ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04677

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 221 del 30/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2014
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2014
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2014
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2014
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2014
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 30/04/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 18/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04677
presentato da
LOREFICE Marialucia
testo di
Mercoledì 30 aprile 2014, seduta n. 221

   LOREFICE, SILVIA GIORDANO, GRILLO, DI VITA, CECCONI, MANTERO e DALL'OSSO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il sistema legislativo italiano prevede una disparità di trattamento e di regolamentazione dei diritti dei lavoratori subordinati rispetto a quelli autonomi. Tale disuguaglianza è evidente soprattutto in presenza di eventi morbosi che colpiscono il lavoratore;
   il lavoratore dipendente può usufruire del diritto alla malattia, fino a diciotto mesi, percependo lo stesso stipendio, mentre il lavoratore autonomo non ha diritto alla malattia se non per periodi simbolici e con sussidi esigui;
   la circolare dell'Inps del maggio 2013 estende a tutti i lavoratori autonomi l'indennità di malattia, una prestazione che può chiedere anche il professionista affetto da patologia oncologica. L'indennità di malattia spetta nei casi in cui il lavoratore non sia titolare di pensione e non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, per un massimo di giorni nell'anno solare pari ad 1/6 della durata complessiva del contratto. Viene corrisposta nella misura del 4 per cento, 6 per cento e 8 per cento assumendo a riferimento l'importo della retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995) previsto nell'anno di inizio della malattia, a seconda della contribuzione, attribuita nei dodici mesi precedenti l'evento di malattia (da 3 a 4 mesi il 4 per cento – da 5 a 8 mesi il 6 per cento – da 9 a 12 mesi l'8 per cento). Per il 2013 l'indennità di malattia è stata pari ad euro 10,85, 16,28 e 21,71 al giorno a seconda della contribuzione attribuita. Il numero massimo di giorni di malattia indennizzabili nell'arco di un anno solare è pari a 61;
   è evidente come tale indennità sia assolutamente irrisoria per un lavoratore autonomo che si ammala ad esempio di cancro. Comincia per lui una via crucis che, al dolore della malattia, aggiunge anche le improvvise difficoltà economiche. Non solo non lavorando non guadagna, ma frattempo viene vessato dallo Stato che continua a chiedere tutte le tasse, ignorando lo status di malato;
   oltre al quasi inesistente supporto finanziario in termini di indennizzi, rimborsi delle spese mediche e assegni (anche temporanei) di invalidità erogati, i lavoratori autonomi malati di tumore devono fare i conti anche con la totale mancanza di riguardo e umanità da parte del fisco italiano. L'Agenzia delle entrate infatti chiede spiegazioni riguardo allo scostamento tra studi di settore e dichiarazioni dei redditi dell'anno in corso, non curandosi del fatto che il guadagno ne risente fortemente, essendo una malattia che abbatte il tempo e le forze, e di conseguenza la dichiarazione dei redditi difficilmente si può avvicinare a quella dell'anno precedente. E se i lavoratori malati non riescono a far fronte ai pagamenti delle tasse, a causa delle minori entrate, ovviamente ricevono le cartelle esattoriali –:
   se non reputino ingiusta tale situazione di fatto generatasi e se non ritengano necessario assumere iniziative affinché venga rispettata la Costituzione dando anche ai lavoratori autonomi la possibilità di una malattia dignitosa, prevedendo il diritto ad una indennità di malattia che copra l'intero periodo di inattività a chi abbia versato all'INPS almeno 3 annualità nel corso della sua intera vita lavorativa, un indennizzo relativo alla malattia uguale a quello stabilito per la degenza ospedaliera relativamente ai giorni di somministrazione di terapie invasive (chemio, radio e altro), e il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa per tutto il periodo della malattia;  
   se, nelle more di un intervento modificativo dell'attuale normativa, non reputino necessario assumere ogni iniziativa di competenza anche nei riguardi dell'Agenzia delle entrate per prevedere per i lavoratori autonomi, affetti da tumore o altre patologie gravissime, la possibilità di sospendere tutti i pagamenti (INPS, IRPEF), concedendo la possibilità di dilazionarli e versarli dal momento della piena ripresa lavorativa, nonché la loro esclusione dagli studi di settore. (4-04677)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE

EUROVOC :

malattia

parita' di trattamento

lavoro autonomo

indennizzo

spese sanitarie

rimborso

sostegno economico