ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05877

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 281 del 07/08/2014
Firmatari
Primo firmatario: BIANCHI NICOLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/08/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2014
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 07/08/2014
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 14/11/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 14/10/2014

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 14/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05877
presentato da
BIANCHI Nicola
testo di
Giovedì 7 agosto 2014, seduta n. 281

   NICOLA BIANCHI, DE LORENZIS e LIUZZI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   in data 11 maggio 2011, a seguito di numerose segnalazioni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha avviato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287 del 1990, un procedimento istruttorio nei confronti della società Moby Spa e della sua co-controllante (assieme ad L19 Spa) Onorato Partecipazioni Srl, della società Grandi Navi Veloci Spa e delle sue controllanti Marinvest Srl e Investitori Associati SGR Spa, della società SNAV Spa (controllata da Marinvest Spa), della società Forship Spa e della sua controllante Lota Maritime S.A., al fine di verificare la sussistenza di eventuali comportamenti restrittivi della concorrenza consistenti in un coordinamento finalizzato ad un aumento dei prezzi dei biglietti per i collegamenti marittimi da/per la Sardegna nella stagione estiva 2011;
   in data 28 giugno 2011, il procedimento è stato esteso soggettivamente anche nei confronti delle società L19 Spa e della sua controllante Clessidra SGR Spa;
   nel caso di specie, sono state individuate come mercati rilevanti le tratte Civitavecchia-Olbia/Golfo Aranci, Genova-Olbia, Livorno-Olbia/Golfo Aranci e Genova/Vado Ligure-Porto Torres;
   al termine dell'istruttoria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato, da parte delle imprese, comportamenti in contrasto con l'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
   l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto che l'intesa si sia concretizzata in «comportamenti paralleli consistenti in aumenti generalizzati e significativi dei prezzi per la stagione estiva 2011, supportati da qualificati contatti tra le parti rinvenibili in occasione della procedura di privatizzazione di Tirrenia, nonché nella sottoscrizione di accordi commerciali»;
   l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella sua adunanza dell'11 giugno 2013, ha comminato una sanzione alle società Moby, Snav, Grandi Navi Veloci e Marinvest per intesa restrittiva della concorrenza, finalizzata all'aumento dei prezzi per i servizi di trasporto passeggeri nella stagione estiva 2011 sulle rotte Civitavecchia-Olbia, Genova-Olbia e Genova-Porto Torres;
   ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del codice del processo amministravo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), le società Grandi Navi Veloci (GNV), Moby, Marinvest e SNAV hanno presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
   il TAR, con sentenza depositata il 7 maggio 2014, ha accolto il ricorso, ritenendo che «non siano stati offerti elementi che confermino l'esistenza della pratica concordata»;
   le tratte in continuità territoriale rientrano nella competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le tratte non in convenzione sono regolamentate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
   l'analisi finalizzata alla rilevazione di un cartello tra imprese è complessa;
   la quota di mercato complessiva detenuta dalle parti in tutte le rotte interessate è significativa;
   i collegamenti marittimi per la Sardegna costituiscono una parte rilevante del trasporto marittimo in Italia;
   al di là della sussistenza del parallelismo di condotte succitato, l'aumento costante dei prezzi costringe i cittadini a scegliere percorsi alternativi, come la Corsica, per arrivare in Sardegna –:
   se non intenda valutare la possibilità di promuovere, per quanto di competenza, regolamentazioni che garantiscano maggiore certezza;
   come intenda intervenire, per quanto di competenza, per assicurare ai cittadini il diritto ad un trasporto a prezzi ragionevoli. (4-05877)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

concorrenza

trasporto marittimo

accordo sui prezzi