento preliminare per Regione: Valle d'Aosta 100 per cento; Trentino Alto Adige 85 per cento; Marche 75 per cento; Liguria 74 per cento; Campania 65 per cento; Piemonte 63 per cento; Basilicata 61 per cento; Calabria 60 per cento; Veneto 58 per cento; Sicilia 48 per cento; Emilia Romagna 42 per cento; Toscana 42 per cento; Italia 41 per cento; Lazio 35 per cento; Sardegna 18 per cento; Umbria 9 per cento; Puglia 7 per cento; Abruzzo 5 per cento; Lombardia 5 per cento; Friuli V.G 5 per cento; Molise 4 per cento –:
   quali iniziative intenda intraprendere – alla luce della sentenza della Corte di Giustizia europea del 15 ottobre 2014 in merito alla Causa c-323/13 ed in base ai dati dell'ISPRA riportati nelle premesse di questa interrogazione – affinché nelle discariche italiane non vengano più smaltiti rifiuti non trattati ovvero trattati attraverso la tritovagliatura visto che tali metodi di smaltimento violano la direttiva 1999/31/CE;
   quali siano le discariche ubicate nel territorio italiano – che – attraverso ordinanze contigibili ed urgenti emanate ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 smaltiscono rifiuti tal quali ovvero tritovagliati;
   se risulti se la Commissione europea – in merito alle questioni poste dalla presente interrogazione e dopo sentenza della Corte di giustizia europea del 15 ottobre 2014 in merito alla causa c-323/13 – abbia avviato un'indagine che riguarda l'Italia. (4-09104)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 708
4-09104
presentata da
MANNINO Claudia

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.
  La procedura di infrazione n. 2011/4021 è stata avviata dalla Commissione europea per la non conformità alla normativa europea sulle discariche di rifiuti (direttiva 1999/31/CE in combinato disposto con la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) della discarica di Malagrotta e di altre discariche laziali. In esito a tale procedura, il 15 ottobre 2014, la Corte di giustizia europea, su ricorso della commissione, ha dichiarato l'Italia inadempiente rispetto agli obblighi su di essa incombenti in forza della normativa europea sulle discariche (C-323/13).
  Nella sentenza, la Corte ritiene che nella regione Lazio, nel SubAto di Roma, con esclusione della discarica di Cecchina ubicata nel comune di Albano Laziale, e nel SubAto di Latina, i rifiuti conferiti in discarica non sono sottoposti al necessario idoneo trattamento dei rifiuti; in particolare, la corte di giustizia ha riconosciuto che l'Italia ha violato le norme in materia di rifiuti relativamente al loro conferimento in sette discariche del Lazio: cinque a Roma (Malagrotta, Colle Fagiolara, Cupinoro, Montecelio-Inviolata e Fosso Crepacuore) e due di Latina situate a Borgo Montello.
  L'Italia, ad avviso della corte, non ha adottato tutte le misure necessarie per evitare che i rifiuti urbani fossero conferiti nelle discariche nei siti in questione senza subire un trattamento adeguato, con la differenziazione delle diverse sezioni e la stabilizzazione della frazione organica. La corte ha sottolineato, in particolare, che la nozione di «trattamento» comprende i processi fisici, termici, chimici o biologici, che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero.
  Inoltre, secondo la corte un'ulteriore violazione da parte dell'Italia sta nella mancata creazione, nella regione Lazio, di una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.
  In riferimento alla prima violazione, si ricorda che ancor prima dell'emanazione della sentenza di condanna nella causa in oggetto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato idonee misure al fine di garantire l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, della direttiva, in particolare con l'invio della nota interpretativa del 6 agosto 2013 a tutte le regioni e alle province autonome, con la quale ha fornito chiarimenti in ordine al regime applicabile ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, circa l'ammissibilità dei rifiuti.
  In tal modo, in piena conformità con quanto affermato dal giudice comunitario nella sentenza, è stato precisato che per idoneo trattamento dei rifiuti urbani da conferire in discarica, s'intende un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica.
  Le informazioni fornite dalla regione Lazio sono state trasmesse dal dipartimento per le politiche europee alla Commissione europea.
  Inoltre, per quanto riguarda lo stato di attuazione delle misure programmate per il rafforzamento dell'offerta di trattamento meccanico biologico nella regione Lazio, sono stati forniti alcuni necessari aggiornamenti dei seguenti interventi:
   realizzazione di un ulteriore impianto nel comune di Guidonia in fase collaudo e di prossima autorizzazione all'esercizio per 180.000 t/anno;
   autorizzazione di ulteriori impianti da realizzare nei comuni di Bracciano e Colle ferro entrambi per una capacità di 150.000 t/anno e nel comune di Roma per una capacità di 312.600 t/anno.

  La regione Lazio ha provveduto ad effettuare nei mesi di luglio e agosto 2016 tramite l'agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) del Lazio i sopralluoghi al fine di verificare la cessazione dei conferimenti del «tal quale» in discarica.
  Le risultanze delle misure adottate sono state debitamente trasmesse alla Commissione Europea, e sono attualmente al vaglio delle autorità comunitarie.
  Si evidenzia altresì che, proprio per recepire correttamente tutti, i rilievi e le disposizioni correttive chieste dalla Commissione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto ministeriale 24 giugno 2015, ha provveduto a modificare il decreto ministeriale 27 settembre 2010 relativo ai criteri e alle procedure per l'immissione dei rifiuti nelle discariche.
  Spetta conseguentemente alle regioni, nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite sui procedimenti autorizzativi delle discariche, assicurare il rispetto di tali criteri e procedure.
  Per quanto attiene alle discariche nel territorio italiano oggetto di provvedimenti ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il conferimento di rifiuti non trattati, si evidenzia che gli uffici di questo Ministero sono impegnati nell'esame delle numerose ordinanze pervenute.
  Laddove il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è venuto a conoscenza di specifiche problematiche, sono stati adottati i necessari provvedimenti, come nel caso della regione Lazio oggetto di una specifica circolare del 18 giugno 2015.
  Infine si rileva che, nel rispetto delle disposizioni introdotte dall'articolo 48 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ha recentemente concluso la fase istruttoria per la predisposizione delle Linee guida recanti i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica.
  Tale documento costituisce ulteriore indirizzo per le regioni, e le province autonome competenti, ai fini del rilascio o dell'adeguamento delle autorizzazioni esistenti, nonché ai fini delle verifiche da parte degli organi preposti al controllo.
  Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate dall'interrogante sono tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione, e a svolgere un'attività di monitoraggio e sollecito, tenendosi informato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

deposito dei rifiuti

eliminazione dei rifiuti